Cassazione Civile, Ordinanza n. 31538/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un atto di recupero di un credito IVA ritenuto indebitamente utilizzato in compensazione per l’anno d’imposta 2016. L’Amministrazione finanziaria contestava l’uso del credito senza la garanzia fideiussoria e senza il visto di conformità richiesto dalla normativa richiamata; la società contribuente sosteneva che si trattasse di una violazione meramente formale, in assenza di contestazioni sulla reale esistenza e spettanza del credito. La CTR aveva respinto gli appelli di entrambe le parti, ritenendo necessario un nuovo visto a seguito di dichiarazione integrativa e confermando la sanzione in misura fissa. In cassazione l’Agenzia deduceva la violazione della disciplina sanzionatoria, mentre la società, con ricorso incidentale, censurava la decisione per avere considerato la sola omissione del visto come causa di perdita del diritto alla compensazione e, in subordine, per la regolazione della sanzione e l’omesso esame delle cause di non punibilità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società bancaria, ritenendo fondata la censura sulla natura meramente formale dell’omissione del visto di conformità e sulla necessità di verificare in concreto se il credito IVA fosse effettivamente esistente, spettante e non contestato. Sono stati dichiarati assorbiti sia il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate sia il secondo motivo del ricorso incidentale. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la decisione di merito; la Corte ha esaminato la censura in termini di erronea applicazione della disciplina sostanziale e sanzionatoria.
art. 10 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. con modif. nella l. 3 agosto 2009, n. 102
norma richiamata per il visto di conformità quale presidio formale di controllo anticipato sul credito IVA compensabile.
art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
norma richiamata dal ricorrente principale in tema di sanzioni, oggetto di contestazione sulla misura applicabile.
art. 10, comma 1, n. 7, del d.l. n. 78 del 2009
la mancata apposizione del visto di conformità è stata qualificata dalla Corte come violazione meramente formale, che non fa venir meno il diritto alla compensazione se il credito è sostanzialmente esistente e spettante.
art. 3, comma 2, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con modif. nella l. 21 giugno 2017, n. 96
norma richiamata per la disciplina del visto/sottoscrizione sull’istanza da cui emerge il credito IVA.
art. 6, comma 5 bis, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato per le cause di non punibilità, che la Corte considera assorbite dall’accoglimento del primo motivo incidentale.
art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997
richiamato in relazione alla qualificazione della sanzione, ma ritenuto assorbito dalla soluzione sulla natura formale della violazione.
art. 35, comma 1, lett. a), del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato nel quadro della disciplina del visto di conformità/garanzia per l’utilizzo del credito IVA.
Massime di principio
- L’omessa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, quando richiesta per la compensazione del credito IVA, integra una violazione formale e non comporta di per sé la perdita del diritto alla compensazione se sia accertata la sostanziale esistenza e spettanza del credito.
- Ai fini della legittimità del recupero del credito IVA compensato, il giudice di merito deve verificare in concreto se il credito sia realmente contestato dall’Amministrazione finanziaria; la sola mancanza del requisito formale non basta a fondare il recupero come se si trattasse di un omesso versamento.
- La funzione del visto di conformità è quella di realizzare un controllo anticipato affidato a un professionista abilitato; la sua omissione, in assenza di pregiudizio per l’attività di controllo e senza incidenza sulla base imponibile o sul versamento del tributo, non è offensiva in senso sanzionatorio.
- Le sanzioni non possono essere applicate in modo automatico e svincolato dalla concreta offensività della condotta quando la violazione attiene a requisiti formali del credito e non a una sua inesistenza sostanziale.
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