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Sentenza

Sentenza del 14/12/2023 n. 35081 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento fiscale per IRES, IVA e IRAP anno 2014: l'Agenzia contestava la fittizietà di operazioni per le quali la contribuente aveva detratto IVA e dedotto costi. In prime cure la CTP e poi la CTR avevano dato ragione alla FERKAL ritenendo dimostrata l'effettività e la regolarità fiscale delle operazioni in base a fatture, D.D.T., C.M.R. e documentazione bancaria. L'Agenzia impugnava in Cassazione sostenendo violazione delle norme probatorie (art. 2700 c.c., artt. 2697 e 2727 c.c. e norme tributarie) e richiamando uno stralcio del p.v.c. della Direzione provinciale di Brescia che, a suo avviso, forniva elementi circostanziali di fittizietà dei rapporti tra la presunta fornitrice FRATELLI DELL'ERA e la FERKAL; inoltre l'Agenzia riteneva insufficienti gli elementi prodotti dalla contribuente a prova dell'esistenza effettiva delle operazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che il p.v.c. abbia valore privilegiato quanto agli atti compiuti dal pubblico ufficiale e alla provenienza del documento, ma che le dichiarazioni ivi contenute non siano insindacabilmente vere circa la sostanza delle operazioni e possano essere confutate. Tuttavia la Corte ha condiviso che lo stralcio del p.v.c. aveva dimostrato adeguatamente, anche mediante presunzioni, l'insussistenza di struttura/organizzazione delle società coinvolte, adempiendo all'onere probatorio dell'Amministrazione circa l'inesistenza oggettiva delle operazioni. Conseguentemente l'onere si spostava sulla contribuente, la quale non ha fornito prova contraria di carattere sostanziale (i documenti prodotti erano soltanto formali). Per questi motivi la Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    Attribuisce valore privilegiato al documento pubblico quanto agli atti compiuti dal pubblico ufficiale e alla provenienza; la Corte precisa però che questa fede privilegiata non si estende automaticamente alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese da terzi riportate nel p.v.c., le quali sono ammissibili a prova contraria.

  • art. 2697 c.c.

    Regola il riparto dell'onere della prova: la Corte ricorda che, in tema tributario, l'Amministrazione deve provare la fittizietà delle operazioni (anche per presunzioni) e, a seconda che si tratti di operazioni soggettivamente inesistenti o oggettivamente inesistenti, l'onere può spostarsi sul contribuente affinché dimostri la sostanziale esistenza dell'operazione.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nell'ambito delle questioni probatorie; la Corte utilizza la normativa probatoria in combinato per definire i limiti della prova documentale prodotta dalla contribuente e l'onere di prova a suo carico.

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 58, comma 1

    Norma richiamata nel quadro tributario riguardante responsabilità e limiti probatori in materia fiscale; la Corte la considera insieme alle altre norme tributarie per valutare l'idoneità probatoria degli elementi prodotti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c

    Riflette disposizioni in materia di IVA e detraibilità; la Corte applica i principi sostanziali della disciplina IVA nel valutare l'onere probatorio per la detrazione e la deduzione dei costi.

  • art. 125 c.p.c. (e disposizioni su domicilio digitale/PEC)

    Richiamata nella fase preliminare: la Corte conferma la validità della notifica a mezzo PEC all'indirizzo comunicato all'ordine e la sufficienza della notifica ad uno dei difensori, stabilendo criteri di corretto recapito endoprocessuale.

Massime di principio

  • Il p.v.c. e gli atti redatti da pubblici ufficiali hanno valore privilegiato quanto alla provenienza e agli atti compiuti dal pubblico ufficiale, ma le dichiarazioni rese da terzi in tali atti non godono di fede assoluta e possono essere confutate senza necessità di querela di falso.
  • In materia di IVA e deduzioni fiscali, occorre distinguere tra operazioni soggettivamente inesistenti (fornitore fittizio, destinatario consapevole) e operazioni oggettivamente inesistenti: per le prime l'Amministrazione deve provare anche la consapevolezza del destinatario; per le seconde, una volta dimostrata l'insussistenza da parte dell'Amministrazione (anche per presunzioni), l'onere probatorio si inverte e grava sul contribuente.
  • La mera produzione di fatture, registrazioni contabili regolari e pagamenti bancari spesso non è sufficiente a provare l'effettiva esistenza di operazioni contestate: è necessario fornire prova 'sostanziale' (elementi che dimostrino struttura commerciale reale, logistica, consegne effettive, corrispondenza commerciale, rapporti continuativi, riscontri terzi indipendenti).
  • Quando l'Amministrazione presenta elementi indiziari credibili (es. p.v.c. con accertamenti sulle controparti che evidenziano mancanza di struttura/organizzazione), il contribuente deve fornire una controdimostrazione solida e non puramente formale.
  • Proceduralmente, le notifiche via PEC a uno dei difensori risultano efficaci se l'indirizzo è quello comunicato all'ordine e il difensore notificato ha l'onere di informare i co-difensori.

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