Regolamento (UE) 2023/2486
Regolamento delegato (UE) 2023/2486 della Commissione, del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento completa la tassonomia UE introducendo criteri tecnici dettagliati per qualificare come ecosostenibili numerose attività economiche legate agli obiettivi ambientali non climatici. Definisce, per ciascun settore, le condizioni di contributo sostanziale e i criteri DNSH, richiamando spesso norme UE di settore, standard tecnici e soglie quantitative. Modifica inoltre il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per estendere e aggiornare gli obblighi di disclosure delle imprese non finanziarie e finanziarie, con tempistiche differenziate per l’entrata a regime di alcuni KPI.
Fissa i criteri di vaglio tecnico della tassonomia UE per le attività economiche che contribuiscono a obiettivi ambientali diversi da clima (acque e risorse marine, economia circolare, inquinamento, biodiversità) e adegua gli obblighi di informativa del regolamento delegato (UE) 2021/2178.
Ambito di applicazione
Si applica, nell’ambito del regolamento (UE) 2020/852, alle attività economiche considerate ai fini della tassonomia UE da parte di imprese soggette agli obblighi di informativa non finanziaria ex articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, nonché ai partecipanti ai mercati finanziari e agli emittenti quando rilevante per i KPI previsti dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Le attività oggetto di vaglio tecnico sono quelle elencate negli allegati I-IV del regolamento e riguardano, tra l’altro, acqua e risorse marine, economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, biodiversità ed ecosistemi. È previsto un utilizzo anche da parte di operatori economici e autorità pubbliche non obbligati, su base volontaria. Si applica a decorrere dal 1 gennaio 2024; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tassonomia UE per gli obiettivi ambientali non climatici e disclosure collegata
Il regolamento delegato (UE) 2023/2486 completa il quadro della tassonomia UE del regolamento (UE) 2020/852 per gli obiettivi ambientali diversi da clima, fissando i criteri tecnici di vaglio per stabilire quando un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, oppure alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. La Commissione richiama nei considerando la necessità di coerenza con il diritto UE settoriale, con le migliori tecniche disponibili, con la classificazione NACE e con l’impostazione DNSH, oltre alla necessità di ampliare in modo coordinato l’informativa della tassonomia ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852.
Ambito normativo e soggetti interessati
Il regolamento si inserisce nel meccanismo della tassonomia e si applica, in via principale, alle imprese soggette alla dichiarazione non finanziaria o alla dichiarazione consolidata non finanziaria di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, nonché ai partecipanti ai mercati finanziari e agli emittenti per la parte di informativa tassonomica rilevante. Le attività disciplinate sono quelle elencate nei quattro allegati tematici: acqua e risorse marine, economia circolare, inquinamento, biodiversità ed ecosistemi. Il testo precisa che gli operatori economici e le autorità pubbliche non soggetti al regolamento 2020/852 possono utilizzarlo volontariamente. L’applicazione decorre dal 1 gennaio 2024, mentre l’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Struttura dei criteri: contributo sostanziale e DNSH
Per ciascun obiettivo ambientale il regolamento individua, in allegato, attività economiche eleggibili e condizioni tecniche per considerarle allineate alla tassonomia. I criteri di contributo sostanziale si fondano, a seconda dei casi, su soglie quantitative, livelli di prestazione, requisiti di progetto, uso di tecnologie specifiche, standard tecnici o descrizioni puntuali dell’attività. In parallelo, ogni attività deve rispettare il principio DNSH rispetto agli altri obiettivi ambientali; a tale fine il regolamento rinvia a tre appendici generali con criteri orizzontali su adattamento climatico, acqua e risorse marine, inquinamento chimico e biodiversità, oltre a prescrizioni settoriali specifiche negli allegati. Il testo insiste sul fatto che, quando necessario, le valutazioni devono essere supportate da piani di gestione, consultazione dei portatori di interessi, valutazioni d’impatto ambientale e monitoraggi periodici.
Acque e risorse marine: contenuto essenziale dei criteri
L’allegato I disciplina attività che incidono direttamente sulla gestione dell’acqua: tecnologie di controllo perdite nelle reti, fornitura di acqua, trattamento delle acque reflue urbane, sistemi di drenaggio urbano sostenibile e soluzioni basate sulla natura contro alluvioni e siccità. Tra le condizioni più rilevanti compaiono la conformità alla direttiva quadro acque 2000/60/CE e alla direttiva acque destinate al consumo umano 2020/2184, la misurazione delle perdite con l’indice ILI, soglie di perdita più severe per i nuovi sistemi, l’obbligo di misurazione presso gli utenti finali, la verifica dei prelievi autorizzati e la non compromissione dello stato dei corpi idrici. Per gli scarichi urbani sono richiesti sistema di raccolta e trattamento secondario, rispetto della direttiva 91/271/CEE e, per impianti di grandi dimensioni, stabilizzazione dei fanghi. Per il drenaggio urbano sostenibile e le soluzioni nature-based sono richiesti risultati misurabili in termini di ritenzione delle acque, riduzione del deflusso e rimozione di inquinanti.
Economia circolare: progettazione, recupero e riuso
L’allegato II è il più esteso e copre attività manifatturiere, impiantistica, rifiuti, costruzioni, servizi digitali e modelli di business circolari. Il nucleo dei criteri ruota attorno a durabilità, riparabilità, riutilizzo, smontaggio, riciclabilità e uso di materie prime secondarie, con soglie percentuali differenziate per materiali e settori. Sono disciplinati in dettaglio gli imballaggi in plastica, con requisiti su contenuto riciclato, riutilizzabilità e uso di materie prime da rifiuti organici, e le apparecchiature elettriche ed elettroniche, con obblighi su software aggiornabile, batterie sostituibili, accesso alle informazioni per i riparatori, pezzi di ricambio, disassemblaggio e tracciabilità delle sostanze estremamente preoccupanti. Per i rifiuti, il regolamento favorisce raccolta differenziata, trasporto sicuro, recupero di materiali, digestione anaerobica, compostaggio, recupero di fosforo, preparazione per il riutilizzo, vendita di beni di seconda mano e modelli product-as-service o marketplace per beni usati.
Edilizia e infrastrutture: soglie di recupero, materiali e prestazioni
Per nuovi edifici, ristrutturazioni, demolizioni, manutenzione stradale e uso del calcestruzzo in ingegneria civile, il regolamento impone target elevati di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, spesso pari al 90 %, oltre a requisiti su progettazione per adattabilità e smantellamento, uso di strumenti digitali di tracciabilità e contenuto minimo di materie prime secondarie. Sono presenti soglie specifiche per il contenuto di materiali primari in calcestruzzo, metalli, vetro, ceramica, materiali bio-based e altri componenti. Sul fronte DNSH, sono richieste prestazioni energetiche minime, limiti di emissione di formaldeide e VOC, misure di riduzione di rumore, polveri e vibrazioni, rispetto di aree protette e divieti di edificazione su determinati terreni sensibili dal punto di vista ecologico. Per la manutenzione stradale, il regolamento prevede anche criteri su durata dello strato di collegamento, recupero dei materiali e mitigazione della congestione.
Prevenzione e riduzione dell’inquinamento: chimica, farmaci e bonifiche
L’allegato III regola attività ad alta intensità ambientale, come API e medicinali, raccolta e trattamento di rifiuti pericolosi, bonifica di discariche abusive e siti contaminati. I criteri esigono sostituzione di sostanze pericolose, biodegradabilità o non persistenza, uso di BAT e BAT-AEL, monitoraggi continui delle emissioni, piani di gestione dei solventi, tracciabilità di POP e mercurio, e procedure rigorose di accettazione e trattamento dei rifiuti. Nelle bonifiche, il regolamento richiede che l’intervento sia svolto da soggetti diversi dal responsabile dell’inquinamento, sulla base di indagini preparatorie, piani approvati, misure di monitoraggio di lungo periodo e gestione dei materiali estratti secondo la gerarchia dei rifiuti. Sono inoltre previsti obblighi specifici per evitare la mera diluizione degli inquinanti e per proteggere suolo, acque e salute umana.
Biodiversità ed ecosistemi: conservazione e turismo sostenibile
L’allegato IV copre le attività di conservazione e ripristino degli habitat, ecosistemi e specie, nonché le strutture ricettive turistiche. Per le attività di conservazione, il regolamento richiede una descrizione iniziale dettagliata dell’area, un piano di gestione o equivalente, audit iniziale e periodico, garanzia di permanenza e misure che assicurino miglioramenti netti della biodiversità, non già semplici compensazioni di altri impatti. Per gli alberghi e gli altri alloggi turistici, il contributo deve essere contrattualizzato con l’ente gestore dell’area di conservazione, quantificato come percentuale del fatturato e accompagnato da un piano d’azione che riduca gli impatti diretti sul territorio, sulla fauna e sulla flora. Sono richieste altresì valutazioni di impatto ambientale, misure contro specie invasive, limiti alla caccia e pesca ricreative, sistemi di gestione ambientale e criteri energetici e di circolarità per gli edifici.
Modifiche alla rendicontazione tassonomica e ai KPI finanziari
L’articolo 5 aggiorna radicalmente il regolamento delegato (UE) 2021/2178. Le imprese non finanziarie, dal 1 gennaio 2024, devono inizialmente comunicare le sole quote di attività ammissibili e non ammissibili alla tassonomia per le nuove attività introdotte dal regolamento, con passaggio dal 1 gennaio 2025 agli indicatori fondamentali di prestazione completi. Le imprese finanziarie seguono un calendario più esteso, con informativa transitoria dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 e KPI completi dal 1 gennaio 2026. Vengono inoltre aggiornati i modelli per fatturato, CapEx e OpEx delle imprese non finanziarie, i modelli per il GAR delle banche, e i KPI di imprese di investimento, assicurazioni e riassicurazioni. Il testo precisa regole di esclusione di alcune esposizioni dal numeratore o denominatore dei KPI, il trattamento delle esposizioni immobiliari, dei prestiti al dettaglio per veicoli e delle obbligazioni verdi, nonché la necessità di evitare doppi conteggi e di distinguere tra attività allineate, ammissibili ma non allineate, e non ammissibili.
Implicazioni operative per imprese, banche e professionisti
Per gli operatori italiani il regolamento è rilevante sia sul piano sostanziale, perché definisce quando un’attività è tassonomicamente sostenibile, sia sul piano informativo, perché condiziona la redazione delle dichiarazioni non finanziarie e la misurazione dei KPI finanziari. In pratica, imprese industriali, immobiliari, utilities, operatori ambientali e soggetti finanziari devono verificare la riconducibilità delle proprie attività agli allegati tecnici, raccogliere dati di processo e di filiera, e predisporre documentazione tecnica, piani di gestione e prove di conformità alle soglie richieste. Il documento è quindi centrale per due diligence ESG, finanziamenti sostenibili, emissione di green bond, pianificazione degli investimenti e compliance societaria e bancaria.
Disposizioni principali
Criteri tecnici per acque e risorse marine
L’articolo 1 rinvia all’allegato I, che disciplina attività come fabbricazione e installazione di tecnologie di controllo perdite, fornitura di acqua, trattamento delle acque reflue urbane, sistemi di drenaggio urbano sostenibile e soluzioni basate sulla natura per alluvioni e siccità. I criteri richiedono, a seconda dell’attività, conformità alla normativa idrica UE, soglie di perdite di rete (ad es. ILI ≤ 2,0 per sistemi esistenti e ≤ 1,5 per nuovi sistemi/ampliamenti), misurazione presso i consumatori, gestione di estrazioni autorizzate e assenza di deterioramento dei corpi idrici. I criteri DNSH rinviano alle appendici A, B e D e, per alcune attività, a requisiti specifici su effluenti, fanghi, prevenzione inquinamento e specie invasive.
Criteri tecnici per economia circolare
L’articolo 2 rinvia all’allegato II, che copre, tra l’altro, imballaggi in plastica, apparecchiature elettriche ed elettroniche, recupero di fosforo, risorse idriche alternative, raccolta/trasporto/trattamento rifiuti, recupero organici, decontaminazione e smantellamento di prodotti a fine vita, cernita e recupero materiali, edilizia e servizi circolari. I criteri fissano percentuali minime di contenuto riciclato o di materia prima secondaria, requisiti di progettazione per durabilità, riparabilità, smontaggio e riciclabilità, condizioni sull’uso di sostanze pericolose e obblighi di recupero/riuso. Sono previste soglie e requisiti specifici per settore, inclusi imballaggi riutilizzabili, gestione RAEE, EPR, contenuti riciclati e requisiti di performance per soluzioni IT/OT circolari.
Criteri tecnici per prevenzione e riduzione dell’inquinamento
L’articolo 3 rinvia all’allegato III, che disciplina soprattutto la fabbricazione di principi attivi farmaceutici e medicinali, la raccolta e il trattamento dei rifiuti pericolosi, la bonifica di discariche non a norma e la bonifica di siti contaminati. I criteri richiedono, tra l’altro, sostituzione di sostanze problematiche, biodegradabilità o bassa persistenza per API e medicinali, rispetto di BAT-AEL, monitoraggi continui delle emissioni, controllo dei solventi, gestione sicura di rifiuti e reflui, tracciabilità di POP e mercurio, e misure di bonifica coerenti con il principio chi inquina paga. I criteri DNSH includono limiti su emissioni climalteranti, tutela delle acque, economia circolare, biodiversità e utilizzo di sostanze chimiche pericolose.
Criteri tecnici per biodiversità ed ecosistemi
L’articolo 4 rinvia all’allegato IV, che copre attività di conservazione e ripristino di habitat, ecosistemi e specie, nonché servizi ricettivi turistici che contribuiscono alla conservazione. Sono richiesti descrizione iniziale dell’area, piano di gestione o strumento equivalente, audit iniziale e periodico, garanzia di permanenza e assenza di mera compensazione di impatti di altre attività. Per il turismo, il contributo deve essere contrattualizzato, quantificato in percentuale del fatturato e accompagnato da un piano d’azione per ridurre gli impatti sulla biodiversità, oltre che da requisiti minimi su VIA, specie invasive, gestione del territorio e monitoraggio.
Modifiche al regolamento delegato (UE) 2021/2178
L’articolo 5 modifica in modo esteso gli allegati del regolamento 2021/2178: sopprime l’articolo 8, paragrafo 5; introduce nuovi paragrafi all’articolo 10 per la comunicazione graduale da parte di imprese non finanziarie e finanziarie; aggiorna gli allegati I, II, III, IV, V, VII, IX e X, ridefinendo modelli e KPI di fatturato, CapEx e OpEx, nonché i criteri per il Green Asset Ratio (GAR) di banche, imprese di investimento, assicurazioni e riassicurazioni. Sono previste date di applicazione differenziate: dal 1 gennaio 2024 per alcune informative delle imprese non finanziarie e finanziarie, dal 1 gennaio 2025 per taluni KPI non finanziari e dal 1 gennaio 2026 per KPI finanziari ulteriormente estesi.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 6 dispone l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE e l’applicazione dal 1 gennaio 2024. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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