Sentenza del 06/07/2016 n. 863 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
È dovuto il rimborso dell'IRAP versata in eccedenza, nel caso di omessa dichiarazione dei redditi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva versato per il 2006 un acconto IRAP di 46.186 euro, a fronte di un’imposta dovuta di 15.461 euro, maturando un’eccedenza di circa 30.725 euro. Tale credito era stato riportato nella dichiarazione relativa all’anno 2007, ma la dichiarazione era stata scartata telematicamente e considerata omessa. L’Agenzia, non rilevando il credito riportato, aveva richiesto il pagamento della somma, che la società aveva versato. Successivamente la contribuente aveva chiesto il rimborso, sostenendo che il pagamento richiesto determinava una duplicazione del versamento. L’Agenzia e i giudici di primo grado avevano negato il rimborso, ritenendo che il pagamento della comunicazione di irregolarità costituisse acquiescenza e che il credito fosse precluso dall’omessa dichiarazione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha riconosciuto che l’art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 42/1988 consente di chiedere il rimborso dell’eccedenza anche quando la dichiarazione del periodo d’imposta successivo non sia stata presentata. L’Agenzia avrebbe dovuto svolgere i necessari controlli sostanziali sull’istanza di rimborso, dai quali sarebbe emerso che la somma richiesta e versata era già stata pagata in eccedenza nell’anno precedente. Non è stata ravvisata alcuna decadenza dal diritto al rimborso, né il pagamento della comunicazione di irregolarità è stato considerato rinuncia o riconoscimento definitivo del debito. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 4, comma 4, d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo o se questa non è presentata, il contribuente può chiederne il rimborso presentando istanza a norma dell'art. 38 d.P.R. 602/73.
La norma consente di chiedere il rimborso dell’eccedenza d’imposta anche quando il contribuente non abbia riportato il credito nella dichiarazione successiva o quando tale dichiarazione non sia stata presentata. L’omessa dichiarazione non determina, di per sé, la decadenza dal diritto al rimborso.
Art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma richiamata per la presentazione dell’istanza di rimborso in caso di errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.
L’istanza di rimborso è ammissibile quando il contribuente dimostri che il versamento richiesto o effettuato non era dovuto, anche perché la medesima somma era già stata versata o perché il debito tributario era inesistente o parziale.
Art. 2, comma 7, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
La dichiarazione tardiva costituisce titolo per la riscossione delle imposte che ne derivano.
La disposizione può consentire la riscossione delle imposte risultanti da una dichiarazione tardiva, ma non può essere interpretata analogicamente in senso sfavorevole al contribuente fino a determinare la perdita di crediti d’imposta non contestati. Non può quindi essere utilizzata per escludere automaticamente il rimborso di un’eccedenza effettivamente versata.
Massime di principio
- L’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione successiva non comporta automaticamente la perdita di un credito d’imposta derivante da versamenti eccedenti, se il contribuente riesce a dimostrarne l’effettiva esistenza.
- Quando una comunicazione di irregolarità richiede il pagamento di una somma già versata o compensata, il contribuente può chiedere il rimborso per duplicazione del versamento, anche se ha pagato la somma richiesta.
- Il pagamento di una comunicazione di irregolarità non equivale necessariamente a un riconoscimento definitivo della debenza dell’imposta e non impedisce, in assoluto, una successiva istanza di rimborso.
- L’Amministrazione finanziaria deve esaminare sostanzialmente la richiesta di rimborso e verificare la documentazione relativa ai versamenti e ai crediti, senza respingerla per il solo fatto dell’omessa dichiarazione o del pagamento della comunicazione.
- Non è ammessa un’interpretazione analogica sfavorevole al contribuente che introduca una decadenza dal rimborso non prevista espressamente dalla legge.
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