Sentenza del 01/03/2017 n. 91 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Rimborso - Diniego - credito imposta sostitutiva - Operazioni finanziamento medio-lungo termine - Tardività - Decorrenza termine iniziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente chiedeva il rimborso di euro 689.754,18 versati a titolo di imposta sostitutiva sulle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine. Sosteneva che il termine triennale per chiedere il rimborso decorresse dalla dichiarazione presentata il 30 settembre 2005, nella quale era stato quantificato il credito, e non dal pagamento effettuato il 2 novembre 2004. L'Agenzia delle Entrate sosteneva invece che l'istanza, presentata il 29 aprile 2008, fosse tardiva, poiché il termine di tre anni decorreva dal pagamento e scadeva il 2 novembre 2007.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, quale giudice del rinvio dopo la cassazione della precedente sentenza per motivazione apparente, ha ritenuto infondato il motivo relativo alla nullità della sentenza di primo grado, ma ha accolto la censura di merito dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d.P.R. n. 601/1973, si applica il termine triennale previsto dall'art. 77 del d.P.R. n. 131/1986, decorrente dal giorno del pagamento, salvo che il diritto alla restituzione sorga successivamente per una causa specifica, come una pronuncia giudiziaria definitiva. La dichiarazione successiva ha natura ricognitiva e non determina la nascita del credito. Poiché il pagamento era avvenuto il 2 novembre 2004, l'istanza del 29 aprile 2008 era tardiva. È stato quindi riformato il precedente giudizio favorevole alla società, respinto il ricorso originario e dichiarato legittimo il diniego di rimborso. Le spese di tutti i gradi, compreso quello di cassazione, sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 20, comma 5, d.P.R. n. 601/1973
Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative all'omissione o infedeltà della dichiarazione, per la riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l'applicazione dell'imposta sostitutiva valgono le norme sull'imposta di registro.
La norma rinvia alla disciplina dell'imposta di registro anche per le richieste di rimborso relative all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine.
Art. 77 d.P.R. n. 131/1986
Il rimborso dell'imposta, della soprattassa, della pena pecuniaria e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dal giorno del pagamento, ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
Il termine ordinario per chiedere il rimborso è triennale e decorre dal pagamento. Una decorrenza successiva è ammessa solo quando il diritto alla restituzione nasce effettivamente in un momento posteriore, ad esempio per effetto di un provvedimento giurisdizionale definitivo.
Art. 3, comma 3-bis, d.l. n. 151/1991
La disposizione conferma che il credito d'imposta deriva dai versamenti effettuati in eccedenza e non dalla successiva dichiarazione con cui il credito viene indicato o quantificato.
Art. 8, comma 4, d.l. n. 90/1990
È richiamata in relazione agli obblighi dichiarativi riguardanti l'imposta sostitutiva sulle operazioni di finanziamento, senza attribuire alla dichiarazione efficacia costitutiva del diritto al rimborso.
Art. 384 c.p.c.
La CTR ha precisato che, quando la Cassazione cassa una sentenza per motivazione apparente o inesistente senza enunciare uno specifico principio di diritto, il giudice del rinvio deve riesaminare il merito della controversia.
Massime di principio
- Quando una norma speciale rinvia alla disciplina dell'imposta di registro, per il rimborso deve essere verificato il termine triennale previsto dall'art. 77 del d.P.R. n. 131/1986.
- Il termine decorre normalmente dalla data del versamento, non dalla data della dichiarazione successiva che espone, quantifica o evidenzia il credito.
- La dichiarazione fiscale ha, in linea generale, funzione ricognitiva del credito e non fa sorgere il diritto al rimborso, se il credito deriva già da un pagamento eccedente.
- La decorrenza può essere posticipata soltanto se il diritto alla restituzione nasce successivamente per una causa autonoma e documentabile, come una sentenza definitiva o un altro provvedimento che renda indebito il pagamento.
- In caso di fusione per incorporazione, l'incorporante subentra nel credito dell'incorporata, ma la fusione non sposta né riapre il termine di decadenza già iniziato con il pagamento effettuato dalla società incorporata.
- Per evitare la decadenza, la richiesta di rimborso dovrebbe essere presentata entro tre anni dal pagamento, salvo una chiara causa legale successiva che faccia sorgere il diritto alla restituzione in un momento posteriore.
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