Cassazione Civile, Sentenza n. 27707/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo al 2002 emesso con metodologia induttiva per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali; il contribuente deduceva che l'atto impugnato era mero sostitutivo di un precedente atto annullato in autotutela (senza nuovi elementi), contestava l'utilizzo dell'accertamento induttivo nonostante l'Ufficio fosse in possesso di ampia documentazione fiscale e contabile, denunciava duplicazioni nell'attribuzione di ricavi in relazione a bonifici e lamentava violazione del principio di affidamento per modifiche nella metodologia di accertamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'esercizio dell'autotutela sostitutiva da parte dell'Amministrazione anche in assenza di vizi meramente formali (anche per vizi sostanziali) purché non sia intervenuto giudicato esterno né vi sia decadenza dal potere di accertamento. Ha inoltre confermato la legittimità dell'accertamento induttivo quando il contribuente omette la presentazione delle dichiarazioni, con possibilità per l'Ufficio di utilizzare presunzioni "supersemplici" e conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Le censure riguardanti valutazione della prova e presunte duplicazioni di bonifici sono state ritenute questioni di merito non sindacabili in cassazione o inammissibili per carenze formali. Spese processuali compensate; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato; indicazione di applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater DPR 30/05/2002.
Norme richiamate
d.l. 30 settembre 1994, n. 564, art. 2-quater, comma 1
sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali [..] si abbandona l'attività dell'amministrazione
Attribuisce all'Amministrazione il potere generale di annullamento in autotutela e la possibilità di esercitarlo anche in pendenza di giudizio, nei limiti stabiliti dai decreti attuativi
d.m. 11 febbraio 1997, n. 37
Stabilisce criteri applicativi dell'autotutela (concorrenza con pendente procedimento giurisdizionale) e condizioni in cui non procedere ad annullamento o rinuncia (es. sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione)
DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 2
Richiamato in relazione al principio di unicità dell'accertamento, ma la Corte afferma che l'autotutela sostitutiva non viola tale principio se non è formato un giudicato esterno o in presenza di decadenza
DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 41, comma 2
Norma richiamata in contestazione dell'uso dell'accertamento induttivo; la Corte conferma tuttavia la legittimità dell'accertamento induttivo in caso di omessa dichiarazione
DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 67
Richiamato per ricordare il divieto di plurime imposizioni: l'annullamento e la sostituzione dell'atto sono giustificati anche per evitare imposizioni multiple
DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, comma 2
Richiamata con riferimento alle norme IVA; la Corte valuta nel complesso l'ammissibilità dell'accertamento induttivo anche ai fini IVA quando manca la dichiarazione
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10
Citata in relazione al principio di affidamento del contribuente; la Corte chiarisce che l'affidamento non può creare aspettative sulla metodologia accertativa dell'Amministrazione in materia tributaria
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Richiamato per l'inammissibilità di censure in appello relative a novità; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura sull'intervenuta decadenza per novità
Costituzione, artt. 5, 53 e 97
Richiamati dal ricorrente; la Corte li considera nel bilanciamento tra potere impositivo e principio di continuità dell'azione amministrativa, confermando la legittimità dell'autotutela nell'ambito costituzionale
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 5
Usato come parametro di censura in cassazione (violazione di norme e vizio di motivazione); la Corte ha valutato l'infondatezza o l'inammissibilità dei motivi secondo i limiti attuali di sindacato di legittimità
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-novies (richiami normativi successivi)
Richiami normativi sulle limitazioni dell'autotutela a tutela del contribuente sono stati valutati; la Corte osserva che non esiste norma specifica che impedisca l'autotutela impositiva nel caso concreto
DPR 30 maggio 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione agli oneri processuali a carico del ricorrente (raddoppio del contributo unificato e presupposti processuali)
Massime di principio
- L'Amministrazione può esercitare il potere di annullamento in autotutela e sostituire un atto annullato anche con un nuovo avviso di accertamento, anche per vizi sostanziali, fintanto che non sia intervenuto un giudicato favorevole o non sia decorso il termine di decadenza per l'accertamento
- Se il contribuente omette la presentazione della dichiarazione, l'Ufficio è legittimato ad adottare l'accertamento induttivo usando presunzioni "supersemplici"; cioè l'onere probatorio si inverte e spetta al contribuente dimostrare che il reddito non è quello accertato
- Il principio di affidamento del contribuente non garantisce aspettative circa la metodologia accertativa scelta dall'Amministrazione in materia tributaria e non impedisce la scelta dell'accertamento induttivo quando mancano le dichiarazioni
- Le questioni di valutazione comparativa e quantificazione dei fatti (es. duplicazioni di bonifici, valutazione della documentazione contabile) rientrano nel merito e sono sindacabili in cassazione solo se emergono errori di diritto o vizio motivazionale rilevante; le semplici contestazioni di valutazione probatoria sono di competenza del giudice di merito
- Errori o nullità formali nella notifica (es. notifica presso un domicilio diverso come l'Avvocatura dello Stato) possono essere sanati se il destinatario ha partecipato al procedimento senza eccepire, in quanto la nullità non è necessariamente insanabile
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