Sentenza del 06/07/2016 n. 867 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Non è reddito diverso art. 67 d.P.R 917/86, la liberalità disposta dalla madre verso il figlio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, ai fini IRPEF 2007, un reddito diverso di 400.000 euro ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera i), del d.P.R. 917/1986 (TUIR), ritenendo che la somma accreditata dalla madre al figlio costituisse il compenso per l'attività di gestione, mediante procura, dell'ingente patrimonio familiare e delle partecipazioni societarie della madre. Il contribuente sosteneva invece che il bonifico fosse destinato all'alimentazione del conto per le spese familiari e che la liberalità o il trasferimento patrimoniale effettuato dalla madre non costituisse reddito diverso. Contestava inoltre la validità formale dell'avviso e la quantificazione del maggior reddito.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso nel merito. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento dell'accertamento. Secondo il Collegio, la gestione del patrimonio della madre da parte del figlio, in un contesto familiare e sulla base di una procura, non comporta necessariamente la corresponsione di un compenso imponibile. L'Ufficio avrebbe dovuto provare concretamente che il bonifico di 400.000 euro fosse un corrispettivo per l'attività svolta, non potendosi limitare a supporlo sulla base della movimentazione bancaria. La giustificazione del contribuente, pur generica, è stata ritenuta plausibile e supportata dalla documentazione prodotta. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 67, comma 1, lettera i), d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonché, secondo la formulazione richiamata nell'accertamento, dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
La norma non consente di qualificare automaticamente come reddito imponibile ogni somma ricevuta in presenza di un'attività gestionale. Occorre dimostrare che la somma costituisca effettivamente un corrispettivo o un provento riconducibile alla fattispecie reddituale prevista dalla legge.
Art. 12, legge 27 luglio 2000, n. 212
Termine di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo.
Il contribuente aveva contestato la notifica dell'accertamento prima del decorso del termine, ma l'eccezione preliminare è stata respinta dai giudici di primo grado e non ha determinato l'esito della controversia.
Disciplina delle indagini finanziarie e delle presunzioni bancarie ai fini delle imposte sui redditi
I movimenti bancari possono fondare una presunzione a carico del contribuente, ma l'Amministrazione deve collegarli concretamente a redditi imponibili e valutare le giustificazioni fornite. Nel caso esaminato, la prova dell'Ufficio è stata ritenuta insufficiente.
Massime di principio
- Un trasferimento di denaro tra madre e figlio, anche di importo elevato, non costituisce automaticamente reddito imponibile: deve essere dimostrato che si tratti di un compenso, di un corrispettivo o di altro provento riconducibile a una specifica categoria reddituale.
- La gestione del patrimonio familiare da parte di un familiare munito di procura non implica necessariamente l'esistenza di un rapporto professionale remunerato. L'Amministrazione deve provare l'effettiva pattuizione o corresponsione di un compenso.
- In presenza di movimenti bancari contestati, è importante fornire una spiegazione coerente della provenienza e della destinazione delle somme, accompagnata da documentazione bancaria, familiare o patrimoniale idonea.
- La presunzione derivante dai movimenti bancari non è insuperabile: può essere contrastata dimostrando che le somme non rappresentano redditi, ma liberalità, trasferimenti patrimoniali, rimborsi o disponibilità destinate a spese per conto del disponente.
- La liberalità familiare dovrebbe essere documentata, quando possibile, con causali chiare, scritture, atti di donazione o altri elementi che rendano evidente l'assenza di un rapporto sinallagmatico e di un compenso per prestazioni rese.
- L'onere dell'Amministrazione non si esaurisce nell'individuare un accredito e nel rilevare l'attività svolta dal contribuente: deve essere dimostrato il nesso tra il movimento finanziario e una prestazione produttiva di reddito imponibile.
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