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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03614/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna a 5 anni e 6 mesi inflitta in rito abbreviato per tentato omicidio (capo 1) e porto di coltelli (capo 2). Il ricorrente deduceva, in sintesi: manipolazione/alterazione e incompletezza delle videoriprese (catena di custodia non garantita; filmati prodotti da terzi e non acquisiti dalla P.G.), che avrebbero mostrato invece un approccio offensivo della persona offesa armata di cacciavite; invocata legittima difesa e provocazione (art. 62 n.2 e n.5 cod. pen.); richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche; e prospettata derubricazione a lesioni personali gravi per assenza di animus necandi, sostenendo che i fendenti fossero stati diretti soprattutto agli arti e che la ferita addominale sarebbe stato un colpo accidentale.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile: le doglianze sono state ritenute meramente fattuali e dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità, specie in presenza di una "doppia conforme" (conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'appello). È stata inoltre rilevata la novità della censura sulla presunta manipolazione dei video (non proposta in appello) e l'assenza di elementi concreti a sostegno dell'alterazione. In ordine al merito, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'esclusione della legittima difesa e delle attenuanti (provocazione e concorso della vittima), ritenendo la condotta idonea e diretta a cagionare la morte per la pluralità, violenza e sede delle ferite (anche una penetrante addominale che ha reciso l'intestino). Conseguenze: dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ordine di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. e)

    Limita la sindacabilità in cassazione ai vizi di motivazione che rientrano nei parametri di legge; doglianze meramente fattuali o richieste di nuova valutazione del fatto sono inammissibili. La Corte ha applicato tale principio per escludere rilievi volti a riesaminare il compendio probatorio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Consente la compressione dei limiti della relazione di motivazione in cassazione; richiamato per giustificare la sintesi dei motivi nei limiti necessari.

  • art. 62 n.2 cod. pen. (provocazione)

    La Corte ha ritenuto inapplicabile la circostanza attenuante della provocazione perché non è stato dimostrato un fatto ingiusto commesso dalla persona offesa idoneo a provocare nello stato d'ira rilevante ai sensi della norma.

  • art. 62 n.5 cod. pen. (concorso della persona offesa)

    Escluso in quanto mancava una base fattuale sufficiente a ritenere che la vittima abbia concorso a determinare l'evento in modo tale da attenuare la responsabilità dell'imputato.

  • art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)

    La Corte d'appello ha negato le attenuanti generiche valutando la personalità dell'imputato, la violenza e la reiterazione dell'azione, non ravvisando elementi favorevoli come resipiscenza o collaborazione idonei a ridurre la pena.

Massime di principio

  • In presenza di sentenze "doppia conforme" (conferma della condanna in entrambi i gradi di merito) la Cassazione è molto limitata: non può riformare la valutazione dei fatti salvo casi di omessa trattazione di questioni decisive già dedotte in appello o manifesti travisamenti della prova.
  • Contestazioni sull'integrità o autenticità di videoriprese devono essere tempestivamente sollevate e supportate da elementi probatori (es. istanza di verifica, perizia, acquisizione diretta dalla P.G. e catena di custodia); argomentazioni meramente congetturali sono inammissibili.
  • Per ottenere il riconoscimento di legittima difesa o provocazione è necessario provare concretamente l'esistenza di un fatto ingiusto pregresso o una reazione proporzionata e necessaria: la mera affermazione difensiva non basta se contraddetta da elementi oggettivi (es. filmati, terapia clinica della vittima, modalità dell'aggressione).
  • La richiesta di derubricazione (es. da tentato omicidio a lesioni) richiede una strategia probatoria capace di contrastare gli elementi che attestano la pericolosità dell'azione (pluralità dei colpi, sede vitale, reiterazione nonostante la vittima a terra): in assenza di ciò la Cassazione non può rivedere la qualificazione penale.
  • Per ottenere le attenuanti generiche è utile fornire al giudice elementi positivi e specifici sulla personalità e comportamento dell'imputato (collaborazione, segni di riparazione, assenza di precedenti gravi) e provare la sussistenza di circostanze attenuanti obiettive; altrimenti la valutazione discrezionale dei giudici di merito sarà difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • Problemi di ammissibilità in Cassazione spesso dipendono da carenze procedurali (es. questioni sollevate per la prima volta in cassazione) — è quindi cruciale sollevare e documentare tutte le eccezioni nei gradi di merito.

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