Circolare numero 33 del 4-2-2002
Il D.Lgs. n. 423 del 2001 disciplina un meccanismo di graduale superamento dello speciale regime stabilito per l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali dal D.P.R. n. 602 del 1970 per le cooperative esercenti le attività di cui allo stesso D.P.R. finalizzato al raggiungimento, alla scadenza del quinquennio previsto dalla norma, della equiparazione della contribuzione versata per i lavoratori soci delle stesse cooperative a quella prevista per i lavoratori dipendenti da imprese in genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti della legge n. 142 del 2001 e del D.Lgs. n. 423 del 2001 sulla contribuzione dovuta per i soci lavoratori di cooperative disciplinate dal D.P.R. n. 602 del 1970. Viene spiegato il passaggio graduale dalle retribuzioni convenzionali alla piena equiparazione al regime dei lavoratori dipendenti, con decorrenze diverse per IVS e contribuzioni minori, nonché le regole transitorie, le opzioni possibili, le eccezioni e i periodi di occupazione media mensile. Sono inoltre richiamate le forme assicurative interessate, le esclusioni che restano ferme e la conferma della validità dei versamenti eccedenti.
Contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperative: disciplina transitoria e adeguamento graduale
Contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperative
La circolare esamina la riforma della disciplina previdenziale e assistenziale applicabile ai soci lavoratori di cooperative, alla luce della legge 3 aprile 2001, n. 142 e del D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423. Il documento chiarisce il passaggio graduale dal sistema delle retribuzioni convenzionali verso l'equiparazione al regime ordinario dei lavoratori dipendenti, indicando ambito di applicazione, regole transitorie, scadenze e modalità di calcolo della base imponibile.
Quadro normativo di partenza
La legge n. 142 del 2001 ha introdotto un principio di distinzione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro del socio lavoratore. In base all'art. 1, comma 3, il socio, con l'adesione o successivamente, instaura un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o in altra forma, dal quale derivano tutti gli effetti giuridici, compresi quelli previdenziali.
L'attuazione del nuovo assetto è subordinata all'adozione, da parte delle cooperative interessate, di un regolamento che definisca le tipologie di rapporto di lavoro attuabili con i soci lavoratori. Il termine per l'adozione dei regolamenti, inizialmente fissato in 9 mesi dall'entrata in vigore della legge, è stato prorogato al 30 giugno 2002. Nelle more, la materia del trattamento previdenziale dei soci lavoratori continua a essere regolata secondo le disposizioni ordinarie.
D.Lgs. n. 423 del 2001 e finalità della riforma
Il D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423 dà attuazione alla delega contenuta nell'art. 4, comma 3, della legge n. 142 del 2001. L'obiettivo è l'equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori delle cooperative disciplinate dal D.P.R. n. 602 del 1970 a quella dei lavoratori dipendenti da impresa.
Il decreto opera un superamento graduale del regime speciale fondato su retribuzioni convenzionali, con un orizzonte massimo di cinque anni e tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali. Le disposizioni del decreto si applicano dal 1° gennaio 2002 anche in assenza dei regolamenti cooperativi previsti dalla legge n. 142 del 2001.
Ambito di applicazione e forme assicurative interessate
La disciplina si applica ai lavoratori soci degli organismi associativi di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 602 del 1970 che svolgono le attività ricomprese nell'elenco allegato al D.M. 3 dicembre 1999.
Le forme di previdenza e assistenza coinvolte sono:
- assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS);
- assegno per il nucleo familiare;
- prestazioni economiche di malattia e maternità;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Si aggiungono anche le forme introdotte da normative successive di carattere generale o riferite a specifiche attività, come il contributo TFR e la CIGS nei casi espressamente richiamati. Restano invece ferme le esclusioni già previste dall'ordinamento, in particolare l'esclusione dall'assicurazione contro la disoccupazione, dalla mobilità e dalla CIG, salvo discipline speciali.
Prima fase dell'adeguamento: dal 1° gennaio 2002
Dal 1° gennaio 2002 l'art. 2 del D.Lgs. n. 423 del 2001 stabilisce che l'imponibile giornaliero non possa essere inferiore all'importo che, su base annua, garantisce il rispetto del parametro minimo previsto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463 del 1983, come modificato dal D.L. n. 338 del 1989.
Per effetto di tale norma, anche l'imponibile giornaliero utilizzato per le contribuzioni minori si adegua a partire dall'1 gennaio 2002 al criterio già operativo per l'IVS. Per l'anno 2002, tuttavia, resta confermato il parametro fissato dal D.M. 3 dicembre 1999 per l'assicurazione IVS. La circolare rinvia alla successiva circolare annuale per la determinazione degli importi applicabili nel 2002.
Adeguamento progressivo dell'IVS dal 2003 al 2006
Dal 1° gennaio 2003 prende avvio il meccanismo di aumento graduale dell'imponibile giornaliero ai fini IVS. L'incremento annuale è calcolato sul differenziale tra l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero previsto dal CCNL applicabile o da quello del settore o categoria affine.
Le percentuali di incremento sono:
- 25% per l'anno 2003;
- 50% per l'anno 2004;
- 75% per l'anno 2005;
- 100% per l'anno 2006.
Fino al 31 dicembre 2006 il minimo contrattuale giornaliero di riferimento, ai fini del calcolo del differenziale, è costituito dagli elementi retributivi di paga base, indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione (E.D.R.). I valori così determinati conservano comunque natura di retribuzioni convenzionali, essendo calcolati sul periodo medio di 26 giornate.
La piena equiparazione alle retribuzioni previste dai contratti collettivi si realizza soltanto dal 1° gennaio 2007, per effetto dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989.
Adeguamento delle contribuzioni diverse dall'IVS
Con la stessa decorrenza del 1° gennaio 2003, l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 423 del 2001 stabilisce un diverso criterio per i contributi previdenziali e assistenziali diversi dall'IVS. In questo caso l'imponibile giornaliero è aumentato annualmente, con le medesime percentuali e nei medesimi tempi previsti per l'IVS, sul differenziale tra l'importo base e il limite minimo di retribuzione giornaliera.
La circolare precisa che, se il minimo contrattuale giornaliero utilizzato per l'IVS risulta inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera, tale limite deve essere applicato anche ai fini IVS. In tal caso il parametro retributivo diventa unico per entrambe le tipologie di contribuzione, assumendo a base il differenziale tra l'importo di cui all'art. 2 e il limite minimo di retribuzione giornaliera.
Fase finale del percorso di adeguamento
Il percorso graduale conduce, al 1° gennaio 2006, all'applicazione generalizzata:
- del minimo contrattuale giornaliero previsto dal contratto collettivo corrispondente per l'IVS;
- del limite minimo di retribuzione giornaliera per le assicurazioni minori;
- mantenendo fermo il periodo medio di occupazione di 26 giornate.
Dal 1° gennaio 2007 opera in via piena il principio generale dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338 del 1989, al quale devono adeguarsi tutti i versamenti contributivi, sia ai fini IVS sia ai fini delle contribuzioni minori.
Classi di contribuzione, opzione e versamenti eccedenti
Fino al 31 dicembre 2006 restano confermate le classi di contribuzione previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 602 del 1970, purché l'importo così determinato non sia inferiore all'imponibile risultante dalle nuove regole di adeguamento progressivo.
La disciplina salva fino alla stessa data la possibilità per gli organismi associativi di optare per il versamento dei contributi IVS sulle retribuzioni effettive. L'opzione è valida solo se le retribuzioni effettive non sono inferiori al maggiore importo tra:
- l'imponibile determinato secondo l'art. 3, comma 1;
- la classe di contribuzione fissata con decreto ministeriale.
L'opzione ha effetto dal primo periodo di paga successivo alla delibera e non è revocabile.
Il decreto introduce inoltre una regola di favore per i versamenti IVS effettuati su importi superiori a quelli fissati dall'art. 6 del D.P.R. n. 602 del 1970: tali contributi restano validi e le prestazioni sono commisurate all'entità dei contributi effettivamente versati.
Periodo di occupazione media mensile
L'art. 4 del D.Lgs. n. 423 del 2001 conferma in 26 giornate lavorative il periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, sino al 31 dicembre 2006.
Per i territori del Mezzogiorno e per Basilicata e Campania, già individuati dal D.M. 27 maggio 1982, è previsto un adeguamento graduale:
- 18 giornate nel 2002;
- 20 giornate nel 2003;
- 22 giornate nel 2004;
- 24 giornate nel 2005;
- 26 giornate nel 2006.
Considerazioni operative
Per gli operatori del diritto del lavoro e della previdenza, la circolare rileva soprattutto per la costruzione di un regime transitorio complesso, in cui coesistono per alcuni anni retribuzioni convenzionali, minimi contrattuali, limiti minimi giornalieri e classi contributive ministeriali. La piena armonizzazione con il sistema generale dei lavoratori dipendenti viene rinviata al 2007, mentre sino al 2006 restano centrali le regole speciali dettate dal D.Lgs. n. 423 del 2001 e le salvaguardie previste per opzioni e versamenti superiori.
Punti principali
Riforma del rapporto del socio lavoratore e regolamenti cooperativi
La legge n. 142 del 2001 introduce per il socio lavoratore un rapporto di lavoro distinto dal rapporto associativo, subordinato, autonomo o in altra forma, disciplinato dalle regole ordinarie della tipologia adottata. L'applicazione della nuova disciplina è subordinata all'adozione di un regolamento cooperativo da emanarsi entro il 30 giugno 2002; fino ad allora il trattamento previdenziale resta regolato dalle disposizioni ordinarie.
Attuazione della delega e decorrenza del D.Lgs. n. 423 del 2001
Il D.Lgs. n. 423 del 2001, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 142 del 2001, avvia il superamento del sistema delle retribuzioni convenzionali per i soci lavoratori delle cooperative disciplinate dal D.P.R. n. 602 del 1970. Le nuove regole si applicano dal 1° gennaio 2002 anche in assenza dei regolamenti previsti dalla legge di riforma.
Ambito di applicazione e forme assicurative
La disciplina riguarda i lavoratori soci degli organismi associativi di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 602 del 1970 che svolgono le attività elencate nel decreto ministeriale 3 dicembre 1999. Le forme assicurative coinvolte sono IVS, assegno per il nucleo familiare, malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali; si aggiungono, per effetto di norme successive, anche TFR e CIGS nei casi specificamente richiamati. Restano escluse, salvo disposizioni speciali, la disoccupazione, la mobilità e la CIG.
Prima fase: adeguamento dell'imponibile dal 1° gennaio 2002
Dal 1° gennaio 2002 l'imponibile giornaliero per il versamento delle contribuzioni minori viene omogeneizzato al criterio già previsto per l'IVS dal D.M. 3 dicembre 1999. Per il 2002 resta confermato il parametro fissato da quel decreto ai fini IVS, mentre per gli importi applicabili si rinvia alla circolare annuale. Rimane fermo il periodo medio di occupazione trattato nel punto specifico dedicato.
Adeguamento progressivo dell'imponibile IVS dal 2003 al 2006
Dal 1° gennaio 2003 l'imponibile giornaliero ai fini IVS cresce annualmente in base al differenziale tra l'importo di cui all'art. 2 e il minimo contrattuale giornaliero del CCNL del settore o di categoria affine. Le percentuali di aumento sono: 25% per il 2003, 50% per il 2004, 75% per il 2005 e 100% per il 2006. Fino al 31 dicembre 2006 il minimo contrattuale giornaliero va riferito a paga base, contingenza ed E.D.R.; la piena equiparazione alle retribuzioni contrattuali opera dal 1° gennaio 2007.
Adeguamento delle contribuzioni minori
Sempre dal 1° gennaio 2003, per i contributi diversi dall'IVS l'imponibile giornaliero è incrementato annualmente del differenziale tra l'importo base e il limite minimo di retribuzione giornaliera, con le stesse percentuali progressive previste per l'IVS. Se il minimo contrattuale usato per l'IVS è inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera, quest'ultimo parametro si applica anche all'IVS, rendendo unico il riferimento retributivo per entrambe le categorie contributive.
Fase finale e applicazione del minimale contrattuale generale
Dal 1° gennaio 2006 si raggiunge l'applicazione generalizzata del minimo contrattuale giornaliero per l'IVS e del limite minimo di retribuzione giornaliera per le contribuzioni minori, con mantenimento del periodo medio di 26 giornate. Dal 1° gennaio 2007 trova piena applicazione l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338 del 1989 per tutti i versamenti contributivi.
Classi di contribuzione, opzione sulle retribuzioni effettive e versamenti eccedenti
Fino al 31 dicembre 2006 restano confermate le classi di contribuzione fissate ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 602 del 1970, purché non inferiori all'imponibile determinato secondo il nuovo percorso di adeguamento. È salvaguardata fino a quella data anche l'opzione per il versamento IVS sulle retribuzioni effettive, ma solo se l'importo risulta almeno pari al maggiore tra l'imponibile progressivo e la classe ministeriale; l'opzione, una volta deliberata, opera dal primo periodo di paga successivo e non è revocabile. Inoltre, i contributi IVS versati su importi superiori restano validi e le prestazioni sono commisurate ai contributi effettivamente versati.
Periodo di occupazione media mensile e disciplina territoriale
Il periodo di occupazione media mensile è confermato in 26 giornate lavorative fino al 31 dicembre 2006. Nei territori del Mezzogiorno e nelle regioni Basilicata e Campania è previsto un percorso graduale: 18 giornate nel 2002, 20 nel 2003, 22 nel 2004, 24 nel 2005 e 26 nel 2006.
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