Cassazione Penale, Ordinanza n. 21152/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché formulato in modo generico e privo dei requisiti di specificità previsti per l'atto di impugnazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, con l'unico motivo, un vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e indeterminato: a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta nella sentenza impugnata, il ricorso non indicava quali specifici elementi fattuali o argomentativi fossero erronei, impedendo così al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice richiamata solo per individuare il reato oggetto del giudizio di responsabilità, senza ulteriori sviluppi interpretativi nella decisione.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico; la mancanza di indeterminatezza e la mancata indicazione degli elementi posti a base della censura determinano l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo che contesta la motivazione della sentenza impugnata deve essere specifico, completo e riferito a precisi passaggi argomentativi della decisione censurata.
- La mera deduzione di un vizio di motivazione, senza l'indicazione degli elementi di fatto o di diritto che si assumono erroneamente valutati, non consente al giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto e rende il ricorso inammissibile.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione logicamente coerente, la censura che non si confronta puntualmente con essa è qualificabile come generica e non supera il vaglio di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto disposto nel provvedimento.
- rami
Come è indicizzato
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