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Ordinanza

Ordinanza n. 360/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione 12 luglio 2022 329/2022/R/EEL dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, recante “Erogazione del servizio di dispacciamento alle utenze connesse ai sistemi di distribuzione chiusi in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 4346/2021, n. 4347/2021 e n. 4348/2021. Conclusione del procedimento avviato con la deliberazione dell''Autorità 323/2021/R/EEL” pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità in data 14 luglio 2021; - di ogni atto a questa presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202300858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA sull’erogazione del servizio di dispacciamento alle utenze connesse ai sistemi di distribuzione chiusi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le imprese ricorrenti hanno impugnato la deliberazione ARERA 12 luglio 2022 n. 329/2022/R/EEL, adottata in ottemperanza a precedenti sentenze del Consiglio di Stato e a conclusione di un procedimento avviato dall’Autorità, chiedendone l’annullamento insieme agli atti presupposti, preparatori, connessi, consequenziali o esecutivi. Dall’ordinanza non emergono i motivi specifici di legittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato la necessità di aggiornare il quadro fattuale e processuale, verificando in particolare se permanga l’interesse delle ricorrenti alla decisione di merito e se siano intervenuti fatti, provvedimenti o atti incidenti sulla controversia.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori. Le ricorrenti devono dichiarare motivatamente, con memoria depositata nelle forme del PAT entro il 13 maggio 2026, se permane l’interesse alla decisione e, in caso affermativo, aggiornare la situazione relativa alla vicenda, indicando gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. ARERA deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, indicando se siano sopravvenuti fatti o adottati atti rilevanti per il permanere dell’interesse o comunque idonei a incidere sull’esito del giudizio. Il TAR ha avvertito che l’inerzia della parte ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per l’acquisizione di elementi istruttori nel giudizio amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla possibilità di desumere dal comportamento processuale elementi utili ai fini della decisione, compresa la valutazione dell’inerzia della parte.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate per l’attività istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    L’inerzia della parte previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell’interesse può consentire di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’adozione dell’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e a riferire sulle sopravvenienze, la mancata ottemperanza entro il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di calendarizzare la trattazione nel merito di una controversia risalente nel tempo, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori volti ad aggiornare la situazione sostanziale e processuale, verificando la permanenza dell’interesse, le sopravvenienze rilevanti e l’eventuale necessità di ulteriori acquisizioni istruttorie.
  • La verifica della permanenza dell’interesse alla decisione può essere richiesta sia alla parte ricorrente, mediante una dichiarazione motivata e l’aggiornamento della vicenda, sia all’amministrazione resistente, mediante chiarimenti documentati sui fatti e sugli atti sopravvenuti potenzialmente incidenti sull’esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieReti e impianti energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Istruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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