Sentenza del 24/03/2015 n. 1133 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TERMINI DI ACCERTAMENTO - Svalutazione partecipazioni - Deduzione per quote costanti nei periodi successivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda i termini di decadenza dal potere di accertamento. L’Ufficio aveva contestato, in un periodo d’imposta successivo a quello in cui era stata effettuata la svalutazione, il diritto del contribuente a dedurre le quote costanti della relativa perdita. Tuttavia, il diritto alla deduzione e il presupposto della svalutazione non erano stati contestati entro i termini previsti per l’accertamento del periodo d’imposta originario.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta illegittima. Se il diritto alla deduzione della perdita derivante dalla svalutazione non è stato contestato tempestivamente nel periodo d’imposta in cui la svalutazione è stata effettuata, l’Amministrazione non può disconoscerlo successivamente, quando il contribuente utilizza le quote di deduzione negli anni seguenti. Il decorso dei termini di accertamento consolida quindi il diritto alla deduzione, impedendone la contestazione tardiva.
Massime di principio
- Quando una componente negativa di reddito viene dedotta in più periodi d’imposta, il presupposto originario del diritto alla deduzione deve essere contestato entro i termini di accertamento relativi al periodo in cui si è formato.
- L’Amministrazione finanziaria non può attendere l’utilizzo delle quote negli anni successivi per contestare, per la prima volta, l’esistenza o la deducibilità della perdita originaria, se i termini per accertare il periodo iniziale sono scaduti.
- Nei periodi successivi l’Ufficio può verificare la corretta quantificazione e applicazione delle quote dedotte, ma non può rimettere in discussione un diritto già consolidato per mancata contestazione tempestiva.
- La scadenza dei termini di accertamento produce un effetto di stabilizzazione della posizione fiscale del contribuente in relazione ai presupposti già conoscibili e verificabili nel periodo d’imposta originario.
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