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direttiva

Direttiva 2002/97

Direttiva 2002/97/CE della Commissione, del 16 dicembre 2002, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari (2,4-D, triasulfuron e tifensulfuron metile) rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32002L0097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di antiparassitari applicabili a cereali, alimenti di origine animale e alcuni prodotti vegetali, introducendo valori per 2,4-D, triasulfuron e tifensulfuron metile. La Commissione fonda l’intervento sulle valutazioni scientifiche svolte nell’ambito della direttiva 91/414/CEE e ritiene che i limiti proposti non comportino il superamento delle dosi giornaliere ammissibili. Gli Stati membri devono recepire entro il 30 giugno 2003 e applicare le disposizioni dal 1o luglio 2003.

Modifica gli allegati delle direttive sui limiti massimi di residui di antiparassitari per introdurre quantità massime di residui relative a 2,4-D, triasulfuron e tifensulfuron metile in cereali, prodotti di origine animale e alcuni prodotti di origine vegetale.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide sui limiti massimi di residui di antiparassitari nei prodotti disciplinati dalle direttive 86/362/CEE (cereali), 86/363/CEE (prodotti alimentari di origine animale) e 90/642/CEE (alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli). Riguarda le sostanze attive 2,4-D, triasulfuron e tifensulfuron metile, iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE; la direttiva prevede anche quantità provvisorie al livello minimo di determinazione analitica per i prodotti non autorizzati. Sono esclusi gli aspetti non menzionati, mentre resta ferma la possibilità per gli Stati membri di fissare, in mancanza di limiti comunitari o provvisori, quantità massime nazionali provvisorie ai sensi della direttiva 91/414/CEE.

Limiti massimi di residui per 2,4-D, triasulfuron e tifensulfuron metile

La direttiva 2002/97/CE della Commissione interviene sugli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per inserire limiti massimi di residui di antiparassitari relativi a 2,4-D, triasulfuron e tifensulfuron metile. Il provvedimento si colloca nel quadro dell’iscrizione di tali sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e mira a completare, sul piano dei residui nei prodotti alimentari, il regime di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

Finalità e presupposti scientifici

La Commissione fonda l’intervento sulle valutazioni scientifiche e tecniche svolte nell’ambito dei rapporti di riesame delle sostanze attive. I considerando indicano che le informazioni disponibili sono state riesaminate e sono risultate sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui. Viene inoltre evidenziato che la valutazione dell’esposizione alimentare dei consumatori è stata svolta secondo le procedure comunitarie, tenendo conto degli orientamenti OMS e del parere del comitato scientifico per le piante.

Per ciascuna sostanza sono riportate le dosi giornaliere ammissibili:

  • 2,4-D: 0,05 mg/kg di peso corporeo;
  • triasulfuron: 0,01 mg/kg di peso corporeo;
  • tifensulfuron metile: 0,01 mg/kg di peso corporeo.

La Commissione conclude che i limiti proposti non comportano il superamento delle DGA e rileva, nel corso delle valutazioni precedenti, l’assenza di effetti tossici acuti tali da imporre una dose di riferimento acuta.

Ambito di applicazione e contenuto delle modifiche

La direttiva riguarda tre categorie di prodotti disciplinate da atti precedenti:

  • cereali, ai sensi della direttiva 86/362/CEE;
  • prodotti alimentari di origine animale, ai sensi della direttiva 86/363/CEE;
  • alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, ai sensi della direttiva 90/642/CEE.

Gli allegati di tali direttive vengono modificati per introdurre le quantità massime di residui per le sostanze attive interessate. Il testo precisa anche che, per i prodotti per i quali non sia stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime provvisorie al livello minimo di determinazione analitica, a tutela del consumatore.

Rapporto con la direttiva 91/414/CEE e margini nazionali

La direttiva richiama espressamente l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. In assenza di quantità massime di residui stabilite a livello comunitario o provvisorie, spetta agli Stati membri fissare una quantità massima di residui nazionale provvisoria prima che possano essere autorizzati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza interessata.

La Commissione sottolinea che la fissazione di quantità massime provvisorie a livello comunitario non esclude la possibilità per gli Stati membri di adottare quantità provvisorie nazionali conformemente alla direttiva 91/414/CEE e al relativo allegato VI. È inoltre affermato che un periodo di quattro anni è ritenuto sufficiente per predisporre utilizzazioni aggiuntive della sostanza attiva e che, dopo tale periodo, la quantità massima provvisoria dovrebbe divenire definitiva.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono:

  • mettere in vigore entro il 30 giugno 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva;
  • applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2003;
  • informare immediatamente la Commissione delle misure adottate.

Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei limiti massimi di residui

Gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE sono modificati per inserire quantità massime di residui di antiparassitari riferite alle sostanze attive 2,4-D, triasulfuron e tifensulfuron metile. Per i prodotti contemplati dalle tre direttive, la fissazione avviene sulla base delle valutazioni scientifiche disponibili e, per i prodotti non autorizzati, a un livello prudenziale minimo di determinazione analitica.

Fondamento scientifico e tutela del consumatore

La Commissione richiama i rapporti di riesame completati il 2 ottobre 2001 per il 2,4-D, il 13 luglio 2000 per il triasulfuron e il 29 giugno 2001 per il tifensulfuron metile. Sono indicate le dosi giornaliere ammissibili: 0,05 mg/kg di peso corporeo per il 2,4-D e 0,01 mg/kg di peso corporeo per ciascuna delle altre due sostanze. È affermato che i livelli proposti non determinano il superamento delle DGA e che non sono emersi effetti tossici acuti tali da richiedere una dose di riferimento acuta.

Natura provvisoria di alcuni limiti e margine degli Stati membri

La direttiva precisa che, in assenza di limiti comunitari o provvisori, gli Stati membri possono fissare quantità massime di residui nazionali provvisorie ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e del suo allegato VI. La Commissione ritiene sufficiente un periodo di quattro anni per sviluppare ulteriori impieghi delle sostanze attive, dopo il quale il limite provvisorio dovrebbe diventare definitivo.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare entro il 30 giugno 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono applicarle dal 1o luglio 2003. Tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasicurezza alimentareresidui di antiparassitariprodotti fitosanitaritutela del consumatore

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