Sentenza del 06/07/2016 n. 1247 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Impugnazione cartella - Competenza territoriale commissione luogo in cui ha sede l'agente di riscossione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa competenza territoriale spetta alla Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’agente della riscossione che ha emesso la cartella. Tale competenza vale anche quando l’impugnazione riguarda vizi propri del ruolo, nonostante il ruolo sia stato formato da un ufficio situato in un’altra circoscrizione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la cartella di pagamento, deducendo vizi relativi alla cartella e/o al ruolo sottostante, e si è posta la questione di quale Commissione tributaria provinciale fosse territorialmente competente quando l’agente della riscossione ha sede diversa dall’ufficio impositore che ha formato il ruolo.
Massime di principio
- Per impugnare una cartella di pagamento, il riferimento territoriale principale è la sede dell’agente della riscossione che ha emesso o notificato l’atto.
- La competenza della Commissione tributaria del luogo in cui ha sede l’agente della riscossione non viene meno solo perché il ruolo è stato formato da un ufficio situato altrove.
- La regola si applica anche alle contestazioni relative a vizi propri del ruolo, oltre che a quelle riguardanti la cartella.
- In una situazione analoga, il ricorso va normalmente presentato presso la Commissione tributaria competente per il territorio della sede dell’agente della riscossione, verificando comunque la disciplina processuale vigente e la concreta individuazione dell’ente che ha emesso l’atto.
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