Regolamento (UE) 2023/2485
Regolamento delegato (UE) 2023/2485 della Commissione, del 27 giugno 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la tassonomia UE ampliando l’elenco delle attività economiche considerate idonee a contribuire in modo sostanziale alla mitigazione o all’adattamento climatico. Introduce criteri tecnici per nuove attività, soprattutto nei trasporti, nelle infrastrutture energetiche e nella gestione del rischio climatico, e rivede vari criteri DNSH per rafforzare la tutela ambientale. Mira inoltre a rendere più coerente il quadro con l’evoluzione normativa europea e con gli standard tecnici internazionali, in particolare per il settore marittimo e aereo.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 sulla tassonomia UE introducendo nuovi criteri tecnici per ulteriori attività economiche e aggiornando alcuni criteri DNSH, soprattutto nei trasporti, nell’energia, nelle infrastrutture e nell’adattamento climatico.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle attività economiche rilevanti ai fini del regolamento (UE) 2020/852, in particolare a partecipanti ai mercati finanziari, emittenti e imprese soggette agli obblighi di informativa non finanziaria che utilizzano i criteri di vaglio tecnico per qualificare attività ecosostenibili. Il regolamento modifica l’allegato I e l’allegato II del regolamento delegato (UE) 2021/2139, incidendo su attività in diversi settori, tra cui trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei, infrastrutture di trasporto e portuali, desalinizzazione, fabbricazione di componenti e apparecchiature elettriche, gestione del rischio di catastrofi e software/consulenza per l’adattamento climatico. È direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal 1° gennaio 2024, salvo specifiche disposizioni che decorrono dal 1° gennaio 2025; il regolamento è del SEE. Le modifiche toccano anche criteri DNSH orizzontali, in particolare sulle sostanze chimiche, sui rifiuti e sulla protezione delle acque e della biodiversità.
Regolamento delegato (UE) 2023/2485: aggiornamento dei criteri tecnici della tassonomia UE
Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2021/2139, che completa il regolamento (UE) 2020/852 sulla tassonomia delle attività ecosostenibili. La finalità è ampliare e affinare i criteri di vaglio tecnico per nuove attività economiche, soprattutto nei trasporti, nelle infrastrutture energetiche e nei servizi di adattamento climatico, oltre a rendere più stringenti e operativi alcuni criteri DNSH.
Quadro generale e finalità
La Commissione motiva l’intervento con l’esigenza di coprire attività economiche che possono contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento, ma che non erano ancora contemplate nel testo originario del 2021. Viene anche richiamata la necessità di allineare i criteri tecnici al diritto UE vigente, alle migliori pratiche e agli standard internazionali, nonché di aumentare la certezza giuridica in materia di sostanze chimiche, in particolare rispetto al concetto di uso essenziale.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento rileva per i soggetti che devono utilizzare la tassonomia UE ai fini di informativa o qualificazione di attività ecosostenibili: partecipanti ai mercati finanziari, emittenti e imprese soggette agli obblighi di dichiarazione non finanziaria. Le modifiche incidono su settori molto diversi: componentistica auto e mobilità, materiale rotabile ferroviario, apparecchiature elettriche per le reti, aviazione, navigazione marittima e interna, infrastrutture portuali e aeroportuali, edifici, desalinizzazione, software e consulenza per il rischio climatico, nonché servizi di emergenza e difesa idraulica contro le alluvioni.
Nuove attività economiche considerate abilitanti
La novità principale consiste nell’inserimento di nuove sezioni che qualificano come attività abilitanti alcune funzioni industriali e di servizio essenziali per la transizione climatica:
- Sezione 3.18: componenti automobilistici e per la mobilità, limitati ai componenti essenziali per veicoli e dispositivi di mobilità a zero emissioni o a basso impatto, con requisiti ambientali su circolarità, inquinamento e biodiversità.
- Sezione 3.19: componenti del materiale rotabile ferroviario, inclusi prodotti, apparecchiature, sistemi, software e consulenza tecnica essenziali per treni e carrozze coerenti con la tassonomia.
- Sezione 3.20: apparecchiature elettriche per trasmissione e distribuzione, comprese infrastrutture di ricarica, trasformatori, cablaggi, sistemi di gestione della domanda, software di rete e motori elettrici ad alta efficienza.
- Sezione 8.4: software per la gestione dei rischi climatici fisici e l’adattamento.
- Sezione 9.3: consulenza per la gestione dei rischi climatici fisici e l’adattamento.
Aviazione: criteri di mitigazione e attività di transizione
Per la fabbricazione, il leasing e il trasporto aereo vengono introdotti criteri specifici e transitori. La logica di fondo è che l’aviazione commerciale non è ancora pienamente decarbonizzabile con tecnologie disponibili in tutti i segmenti, quindi parte delle attività viene considerata di transizione se rispetta prestazioni stringenti e l’uso progressivo di carburanti sostenibili per l’aviazione. I criteri riguardano:
- aeromobili a zero emissioni dirette di CO2;
- aeromobili, fino al 31 dicembre 2027 o 2032 a seconda della sezione, con margini di miglioramento rispetto ai limiti ICAO;
- sostituzione di aeromobili non conformi entro sei mesi, con applicazione di un tasso di sostituzione;
- obblighi di operatività con quote minime crescenti di carburanti sostenibili per l’aviazione;
- requisiti su rumore e emissioni motori, gestione dei rifiuti di fine vita e conformità ai criteri DNSH.
Trasporto marittimo e vie navigabili interne
Il regolamento aggiorna in modo molto ampio i criteri per il settore navale. Sono introdotti valori progressivi di intensità media annua delle emissioni GHG dell’energia usata a bordo dal 2026 al 2050, con livelli decrescenti fino a 0 g CO2e/MJ dal 1° gennaio 2050. Sono inoltre rafforzati i criteri su:
- EEDI ed EEXI;
- carburanti a zero emissioni dirette o da fonti rinnovabili;
- collegamento alla rete elettrica in banchina;
- riduzione delle emissioni di metano incombusto per navi a gas;
- riciclaggio delle navi fuori uso e gestione sostenibile dei rifiuti di bordo;
- limiti su zolfo, ossidi di azoto, particolato e acque nere/grigie secondo convenzioni IMO e diritto UE;
- criteri per infrastrutture delle vie navigabili interne e portuali, compreso il trasbordo modale e l’adeguamento alle navi a zero emissioni.
Trasporto su strada e pneumatici
Per numerose sezioni relative ai veicoli stradali vengono aggiornati i DNSH di prevenzione e riduzione dell’inquinamento. I riferimenti sono soprattutto al regolamento (UE) 2020/740 sui pneumatici, alle classi di rumore e resistenza al rotolamento, ai limiti Euro 6/Euro VI, nonché ai requisiti di emissione delle direttive sui veicoli puliti. Le modifiche mirano a rendere più coerenti i criteri con l’efficienza energetica del veicolo e con le migliori prestazioni ambientali disponibili.
Edifici e costruzioni
Le sezioni dedicate a edifici nuovi e ristrutturazioni sono rafforzate sotto il profilo della prevenzione dell’inquinamento. I materiali che possono entrare in contatto con gli occupanti devono rispettare limiti di emissione di formaldeide e composti organici volatili cancerogeni; nei siti brownfield è richiesta un’indagine sui contaminanti. Rimane inoltre l’obbligo di mitigare rumore, polveri ed emissioni nei cantieri. Le sezioni 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6 escludono, ai fini DNSH climatici, l’adibizione dell’edificio all’estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili.
Desalinizzazione e adattamento idrico
La nuova sezione 5.13 disciplina la desalinizzazione come attività potenzialmente abilitante per l’adattamento climatico. L’attività deve attuare soluzioni di adattamento basate su una valutazione robusta del rischio climatico e della vulnerabilità; sul versante DNSH, deve contenere le emissioni di GHG sotto 1.080 gCO2e/m3 di acqua dolce prodotta e rispettare criteri molto dettagliati su qualità delle acque, uso sostenibile della risorsa, valutazione di impatto, scarico della salamoia, tutela delle acque marine e della biodiversità.
Gestione del rischio di catastrofi: servizi di emergenza e alluvioni
La nuova sezione 14 è una delle più articolate del regolamento. La sezione 14.1 ricomprende un ampio ventaglio di servizi di emergenza, dalla risposta alle catastrofi ai servizi sanitari di emergenza, dal soccorso alla ricerca e salvataggio, dalla risposta a materiali pericolosi all’antincendio e alla protezione tecnica in emergenza climatica. Sono comprese anche attività di preparazione, formazione, allarme rapido e sensibilizzazione.
Per queste attività, il regolamento richiede piani di mitigazione dei cambiamenti climatici e di protezione dell’ambiente, con identificazione degli impatti su clima, acque, economia circolare, inquinamento e biodiversità. Tali piani devono essere basati su evidenze scientifiche pubbliche, sviluppati con gli stakeholder e aggiornati al mutare delle caratteristiche dell’attività. Sono presenti riferimenti specifici a emissioni scope 1, 2 e 3, a PFAS e altri inquinanti nelle schiume antincendio, ai rifiuti sanitari, alle sostanze che riducono lo strato di ozono e alle aree Natura 2000.
La sezione 14.2 disciplina invece le infrastrutture di prevenzione e protezione contro i rischi di alluvione, includendo misure strutturali e non strutturali. Il testo richiede un’analisi climatica e idrologica approfondita, la valutazione degli effetti cumulati, l’adozione di misure di mitigazione e, se necessario, compensazioni per evitare un deterioramento generale dello stato dei corpi idrici del distretto idrografico.
DNSH e appendice C: sostanze chimiche
Una parte rilevante del regolamento riguarda la revisione dell’appendice C sugli obblighi DNSH in materia di prevenzione dell’inquinamento. La disciplina è resa più certa e verificabile:
- per alcune sostanze estremamente preoccupanti si introduce una soglia dello 0,1 % p/p;
- la deroga è ammessa solo se l’operatore dimostra l’assenza di alternative adeguate sul mercato e l’uso in condizioni controllate;
- viene soppressa la lettera g);
- si introduce un’ulteriore clausola per altre sostanze pericolose secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008, con la stessa logica di eccezione e controllo.
Rapporti con altri atti e tempistica
Il regolamento si coordina con numerosi atti UE: regolamento (UE) 2020/852, regolamento (UE) 2021/2178 sull’informativa di sostenibilità, regolamento (UE) 2021/1119 sul clima, direttive su rifiuti, acqua, biodiversità, emissioni industriali, alluvioni, omologazione dei veicoli e norme IMO per il settore marittimo. La data di applicazione generale è il 1° gennaio 2024, mentre alcune modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2025 per consentire un adeguamento operativo delle imprese e delle filiere interessate.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2139
L’articolo 1 dispone che il regolamento delegato (UE) 2021/2139 sia modificato secondo gli allegati I e II del nuovo regolamento, con inserimento di nuove sezioni e aggiornamento di criteri già esistenti.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l’applicazione dal 1° gennaio 2024. Il punto 28 dell’allegato I e il punto 26 dell’allegato II si applicano dal 1° gennaio 2025.
Nuove attività abilitanti nei componenti automobilistici e di mobilità
È introdotta la sezione 3.18, che considera attività abilitante la fabbricazione, riparazione, manutenzione, riqualificazione, cambio di destinazione e ammodernamento di componenti essenziali per veicoli e dispositivi di mobilità a zero emissioni, con esclusioni rispetto ad altre sezioni e con criteri DNSH su adattamento, acqua, economia circolare, inquinamento e biodiversità.
Componenti per materiale rotabile ferroviario
La nuova sezione 3.19 qualifica come abilitanti la fabbricazione, installazione, consulenza tecnica e servizi correlati per componenti ferroviari essenziali al funzionamento del materiale rotabile conforme alla sezione 3.3, includendo i DNSH classici della tassonomia.
Apparecchiature elettriche per reti di trasmissione e distribuzione
La sezione 3.20 introduce criteri per sviluppo, fabbricazione, installazione e manutenzione di apparecchiature e software per reti elettriche ad alta, media e bassa tensione che favoriscono elettrificazione, efficienza energetica e integrazione delle rinnovabili. Sono fissate esclusioni per attività legate ai combustibili fossili, limiti per gas isolanti ad alto GWP e requisiti di conformità a specifiche norme tecniche ed ecodesign.
Aggiornamenti per il settore aviazione
La sezione 3.21 definisce criteri per la fabbricazione di aeromobili: aeromobili a zero emissioni dirette oppure, fino al 31 dicembre 2027, aeromobili con prestazioni di CO2 migliori rispetto ai limiti ICAO, con tassi di sostituzione che limitano la quota di conformità. Dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2032 sono ammissibili aeromobili certificati per miscela al 100% di carburanti sostenibili per l’aviazione. Sono previsti limiti su rumore, emissioni dei motori e gestione fine vita.
Aggiornamenti per trasporto marittimo e infrastrutture portuali
Sono modificati più punti delle sezioni 4.4, 4.9, 4.26, 4.27 e 4.28 e delle sezioni 6.7-6.12 e 6.16 per adeguare i criteri su navi, infrastrutture per vie navigabili interne, porti e servizi collegati. Vengono introdotti valori progressivi di intensità delle emissioni GHG dell’energia usata a bordo dal 2026 al 2050, requisiti su EEDI/EEXI, carburanti a zero emissioni o rinnovabili, gestione dei rifiuti a fine vita, limiti su zolfo, NOx, acque nere/grigie e vernici antivegetative, nonché criteri per infrastrutture portuali compatibili con navi a zero emissioni e con il trasbordo modale.
Aggiornamenti per trasporto su strada e veicoli leggeri/pesanti
Vengono rafforzati i DNSH per le sezioni relative ai veicoli stradali, con richiami a requisiti Euro VI/Euro 6, etichettatura pneumatici, rumore di rotolamento e resistenza al rotolamento. Si aggiornano inoltre le descrizioni di attività e i codici NACE associati.
Aggiornamenti per edifici e costruzioni
Le sezioni 7.1 e 7.2 impongono nuovi requisiti su emissioni di formaldeide e VOC cancerogeni nei materiali da costruzione e ristrutturazione, gestione dei siti brownfield e riduzione di rumore, polveri e altre emissioni durante i lavori. Le sezioni 7.3-7.6 escludono l’uso dell’edificio per estrazione, stoccaggio, trasporto o produzione di combustibili fossili.
Nuove attività su software, consulenza e gestione del rischio climatico
La sezione 8.4 introduce il software per previsione, monitoraggio e gestione dei rischi climatici fisici; la sezione 9.3 introduce la consulenza per la gestione dei rischi climatici e l’adattamento. Entrambe sono attività abilitanti se rispettano criteri metodologici e si allineano a standard e piani di adattamento, con DNSH in gran parte non pertinenti o mirati al divieto di uso in attività fossili.
Gestione del rischio di catastrofi
È introdotta la nuova sezione 14 con due attività: servizi di emergenza e infrastrutture di prevenzione/protezione contro i rischi di alluvione. Per i servizi di emergenza sono definiti in dettaglio coordinamento, soccorso, ricerca e salvataggio, risposta a materiali pericolosi, antincendio e preparazione; per le infrastrutture anti-alluvione sono elencate misure strutturali e non strutturali e criteri molto articolati su adattamento, acqua, circolarità, inquinamento e biodiversità.
Appendice C sulle sostanze chimiche e criteri DNSH
Sono sostituiti e rafforzati i criteri relativi alle sostanze estremamente preoccupanti e ad altre sostanze pericolose. In particolare, l’uso essenziale è sostituito dal requisito della mancanza di alternative adeguate e dell’uso in condizioni controllate; è introdotto un limite di concentrazione dello 0,1 % p/p, si sopprime la lettera g) e si prevedono riesami futuri delle deroghe alla luce dei principi orizzontali sull’uso essenziale delle sostanze chimiche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 27 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1310
- Regolamento · 27 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1311
- Regolamento · 27 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1312
- Regolamento · 27 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1322
- Regolamento · 27 giu 2023Regolamento (UE) 2023/1717
- Regolamento · 27 giu 2023Regolamento (UE) 2023/2486
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →