Ordinanza n. 326/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Firenze e notificato al Sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS- con il quale è stato ordinato al Sig. -OMISSIS- il divieto “di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale di italiana di calcio, che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio degli altri stati appartenenti all’Unione Europea per la durata di anni uno a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento” con la prescrizione “di non accedere, da due ore prima e fino a due ore dopo lo svolgimento degli incontri di calcio, nei luoghi circostanti lo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, nonché a tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni” e di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché di ogni altro atto antecedente presupposto, connesso, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Firenze recante divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche e prescrizione di non frequentare i luoghi circostanti lo Stadio Artemio Franchi e le aree di transito, sosta e trasporto degli spettatori
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Questore di Firenze gli aveva vietato per un anno l’accesso ai luoghi in cui si svolgono incontri di calcio sul territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione europea, imponendogli altresì di non accedere, dalle due ore precedenti alle due ore successive alle partite, ai luoghi circostanti lo Stadio Artemio Franchi e alle aree interessate dalla sosta, dal transito o dal trasporto dei partecipanti e degli spettatori. Il testo non espone specifici motivi di ricorso, ma dà conto della contestazione cautelare della legittimità del provvedimento e dell’assenza di elementi dimostrativi di una condotta finalizzata alla partecipazione a episodi di violenza o comunque sintomatica di pericolosità. Il Tribunale considera inoltre il mancato ottemperamento dell’Amministrazione a una propria ordinanza istruttoria.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto che, a un primo esame, non fosse dimostrato che il ricorrente avesse posto in essere una condotta finalizzata alla partecipazione a episodi di violenza o comunque sintomatica di pericolosità. Anche in considerazione del mancato ottemperamento dell’Amministrazione all’ordinanza istruttoria, ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento del Questore. Ha fissato l’udienza pubblica di merito al 26 gennaio 2027 e condannato l’Amministrazione costituita al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il Tribunale lo richiama quale base della domanda e della decisione cautelare.
art. 57 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della condanna alle spese della fase cautelare a carico della parte soccombente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in collegamento con l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive può essere sospeso quando, a un primo esame, non risulti dimostrata una condotta del destinatario finalizzata alla partecipazione a episodi di violenza o comunque sintomatica di pericolosità.
- Il mancato ottemperamento dell’amministrazione a un’ordinanza istruttoria può concorrere, nella valutazione cautelare, a escludere che siano stati adeguatamente dimostrati i presupposti fattuali del provvedimento di pubblica sicurezza.
- La tutela cautelare può essere accordata mediante sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato quando la carenza di dimostrazione dei presupposti sostanziali del potere evidenzi un apprezzabile fumus di illegittimità.
Come è indicizzato
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