Sentenza del 21/07/2020 n. 15526 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento (IRES, IRAP, IVA per Euro 270.031,70) relativa al periodo d'imposta 2004. Questioni principali: (i) nullità della cartella per mancata notifica della comunicazione d'irregolarità (avviso bonario); (ii) diritto alla riduzione delle sanzioni al 10%; (iii) contestazione dell'obbligo di versare IVA relativa a una fattura registrata ma mai incassata a causa del fallimento/declino della debitrice (perdita del credito); (iv) corretta imputazione ai periodi d'imposta (principio di competenza) per le imposte dirette. L'Agenzia ha impugnato la decisione della CTR che aveva negato la nullità del ruolo, confermato la riduzione delle sanzioni e ritenuto giustificato l'omesso versamento per la fattura inesigibile. In corso di cassazione l'Agenzia ha dedotto vizi di applicazione normativa e carenza motivazionale; la società ha proposto ricorso incidentale riproponendo la questione della nullità e contestando la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo dell'Agenzia (mancanza di motivazione della CTR circa la riduzione delle sanzioni al 10%), assorbendo il primo motivo. Ha rigettato i terzi e quarti motivi dell'Agenzia (relativi a cartolarità IVA e principio di competenza) ritenendoli infondati alla luce del principio che la dichiarazione è emendabile e che la perdita certa e documentata del credito può giustificare l'opposizione alla cartella. Il primo motivo del ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza; il secondo incidentale è stato assorbito. Esito finale: sentenza impugnata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché la CTR motivi adeguatamente la decisione sulla riduzione delle sanzioni.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, articolo 19
Richiamato dall'Agenzia in relazione ai poteri decisori delle Commissioni; la Corte ha ricordato che, tuttavia, la documentazione probatoria sulla perdita del credito può sorreggere l'opposizione del contribuente alla cartella.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 37, commi 5 e 6
I limiti temporali previsti per la rimozione di omissioni o errori pregiudizievoli per l'erario non impediscono la rettifica delle dichiarazioni oggettivamente errate a favore del contribuente; la Corte ha richiamato che l'emendabilita' della dichiarazione non è soggetta rigidamente a tali termini quando la rettifica evita un indebito danno al dichiarante.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 43
Richiamato in relazione ai termini per presentare dichiarazioni integrative finalizzate a evitare un danno per la pubblica amministrazione; la giurisprudenza richiamata distingue finalità a danno o a vantaggio del contribuente e i conseguenti termini.
Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 462, articolo 2
Norma richiamata dall'Agenzia in tema di irregolarità formali e sanzioni; la Corte ha invece censurato la CTR per carenza di motivazione nella concessione della riduzione delle sanzioni.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente), articolo 6, commi 5 e 6
art. 6, comma 5 e comma 6
Invocata sia dall'Agenzia che dalla società: la Corte ha rilevato, in relazione al ricorso incidentale, il rispetto del principio di autosufficienza nel controricorso e l'esigenza che le doglianze siano riprodotte per consentire la verifica dell'eventuale rinuncia alla questione in appello.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 21 e 26
Richiamati in relazione alle regole IVA (fatturazione e variazioni); la Corte ha precisato che, pur essendo principio generale la cartolarità (IVA dovuta con emissione fattura), la perdita certa e documentata del credito può consentire al cedente di ottenere rettifiche (nota di variazione) o rimborso.
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), articoli 101 e 109
Richiamati dall'Agenzia per il principio di competenza: la Corte ha ritenuto che la questione della competenza e della registrazione della sopravvenienza passiva va valutata alla luce della prova della definitiva perdita del credito e della giustificazione documentale, non come presupposto automatico che esclude ogni rimedio.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 56
Richiama il principio per cui questioni non specificamente riproposte in appello possono essere considerate implicitamente rinunciate; motivo per cui il primo motivo incidentale della società è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
Massime di principio
- La riduzione delle sanzioni deve essere motivata in modo adeguato: una decisione anapodittica della Commissione è viziata per carenza di motivazione e può essere cassata.
- Il principio di cartolarità dell'IVA (imposta dovuta all'emissione della fattura) non esclude la possibilità per il cedente/fornitore di opporsi a una pretesa fiscale se dimostra la perdita certa e documentata del credito; in tali casi sono possibili rettifiche (nota di variazione) o richieste di rimborso.
- La dichiarazione dei redditi e delle imposte è, in linea di principio, emendabile: errori o omissioni che pregiudicano il contribuente possono essere fatti valere anche in sede contenziosa e non sono sempre delimitati dai termini previsti per rettifiche a danno dell'erario.
- Le questioni procedurali (es. nullità della cartella per mancata comunicazione d'irregolarità) devono essere dedotte e documentate con autosufficienza nel controricorso e nel corso dell'appello, altrimenti possono essere dichiarate implicitamente rinunciate o inammissibili in cassazione.
- In caso di contestazione su più motivi, l'accoglimento di un motivo di cassazione per carenza motivazionale può assorbire altri motivi; la sentenza può essere cassata e rinviata per nuovo esame conforme alle indicazioni della Corte.
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