Sentenza del 20/06/2019 n. 16548 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della CTR della Puglia che aveva escluso la possibilità di definire mediante condono la lite relativa agli avvisi emessi dopo la vendita di un fabbricato non ancora censito catastalmente. La CTR aveva qualificato l'avviso di liquidazione emesso ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 70/1988 come un mero atto di liquidazione e riscossione, non rientrante tra gli atti definibili ai sensi dell'art. 16 della L. n. 289/2002. I ricorrenti hanno sostenuto, invece, che la controversia riguardava anche l'avviso di accertamento del valore, il classamento e la rendita catastale, ossia atti aventi natura impositiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che la controversia relativa all'avviso di liquidazione emesso dopo l'attribuzione della rendita catastale può configurare una lite fiscale pendente definibile ai sensi dell'art. 16 della L. n. 289/2002, quando il ricorso investa anche l'accertamento del valore, il classamento o la rendita catastale, anche se questi elementi sono stati conosciuti dal contribuente tramite l'avviso di liquidazione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTR della Puglia, Sezione staccata di Taranto, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12, convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 154
La disciplina consente, in determinate compravendite immobiliari, di determinare il valore fiscale sulla base della rendita catastale. Quando l'immobile non è ancora censito, l'attribuzione successiva della rendita può incidere sulla determinazione delle imposte e costituire oggetto di contestazione.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16
La definizione agevolata può applicarsi alle controversie aventi natura impositiva. Non sono invece definibili le controversie concernenti esclusivamente attività meramente esecutive o di riscossione. Tuttavia, un avviso formalmente denominato di liquidazione può essere definibile quando incorpora o presuppone una determinazione autoritativa dell'imposta, del valore, del classamento o della rendita.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sul classamento automatico e sulla definizione agevolata delle liti fiscali.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
È stato invocato per denunciare l'omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo, ma il relativo motivo è stato ritenuto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- La denominazione formale di un atto come avviso di liquidazione non è decisiva: occorre verificarne il contenuto concreto e stabilire se l'Amministrazione si sia limitata a riscuotere un'imposta già determinata oppure abbia effettuato una nuova determinazione del valore o dell'imponibile.
- Una controversia può essere definibile come lite fiscale pendente quando il ricorso riguarda, oltre alla riscossione, anche l'atto impositivo presupposto, il classamento o la rendita catastale utilizzati per calcolare l'imposta.
- L'impugnazione del classamento o della rendita può essere rilevante ai fini della definizione agevolata anche se tali elementi sono stati conosciuti attraverso l'avviso di liquidazione e non mediante un'autonoma impugnazione nei confronti dell'ufficio catastale.
- Per valutare la condonabilità di una lite occorre esaminare il contenuto effettivo delle domande e degli atti impugnati, distinguendo le questioni fiscali e impositive, potenzialmente definibili, dalle contestazioni esclusivamente catastali o meramente esecutive, che possono restare escluse.
- In presenza di un possibile giudicato esterno, la parte che lo eccepisce deve produrre la sentenza e dimostrarne la definitività; in mancanza di tale documentazione, l'eccezione può essere rigettata.
Testo integrale
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