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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1312

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1312 della Commissione del 27 giugno 2023 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di tronchi di quercia con corteccia originari degli Stati Uniti

Normativa europea32023R1312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una deroga temporanea alle regole fitosanitarie dell’Unione per consentire l’ingresso di specifici tronchi di quercia provenienti dagli Stati Uniti, in sostituzione della precedente deroga basata sul bromometano. La Commissione ritiene che l’approccio sistemico proposto, fondato su raccolta controllata, fumigazione con fluoruro di solforile e misure rigorose di deposito, lavorazione e tracciabilità, offra un livello di protezione adeguato contro l’organismo nocivo Bretziella fagacearum. L’operazione è accompagnata da obblighi di notifica e da controlli ufficiali rafforzati, anche in luoghi di deposito designati.

Deroga temporanea alle prescrizioni fitosanitarie UE per l’introduzione nell’Unione di tronchi di quercia con corteccia originari degli Stati Uniti, subordinata a un approccio sistemico di raccolta, fumigazione, identificazione, controllo e lavorazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai tronchi di quercia (Quercus L.) che hanno conservato la superficie rotonda naturale con corteccia, destinati alla produzione di fogli da impiallacciatura e originari degli Stati Uniti d’America. La deroga consente l’introduzione nel territorio dell’Unione solo se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento e dall’allegato, inclusi raccolta controllata, fumigazione con fluoruro di solforile, identificazione delle partite, notifiche preventive, controlli ufficiali, deposito in strutture idonee e lavorazione in luoghi autorizzati. Il regolamento ha carattere temporaneo e si applica fino al 30 settembre 2026.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1312: deroga per i tronchi di quercia con corteccia originari degli Stati Uniti

Il regolamento introduce una deroga temporanea al quadro fitosanitario dell’Unione per consentire l’ingresso di specifici tronchi di quercia con corteccia provenienti dagli Stati Uniti. La misura nasce dall’esigenza di prevenire l’introduzione nell’Unione di Bretziella fagacearum, agente dell’avvizzimento della quercia, ma al contempo prende atto che un approccio sistemico alternativo al vecchio trattamento con bromometano può offrire un livello di protezione adeguato.

La disciplina è costruita su un sistema chiuso e controllato: raccolta selettiva, fumigazione con fluoruro di solforile, identificazione delle partite, notifica preventiva, controlli ufficiali, deposito in strutture approvate e lavorazione in siti autorizzati. Il regime ha natura temporanea e si applica fino al 30 settembre 2026.

Contesto normativo e ratio della deroga

Il regolamento si fonda sull’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 e sull’articolo 52 del regolamento (UE) 2017/625. I considerando chiariscono che le prescrizioni ordinarie sono contenute nell’allegato VII, punto 90, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e che una precedente deroga della decisione 2005/359/CE non è stata prorogata perché basata sulla fumigazione con bromometano, sostanza soggetta a restrizioni derivanti dal protocollo di Montreal.

Nel marzo 2020 gli Stati Uniti hanno presentato un fascicolo tecnico-scientifico relativo a un trattamento alternativo basato su un approccio sistemico. La Commissione evidenzia che tale approccio include raccolta controllata, trasporto in contenitori chiusi, fumigazione con fluoruro di solforile e misure successive di gestione del materiale, comprese condizioni di scarico e lavorazione sicuri. La valutazione EFSA e il confronto con gli esperti degli Stati membri hanno condotto alla conclusione che, pur permanendo alcune incertezze sull’efficacia del fluoruro di solforile, l’approccio sistemico può eliminare efficacemente il rischio di introduzione dell’organismo nocivo.

Ambito oggettivo e definizioni

L’articolo 1 delimita l’oggetto alle misure specifiche per l’introduzione nel territorio dell’Unione di legname di quercia con corteccia originario degli Stati Uniti. L’articolo 2 precisa che il "legname specificato" è il legname di quercia destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, mentre l’"organismo nocivo specificato" è Bretziella fagacearum.

Deroga al regime fitosanitario generale

L’articolo 3 consente l’introduzione del legname specificato in deroga alle prescrizioni dell’allegato VII, punto 90, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, ma solo se sono soddisfatte tutte le condizioni previste dagli articoli 4 e 5 e dall’allegato. Ne consegue che la deroga non è generale, bensì subordinata al rispetto integrale del pacchetto di requisiti tecnici e procedurali fissato dal regolamento.

Condizioni di spedizione e finestra temporale di introduzione

L’articolo 4 limita anzitutto la spedizione ai soli invii provenienti dagli Stati Uniti e a un arco temporale definito: dal 15 ottobre al 10 aprile dell’anno successivo. Anche l’introduzione nell’Unione è sottoposta a termini perentori, differenziati in base alla data di spedizione:

  • se la spedizione avviene tra il 15 ottobre e il 31 dicembre, l’introduzione è ammessa entro il 30 aprile dell’anno successivo;
  • se la spedizione avviene tra il 1° gennaio e il 10 aprile, l’introduzione è ammessa entro il 30 aprile dell’anno della spedizione.

Questa scansione temporale riflette l’esigenza di concentrare i movimenti in un periodo considerato compatibile con il controllo del rischio fitosanitario.

Certificazione fitosanitaria e tracciabilità della partita

L’articolo 5 richiede che ogni partita sia accompagnata da un certificato fitosanitario contenente elementi specifici, che hanno funzione sia autorizzativa sia di tracciabilità:

  • luogo di origine, con nome e ubicazione del luogo di raccolta;
  • dichiarazione supplementare che attesti la conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1312;
  • contrassegno di identificazione della partita fumigata, secondo il punto 7 dell’allegato;
  • numero o numeri di tronco relativi a ciascun tronco esportato;
  • nome dell’operatore abilitato alla fumigazione e indicazione del sito di fumigazione.

L’allegato rafforza ulteriormente la tracciabilità imponendo informazioni relative ai luoghi di produzione e agli operatori di fumigazione abilitati.

Controlli ufficiali: documentali, d’identità e fisici

L’articolo 6 disciplina i controlli ufficiali. I controlli documentali possono essere effettuati presso un posto di controllo frontaliero oppure presso un punto di controllo diverso designato ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2123. I controlli fisici e d’identità devono svolgersi nei medesimi luoghi, purché vi siano strutture per lo stoccaggio umido.

I controlli comprendono almeno:

  • l’esame di ciascun certificato fitosanitario;
  • il controllo d’identità tramite confronto tra il contrassegno apposto su ogni tronco, il numero dei tronchi e le informazioni del certificato.

Se i controlli non avvengono al posto di controllo frontaliero del porto di arrivo, i tronchi restano nei contenitori di trasporto, chiusi e sotto sorveglianza doganale, fino al completamento delle verifiche.

Deposito, stoccaggio umido e vigilanza dell’autorità competente

L’articolo 7 stabilisce che, dopo lo scarico, i tronchi possono essere depositati solo presso posti di controllo frontalieri o in luoghi designati come punti di controllo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2123, a condizione che siano disponibili strutture adeguate per lo stoccaggio umido e che il sito sia approvato dall’autorità competente.

Dopo lo scarico dai contenitori:

  • i tronchi devono essere immediatamente lavorati, oppure
  • collocati in stoccaggio umido continuo fino alla lavorazione.

L’autorità competente deve verificare fisicamente che le condizioni di deposito siano conformi al regolamento.

Lavorazione, trattamento termico e gestione dei residui

L’articolo 8 prevede che la lavorazione possa avvenire solo in luoghi autorizzati dall’autorità competente. Tali luoghi possono coincidere con il primo luogo di deposito, immediatamente all’arrivo nell’Unione, oppure con altre strutture in un momento successivo.

Prima di un’ulteriore lavorazione, i tronchi devono essere sottoposti a trattamento con acqua calda, in condizioni adatte al legname destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura. Le cortecce e gli altri rifiuti derivanti dallo scarico e dalla lavorazione devono essere distrutti immediatamente mediante incenerimento in loco.

L’autorità competente effettua controlli fisici sul rispetto delle condizioni di lavorazione e del trattamento dei rifiuti. Inoltre, deve ispezionare a intervalli appropriati tutte le popolazioni di querce situate nelle vicinanze dei luoghi di deposito e lavorazione per rilevare eventuali sintomi dell’organismo nocivo specificato; se emergono sintomi riconducibili a tale organismo, devono essere svolte ulteriori prove ufficiali con metodi appropriati per confermarne la presenza.

Notifica preventiva dell’importatore

L’articolo 9 introduce un obbligo di pre-notifica. Prima dell’importazione, l’importatore deve notificare con sufficiente anticipo ogni partita all’autorità competente dello Stato membro del primo luogo di deposito, usando il formato previsto dall’articolo 40, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.

La notifica deve includere:

  • quantità di tronchi;
  • porto di imbarco;
  • porto o porti di sbarco;
  • luogo o luoghi di deposito;
  • luogo o luoghi di lavorazione.

Ricevuta la notifica, l’autorità competente informa l’importatore delle prescrizioni applicabili di cui agli articoli da 3 a 9.

Condizioni tecniche di fumigazione previste dall’allegato

L’allegato costituisce la parte più tecnica della disciplina. La Commissione subordina l’ingresso del legname alla conferma, sul certificato fitosanitario, che siano rispettate le condizioni di raccolta, fumigazione e identificazione eseguite negli Stati Uniti.

In particolare, il legname deve essere:

  • raccolto in luoghi di produzione in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato, con selezione e raccolta controllate da un silvicoltore certificato dall’Association of American Foresters;
  • sottoposto a esame visivo e risultato esente da sintomi;
  • collocato in contenitori per il trasporto dopo la raccolta e mantenuto in tali contenitori durante le successive fasi di trasporto, deposito, fumigazione e spedizione.

La fumigazione deve avvenire con fluoruro di solforile secondo parametri rigidi:

  • tasso medio di 240 g/m3 di volume totale nei contenitori per 72 ore;
  • temperatura minima dei tronchi di 15,6 °C;
  • concentrazione iniziale di 240 g/m3, con integrazioni dopo 30 minuti e poi dopo 2, 24, 48 e 72 ore per riportare la concentrazione a 280 g/m3;
  • prosecuzione per almeno 24 ore dopo le 72 ore, fino a una concentrazione finale minima di 200 g/m3;
  • dose accumulata minima di 22 500 g*h/m3.

La fumigazione e l’apposizione dei contrassegni devono essere eseguite da operatori ufficialmente abilitati, con impianti adeguati e personale qualificato. Ogni procedimento deve essere controllato sistematicamente in loco da funzionari dell’organismo competente per la protezione delle piante o da un’autorità delegata. Dopo la fumigazione, i tronchi devono essere trasportati e depositati in contenitori chiusi.

Decorrenza e applicazione temporanea

L’articolo 10 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi fino al 30 settembre 2026. La natura temporanea è coerente con il fatto che il rischio fitosanitario non risulta ancora pienamente valutato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e deroga alla disciplina generale

L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: misure specifiche per l’introduzione nel territorio dell’Unione di legname di quercia con corteccia originario degli Stati Uniti. L’articolo 3 deroga alle prescrizioni dell’allegato VII, punto 90, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, consentendo l’introduzione solo se sono rispettate le condizioni degli articoli 4 e 5 e dell’allegato.

Definizioni

L’articolo 2 definisce il "legname specificato" come legname di quercia (Quercus L.) con superficie rotonda naturale e corteccia, destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura e originario degli Stati Uniti; definisce inoltre l’"organismo nocivo specificato" come Bretziella fagacearum.

Condizioni di spedizione e di introduzione

L’articolo 4 stabilisce che il legname specificato può essere spedito solo dagli Stati Uniti e nel periodo dal 15 ottobre al 10 aprile dell’anno successivo. L’introduzione nell’Unione è ammessa solo entro specifici termini: entro il 30 aprile dell’anno successivo alla spedizione se la spedizione avviene tra il 15 ottobre e il 31 dicembre, oppure entro il 30 aprile dell’anno della spedizione se la spedizione avviene tra il 1° gennaio e il 10 aprile.

Certificato fitosanitario

L’articolo 5 impone che il legname sia accompagnato da un certificato fitosanitario con indicazione del luogo di origine, dichiarazione supplementare di conformità al regolamento (UE) 2023/1312, contrassegno della partita sottoposta a fumigazione, numero/i di tronco corrispondenti e nominativo dell’operatore abilitato alla fumigazione e del sito di fumigazione.

Controlli documentali, d’identità e fisici

L’articolo 6 prevede che i controlli documentali siano effettuati presso un posto di controllo frontaliero o presso un punto di controllo diverso designato ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2123. I controlli fisici e d’identità devono svolgersi presso tali punti, purché siano disponibili strutture per lo stoccaggio umido. I controlli comprendono almeno l’esame del certificato fitosanitario e il controllo d’identità tramite confronto tra contrassegno su ciascun tronco, numero dei tronchi e dati del certificato. Se i controlli non avvengono al porto di arrivo, i tronchi restano nei contenitori chiusi e sotto sorveglianza doganale fino al loro svolgimento.

Deposito e stoccaggio umido

L’articolo 7 limita il deposito, dopo lo scarico, ai posti di controllo frontalieri o a luoghi designati come punti di controllo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2123, purché approvati dall’autorità competente e dotati di adeguate strutture per lo stoccaggio umido. Dopo lo scarico, i tronchi devono essere immediatamente lavorati oppure mantenuti in stoccaggio umido continuo fino alla lavorazione; l’autorità competente verifica la conformità delle condizioni di deposito.

Lavorazione, trattamento e gestione dei rifiuti

L’articolo 8 consente la lavorazione solo in luoghi autorizzati dall’autorità competente, inclusi il primo luogo di deposito o altre strutture successive. Prima di un’ulteriore lavorazione è richiesto un trattamento con acqua calda in condizioni idonee alla produzione di fogli da impiallacciatura. Corteccia e altri rifiuti devono essere distrutti immediatamente mediante incenerimento in loco. L’autorità competente effettua controlli fisici e ispeziona periodicamente le querce vicine ai luoghi di deposito e lavorazione per individuare eventuali sintomi dell’organismo nocivo specificato.

Notifica preventiva delle partite

L’articolo 9 impone all’importatore di notificare con sufficiente anticipo ogni partita all’autorità competente dello Stato membro del primo luogo di deposito, utilizzando il formato IMSOC previsto dall’articolo 40, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715. La notifica deve indicare quantità di tronchi, porto di imbarco, porto o porti di sbarco, luoghi di deposito e luoghi di lavorazione. Ricevuta la notifica, l’autorità competente informa l’importatore delle prescrizioni applicabili di cui agli articoli da 3 a 9.

Condizioni tecniche dell’allegato per la fumigazione negli Stati Uniti

L’allegato dettaglia le condizioni che devono essere confermate sul certificato fitosanitario: raccolta in luoghi privi di presenza nota dell’organismo nocivo e sotto controllo di un silvicoltore certificato; esame visivo di tutti i tronchi; mantenimento nei contenitori per trasporto durante le fasi successive; corretta disposizione per la circolazione del gas; fumigazione con fluoruro di solforile a 240 g/m3 per 72 ore a temperatura minima dei tronchi di 15,6 °C, con incremento della concentrazione fino a 280 g/m3 e stabilizzazione finale ad almeno 200 g/m3, per una dose accumulata di almeno 22 500 g*h/m3; esecuzione da parte di operatori ufficialmente abilitati; apposizione di un contrassegno indelebile su ogni tronco; controllo sistematico in loco da parte di funzionari competenti; trasporto e deposito successivi in contenitori chiusi; disponibilità di informazioni per la tracciabilità.

Durata di applicazione e entrata in vigore

L’articolo 10 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 30 settembre 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

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