Sentenza del 06/07/2016 n. 13771 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle dogane ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva annullato l'avviso di rettifica relativo a importazioni del 2008, con recupero di maggiori dazi antidumping, interessi e sanzioni. L'accertamento traeva origine da un'indagine OLAF, secondo cui accessori per tubi dichiarati come originari di Taiwan erano in realtà di probabile origine cinese e non beneficiavano dell'esenzione soggettiva riconosciuta all'esportatrice Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd. L'Agenzia ha contestato, in particolare, la ritenuta applicazione retroattiva del regolamento europeo che aveva revocato l'esenzione, l'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 220 del Codice doganale comunitario e l'annullamento dell'avviso per mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle dogane sui primi, secondi e quinti motivi, dichiarando assorbiti il terzo, quarto e sesto. Ha stabilito che non vi era stata applicazione retroattiva del Regolamento CE n. 803/2009: l'Amministrazione aveva accertato, sulla base dell'indagine OLAF e degli elementi recepiti nel regolamento, che già nel periodo oggetto di verifica mancava il presupposto dell'esenzione, cioè la produzione effettiva della merce a Taiwan. Ha inoltre escluso che la mera ricezione di certificazioni inesatte dell'esportatore costituisse un errore attivo delle autorità idoneo a impedire il recupero a posteriori dei dazi; la buona fede e l'errore dell'autorità devono ricorrere congiuntamente e devono essere dimostrati secondo i requisiti dell'art. 220 del Codice doganale. Infine, ha ritenuto inapplicabile alla materia doganale il termine dilatorio di sessanta giorni dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, poiché opera la disciplina speciale doganale, che assicura il contraddittorio mediante il procedimento previsto dal D.Lgs. n. 374/1990 e dal TULD. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio ad altra composizione della CTR Campania, anche per le spese.
Norme richiamate
Regolamento CE n. 2913/1992, art. 220, par. 2, lett. b)
L'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.
Il mancato recupero a posteriori dei dazi richiede cumulativamente un errore attivo dell'autorità doganale, non ragionevolmente rilevabile, la buona fede e la piena diligenza del debitore. La semplice accettazione di dichiarazioni o certificati inesatti dell'esportatore non integra, di regola, un errore attivo dell'autorità.
Regolamento CE n. 384/1996
Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.
Costituisce il regolamento di base della disciplina antidumping e consente l'imposizione di dazi sulle merci importate a prezzi di dumping, quando producano un pregiudizio al mercato europeo.
Regolamento CE n. 584/1996
Ha istituito un dazio antidumping definitivo su determinati accessori per tubi originari, tra l'altro, della Cina, della Croazia e della Thailandia.
Regolamento CE n. 763/2000
Il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese sono estese alle importazioni degli stessi accessori spedite da Taiwan, eccetto gli accessori prodotti da determinate società taiwanesi.
Ha esteso ai prodotti spediti da Taiwan il dazio applicabile ai prodotti cinesi, prevedendo un'esenzione soggettiva per merci effettivamente prodotte da specifiche imprese taiwanesi, tra cui Niang Hong.
Regolamento CE n. 964/2003
Ha confermato il regime di estensione del dazio antidumping e l'esenzione soggettiva prevista per determinati produttori taiwanesi.
Regolamento CE n. 803/2009
Ha revocato l'esenzione precedentemente riconosciuta a Niang Hong, dopo aver accertato che la società aveva cessato da anni la produzione e riesportava prodotti originari della Cina. La Cassazione ha precisato che il regolamento è stato utilizzato come fonte degli elementi probatori relativi a condotte anteriori, non come norma applicata retroattivamente.
Legge n. 212/2000, artt. 3, 6, comma 2, e 10
Le disposizioni sull'irretroattività, sull'informazione e sulla collaborazione tra Amministrazione e contribuente non impediscono il recupero di dazi riferito a periodi anteriori quando l'Amministrazione non applica retroattivamente una nuova regola, ma accerta che già in passato mancavano i requisiti di un'esenzione.
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
Il termine di sessanta giorni dal processo verbale di chiusura delle operazioni non si applica agli avvisi di rettifica doganale secondo la disciplina interpretativa richiamata dalla Corte, poiché la materia doganale è regolata da uno speciale sistema di contraddittorio e tutela.
D.Lgs. n. 374/1990, art. 11
Prevede, per le rettifiche doganali, garanzie specifiche di contestazione, osservazioni, reclamo e controversia, considerate idonee ad assicurare un contraddittorio anticipato e pieno.
D.P.R. n. 43/1973, artt. 66, 70 e 76
Disciplinano il procedimento amministrativo doganale, consentendo al contribuente di proporre ricorso gerarchico, produrre documenti e indicare prove prima della definitività dell'avviso e dell'eventuale ricorso giurisdizionale.
Regolamento CE n. 1073/1999
Attribuisce agli accertamenti OLAF rilevanza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari, salva la prova contraria del contribuente.
Massime di principio
- La revoca successiva di un'esenzione non comporta automaticamente un'applicazione retroattiva della nuova disciplina: è possibile recuperare dazi per periodi precedenti se l'Amministrazione dimostra che, già allora, mancavano in concreto i presupposti dell'esenzione.
- Le risultanze delle indagini OLAF possono costituire una base probatoria sufficiente per un accertamento doganale, soprattutto quando sono recepite in un regolamento europeo; il contribuente deve fornire elementi concreti contrari.
- Le esenzioni dal dazio antidumping, in quanto deroghe al regime generale, sono interpretate restrittivamente. Chi le invoca deve dimostrare la sussistenza effettiva delle condizioni, come la produzione nel Paese dichiarato.
- La mera esistenza di certificati di origine rilasciati da autorità estere non garantisce l'esimente dell'art. 220: se i certificati derivano da informazioni false dell'esportatore, manca normalmente l'errore attivo dell'autorità doganale.
- Per impedire il recupero a posteriori dei dazi devono sussistere contemporaneamente errore dell'autorità, impossibilità ragionevole di rilevarlo, buona fede, diligenza dell'importatore e rispetto degli obblighi doganali.
- In materia doganale il contraddittorio è regolato principalmente dalla disciplina speciale doganale. L'omessa applicazione del termine di sessanta giorni dello Statuto del contribuente non determina di per sé la nullità dell'avviso.
- La violazione delle regole procedimentali sul contraddittorio rileva solo se ha prodotto un concreto e dimostrato pregiudizio al diritto di difesa, non per il solo mancato rispetto formale di una specifica scansione temporale.
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