Regolamento (UE) 2023/1310
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1310 della Commissione del 27 giugno 2023 che stabilisce una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e di alcune specie di Pinus L., originarie della Repubblica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento reintroduce, in forma temporanea e condizionata, una deroga al divieto UE di importazione di specifiche piante nanizzate di origine coreana. La deroga è giustificata dall’assenza di nuovi elementi di rischio fitosanitario rispetto al regime già previsto in passato dalla decisione 2002/499/CE e viene accompagnata da un insieme dettagliato di prescrizioni su vivai autorizzati, ispezioni, tracciabilità, certificazione fitosanitaria e blocco successivo all’ingresso. In caso di rilevamento di organismi nocivi rilevanti, il vivaio è escluso dagli elenchi autorizzati e i lotti non conformi devono essere distrutti.
Deroga temporanea al divieto di introduzione nell’Unione di alcune piante nanizzate di Chamaecyparis, Juniperus e Pinus originarie della Repubblica di Corea, subordinata a prescrizioni fitosanitarie specifiche.
Ambito di applicazione
Si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di piante da impianto nanizzate naturalmente o artificialmente, originarie della Repubblica di Corea, appartenenti a Chamaecyparis sp. Spach, Juniperus sp. L. e a Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr), incluse le piante innestate su portainnesto di un’altra specie di Pinus. La deroga vale solo se sono rispettate le prescrizioni dell’allegato e nei periodi indicati dall’articolo 2, paragrafo 2; resta ferma l’applicazione dell’allegato VII, punto 30, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Il regolamento opera fino al 31 dicembre 2028 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi in ciascuno Stato membro.
Deroga per l’importazione di piante nanizzate coreane di Chamaecyparis, Juniperus e Pinus
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1310 della Commissione stabilisce una deroga temporanea al divieto UE di introduzione nel territorio dell’Unione di talune piante nanizzate, da impianto, originarie della Repubblica di Corea. La misura si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, con richiamo espresso all’esigenza di contenere un rischio fitosanitario specifico e non ancora pienamente valutato.
Il legislatore europeo richiama la precedente decisione 2002/499/CE, scaduta il 31 dicembre 2020, e osserva che fino a tale data l’applicazione delle condizioni allora vigenti non ha determinato rischi fitosanitari per l’Unione. In assenza di nuovi elementi scientifici o tecnici che indichino rischi diversi, viene quindi concessa nuovamente una deroga, ma con carattere temporaneo e con prescrizioni aggiornate.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda le "piante specificate", vale a dire piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, originarie della Repubblica di Corea, appartenenti a:
- Chamaecyparis sp. Spach;
- Juniperus sp. L.;
- Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr);
- Pinus parviflora innestata su un portainnesto di un’altra specie di Pinus.
Per le piante di Pinus parviflora è rilevante anche un elenco di organismi nocivi specifici ulteriori rispetto agli organismi nocivi da quarantena o soggetti a misure UE. La deroga non elimina gli altri requisiti del regime fitosanitario UE e si applica fatto salvo l’allegato VII, punto 30, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
Deroga al divieto di introduzione e finestre temporali
L’articolo 2 consente l’introduzione nell’Unione delle piante specificate in deroga all’allegato VI, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, ma soltanto se rispettate le prescrizioni dell’allegato.
La deroga è temporalmente differenziata:
- per Chamaecyparis: dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2028;
- per Juniperus: dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2028;
- per Pinus parviflora e per la stessa specie innestata: dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2028.
Prescrizioni preliminari: vivai autorizzati, coltivazione e controlli in Corea
Le piante devono essere coltivate, tenute e curate per almeno due anni consecutivi in vivai autorizzati dalla NPPO coreana e soggetti a un regime di lotta. Tali vivai devono essere specificamente autorizzati per l’esportazione nell’Unione.
Gli elenchi annuali dei vivai ufficialmente autorizzati devono essere trasmessi alla Commissione entro il 30 settembre di ogni anno e devono indicare anche il numero di piante coltivate in ciascun vivaio, nella misura in cui siano ritenute idonee all’introduzione nell’Unione.
Per le piante di Juniperus, le specie ospiti individuate nell’allegato devono essere ispezionate ufficialmente almeno sei volte l’anno nei due anni precedenti l’importazione. Per le piante di Chamaecyparis e Pinus, analoghe ispezioni riguardano le specie ospiti indicate e le aree limitrofe ai vivai.
Esiti delle ispezioni e conseguenze in caso di positività
Le piante specificate devono risultare indenni dagli organismi nocivi rilevanti durante le ispezioni. Se viene accertata la presenza di tali organismi, le piante infestate devono essere rimosse dall’NPPO, dalle autorità nazionali competenti o da operatori professionali sotto supervisione ufficiale.
Le restanti piante devono essere trattate efficacemente e mantenute per un periodo adeguato, quindi riesaminate per verificarne l’indennità. Ogni rilevamento deve essere ufficialmente registrato e i registri devono essere messi a disposizione della Commissione su richiesta.
L’accertamento della presenza di uno qualsiasi degli organismi nocivi rilevanti comporta l’esclusione del vivaio dall’elenco dei vivai autorizzati. L’NPPO coreana deve informare immediatamente la Commissione ed escludere il vivaio; il rinnovo della registrazione non può avvenire prima dell’anno successivo.
Requisiti di coltivazione, identificazione e tracciabilità
L’allegato impone condizioni materiali specifiche:
- per Pinus parviflora innestata su un altro Pinus, il portainnesto non deve presentare germogli;
- le piante devono essere poste in vasi collocati su scaffalature alte almeno 50 cm da terra oppure su pavimenti in cemento impenetrabili ai nematodi, in buono stato e senza residui;
- ciascuna pianta deve essere contrassegnata con un marchio o codice di tracciabilità univoco, notificato all’NPPO, idoneo a identificare il vivaio autorizzato e l’anno di invasatura;
- per alcune piante di Pinus, il portainnesto deve provenire da fonti ufficialmente riconosciute come sane.
Le piante devono essere tracciabili dall’uscita dal vivaio fino al carico per l’esportazione, mediante piombatura dei veicoli o altri metodi appropriati.
Certificato fitosanitario e dichiarazione supplementare
Le piante specificate e il substrato colturale aderente o associato devono essere accompagnati da certificato fitosanitario rilasciato dalla NPPO coreana, che attesti la conformità alle prescrizioni dell’allegato e all’allegato VII, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2072.
Sul certificato devono figurare:
- il nome del vivaio o dei vivai autorizzati;
- i marchi o codici di tracciabilità che consentano di identificare il vivaio autorizzato e l’anno di invasatura;
- l’indicazione dell’ultimo trattamento applicato prima della spedizione;
- nella rubrica "Dichiarazione supplementare", la formula: "La presente partita è conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento (UE) 2023/1310".
Blocco successivo all’ingresso, controlli finali e distruzione dei lotti
Prima della commercializzazione, le piante sono sottoposte a blocco ufficiale successivo all’ingresso in una struttura di confinamento o in una stazione di quarantena per almeno tre mesi di crescita attiva. Per Juniperus, il blocco deve coprire il periodo dal 1° aprile al 30 giugno.
Durante e dopo il blocco, il materiale deve risultare indenne da qualsiasi organismo nocivo rilevante. L’autorità competente e gli operatori devono garantire la conservazione del marchio o codice di tracciabilità.
Se un lotto non risulta indenne durante il blocco successivo all’ingresso, deve essere immediatamente distrutto dall’autorità competente o dall’operatore sotto supervisione ufficiale. In tal caso, la NPPO deve escludere il vivaio interessato dall’elenco dei vivai autorizzati e non può rinnovarne la registrazione prima dell’anno successivo.
Entrata in vigore, durata e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2028. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizione delle piante specificate e degli organismi nocivi rilevanti
L’articolo 1 definisce le "piante specificate" come piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, originarie della Repubblica di Corea, delle specie Chamaecyparis sp. Spach, Juniperus sp. L., Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr) e Pinus parviflora innestata su un portainnesto di un’altra specie di Pinus. Definisce inoltre gli "organismi nocivi rilevanti" e, per Pinus parviflora, include cinque organismi specifici: Coleosporium paederiae, Crisicoccus pini, Dendrolimus spectabilis, Dendrolimus superans e Thecodiplosis japonensis.
Deroga al divieto di introduzione e periodo di applicazione
L’articolo 2 deroga all’allegato VI, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e consente l’introduzione delle piante specificate solo se rispettate le prescrizioni dell’allegato. La deroga si applica, per Chamaecyparis, dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2028; per Juniperus, dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2028; per Pinus parviflora e per la medesima specie innestata, dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2028.
Notifica di organismi nocivi e sospensione del vivaio
L’articolo 3 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri ogni organismo nocivo rilevante la cui presenza sia confermata durante o dopo il periodo di blocco successivo all’ingresso. In tal caso, nessuna pianta specificata proveniente dal vivaio di origine della pianta infetta o infestata può essere introdotta nell’Unione fino al rinnovo della registrazione del vivaio, secondo quanto previsto dall’allegato.
Prescrizioni sui vivai autorizzati e controlli in Corea
L’allegato richiede che le piante siano coltivate, tenute e curate per almeno due anni consecutivi in vivai autorizzati e soggetti al regime di lotta della NPPO coreana, con trasmissione alla Commissione degli elenchi annuali dei vivai autorizzati entro il 30 settembre di ogni anno. Sono previste ispezioni ufficiali almeno sei volte l’anno sulle piante ospiti e sulle aree vicine, l’assenza di organismi nocivi rilevanti come condizione per l’esportazione, la registrazione ufficiale di eventuali presenze e l’esclusione del vivaio dagli elenchi autorizzati in caso di accertamento di organismi nocivi.
Requisiti di coltivazione, tracciabilità e certificazione
Le piante devono essere mantenute in vasi su scaffalature a 50 cm da terra o su pavimenti in cemento impenetrabili ai nematodi, essere contrassegnate con marchio o codice di tracciabilità univoco, e, per talune piante di Pinus, avere un portainnesto da fonti ufficialmente riconosciute come sane. Devono inoltre essere tracciabili dall’uscita dal vivaio fino al carico per l’esportazione e accompagnate da certificato fitosanitario con indicazione dei vivai autorizzati, dei codici di tracciabilità, dell’ultimo trattamento e della dichiarazione supplementare di conformità al regolamento (UE) 2023/1310.
Blocco successivo all’ingresso, distruzione dei lotti e rinnovo della registrazione
Prima dell’immissione in commercio, le piante sono sottoposte a blocco ufficiale successivo all’ingresso in una struttura di confinamento o in una stazione di quarantena per almeno tre mesi di crescita attiva; per Juniperus, il periodo deve coprire dal 1° aprile al 30 giugno. Se durante tale periodo il materiale non risulta indenne da organismi nocivi rilevanti, il lotto deve essere distrutto immediatamente sotto supervisione ufficiale e il vivaio interessato è escluso dagli elenchi autorizzati, senza possibilità di rinnovo della registrazione prima dell’anno successivo.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 dicembre 2028.
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