Sentenza del 27/09/2017 n. 955 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accise - fornituredi gas naturale - aliquota ridotta per uso industriale - sussiste - recuperodell'imposta rimborsata per il biennio antecedente la domanda - illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’applicazione dell’aliquota ridotta sulle forniture di gas naturale destinate a usi industriali ai sensi dell’art. 26 del Testo Unico delle Accise (TUA). Il punto centrale è stabilire se tale aliquota costituisca un’agevolazione fiscale soggetta a limiti e recuperabilità, oppure una modalità ordinaria di tassazione differenziata in base alla destinazione del consumo. La sentenza ha ritenuto che, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 26 del 2007, il presupposto dell’imposta sia individuato nella destinazione al consumo e che le aliquote siano strutturalmente differenziate tra usi civili e usi industriali.
La decisione
È stato ritenuto illegittimo il recupero dell’imposta già rimborsata per il biennio antecedente alla domanda. L’aliquota ridotta per uso industriale non è un’agevolazione fiscale, ma una normale aliquota prevista dall’ordinamento in relazione alla specifica destinazione del gas naturale. Di conseguenza, l’Amministrazione non poteva qualificare il rimborso come beneficio indebitamente fruito e procedere al recupero delle accise sulla base di tale presupposto.
Norme richiamate
Art. 26 del Testo Unico delle Accise (TUA)
La disposizione disciplina la tassazione del gas naturale e consente l’applicazione di aliquote differenziate in funzione della destinazione del consumo, compreso l’uso industriale.
D.lgs. n. 26 del 2007
Le modifiche hanno collegato il presupposto dell’imposta alla destinazione al consumo del gas naturale, distinguendo strutturalmente tra consumi civili e consumi industriali.
Massime di principio
- Quando una diversa aliquota dipende direttamente dalla destinazione d’uso del bene o dell’energia, essa può costituire un ordinario criterio di imposizione e non necessariamente un’agevolazione fiscale.
- Il recupero di somme già rimborsate o non applicate correttamente richiede la previa dimostrazione che si trattasse di un beneficio eccezionale e indebitamente fruito; non è sufficiente riqualificare come agevolazione una normale aliquota prevista dalla legge.
- In materia di accise, occorre verificare la disciplina vigente e la destinazione effettiva del consumo, poiché la qualificazione dell’uso come industriale o civile può determinare direttamente l’aliquota applicabile.
- Se l’aliquota ridotta rappresenta una componente ordinaria del sistema impositivo e non una deroga agevolativa, il suo riconoscimento non può essere automaticamente limitato ai soli periodi successivi alla domanda né può giustificare il recupero retroattivo delle somme già rimborsate.
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