Cassazione Penale, Sentenza n. 12799/2026 del 08/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) relativa al reato di cui all'art. 73, commi 1, 1‑bis e 4, d.P.R. 309/90 per il possesso di grammi 267 lordi di cocaina e grammi 14,90 di hashish. Il ricorso contestava: 1) l'omessa immediata declaratoria di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; 2) la errata qualificazione giuridica del fatto (richiamando art. 73 commi 4 e 5 d.P.R. 309/90); 3) l'illegittimità della confisca delle somme in sequestro (euro 10.210,00) per violazione dell'art. 240 c.p.; 4) la mancanza e manifestissima illogicità della motivazione in ordine al nesso tra denaro e reato e all'accertamento dei presupposti della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi (limiti all'impugnabilità della sentenza di patteggiamento: art. 448, comma 2‑bis c.p.p.; errore di qualificazione ammissibile solo se manifesto). Ha invece accolto con riferimento al terzo e quarto motivo: ha annullato con rinvio la parte della sentenza che disponeva la confisca delle somme pari a euro 10.210,00, ritenendo la motivazione incongrua e carente sul punto. La Corte ha osservato che, essendo contestata la mera detenzione a fini di spaccio e non la vendita, non poteva applicarsi l'art. 240 c.p. per asserito "profitto" senza adeguata dimostrazione del nesso di derivazione diretta; avrebbe dovuto essere valutata l'eventuale confisca ex art. 240‑bis c.p. (sproporzione) con motivazione completa. Pertanto annulla con rinvio la pronuncia limitatamente alla confisca e trasmette gli atti al tribunale di Busto Arsizio per nuovo giudizio in diversa persona fisica; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La sentenza di patteggiamento è impugnata nel caso specifico in base ai limiti previsti dall'art. 448 c.p.p.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale sugli illeciti in materia di stupefacenti; qui vengono richiamati i commi relativi alla detenzione a fini di spaccio (commi 1, 1‑bis, 4) e menzionata la distinzione con le fattispecie di vendita (comma 5 e comma 7‑bis). La Corte rileva che la fattispecie contestata è di mera detenzione, non di vendita.
art. 129 c.p.p.
Previsione della declaratoria di cause di non punibilità. La Corte osserva che il giudice che applica la pena deve valutare la ricorrenza di tali cause e che, salvo che dagli atti emergano elementi concreti indicanti la possibile applicazione di cause di non punibilità, una motivazione sintetica che attesti la verifica può essere sufficiente.
art. 448, comma 2‑bis c.p.p.
Limita le ipotesi di impugnazione per cassazione delle sentenze di patteggiamento ai soli motivi indicati (volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o misura). La Corte conferma che l'erronea qualificazione è rilevabile solo se si tratta di errore manifesto senza margini di opinabilità.
art. 240 c.p.
Prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, inteso come vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato. La Corte rileva che tale norma si applica quando il denaro è provento di reato come la vendita; non è automaticamente applicabile alla mera detenzione di stupefacenti.
art. 240‑bis c.p.
Prevede la confisca per sproporzione (beni non giustificati rispetto ai redditi/proventi). La Corte indica che, per la detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro rinvenuto può essere disposta solo sulla base del criterio di sproporzione previsto da questa norma (mediante il rinvio dell'art. 85‑bis DPR 309/90).
art. 85‑bis d.P.R. 309/1990
Rinvio alle disposizioni del codice penale per le misure patrimoniali nei reati di stupefacenti: permette l'applicazione dell'art. 240‑bis c.p. per la confisca per sproporzione nel caso di detenzione.
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, n. 21368/2019)
Stabilisce che la sentenza di patteggiamento che dispone una misura non oggetto di pattuizione tra le parti è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; se la misura è stata oggetto di pattuizione, si applicano i limiti di art. 448 c.p.p.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), i motivi di cassazione sono fortemente limitati dall'art. 448, comma 2‑bis: l'erronea qualificazione giuridica è rilevabile in Cassazione solo se l'errore è manifesto e privo di margini di opinabilità.
- La mancata o sommaria valutazione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. non rende automaticamente nulla la sentenza di patteggiamento: il giudice deve comunque mostrare di aver verificato tali cause e, salvo elementi concreti emersi dagli atti, può limitarsi a una motivazione sintetica che attesti l'accertamento.
- La confisca delle somme rinvenute in occasione di reati connessi a stupefacenti richiede una motivazione specifica: non basta un generico rilievo che il denaro sia "profitto del reato" quando il reato accertato è la mera detenzione; occorre dimostrare il nesso causale diretto (art. 240 c.p.) o, se si procede per sproporzione, il rispetto dei presupposti dell'art. 240‑bis c.p. (anche tramite art. 85‑bis DPR 309/90).
- Se la confisca non è stata oggetto della pattuizione, la sua statuizione nella sentenza di patteggiamento è sindacabile in Cassazione per difetto di motivazione (Sez. U n. 21368/2019).
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe: a) verificare e documentare preventivamente ogni possibile causa di non punibilità; b) chiedere che eventuali misure patrimoniali siano espressamente oggetto di pattuizione o, in mancanza, sollecitare motivazione piena e dettagliata del giudice sul nesso tra beni e reato; c) contestare la confisca chiedendo l'applicazione dell'art. 240‑bis solo se ricorrono i presupposti della sproporzione.
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