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Circolare

Circolare numero 253 del 31-10-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della legge 19 ottobre 1992, n. 406, che converte con modifiche il decreto-legge n. 364/1992 in materia di prepensionamento. Vengono prorogati al 31 dicembre 1992 i termini per maturare i requisiti e presentare domanda, introdotti criteri aggiuntivi di selezione in caso di domande eccedenti i posti disponibili e fissato in dieci giorni il termine per l’inoltro delle domande dalle imprese all’INPS. La circolare chiarisce inoltre i requisiti dei lavoratori interessati, il caso del pensionamento anticipato di vecchiaia e la possibilità di sostituire domande già respinte per carenza di requisiti.

Conversione in legge del decreto-legge n. 364/1992 sul prepensionamento

Conversione in legge del decreto-legge n. 364/1992 in materia di prepensionamento

La circolare dà conto dell’entrata in vigore della legge 19 ottobre 1992, n. 406, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1992, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, recante disposizioni urgenti in materia di prepensionamento. Il provvedimento incide sui termini, sui criteri di selezione delle domande e sulle modalità di trasmissione all’INPS, con effetti immediati sulla gestione delle istanze di pensionamento anticipato.

Proroga dei termini e presentazione delle domande

La modifica più rilevante riguarda il comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge, con la proroga al 31 dicembre 1992 del termine per il perfezionamento dei requisiti necessari al pensionamento anticipato e per la presentazione della domanda all’impresa di appartenenza. La circolare interpreta tale data come termine ultimo sia per la maturazione dei requisiti soggettivi sia per la presentazione della domanda da parte del lavoratore.

In base al nuovo assetto, possono presentare domanda i lavoratori dipendenti dalle imprese individuate dalla delibera CIPE richiamata, nei limiti numerici ivi stabiliti, purché entro il 31 dicembre 1992 siano in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e presentino la domanda alle imprese di appartenenza.

Pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia

La circolare precisa che il trattamento anticipato riguarda sia l’anzianità sia la vecchiaia, secondo quanto previsto dall’art. 27 della legge n. 223/1991. Viene inoltre richiamato espressamente il comma 7 dello stesso art. 27, che consente il pensionamento anticipato di vecchiaia per i lavoratori dipendenti da imprese che abbiano previsto l’utilizzazione del prepensionamento in accordi aziendali o di comparto stipulati anteriormente al 31 luglio 1991.

A tale proposito, viene rinviato alle indicazioni già fornite al punto 2.3 della circolare n. 198 del 30 luglio 1992 per l’accertamento della sussistenza di tale condizione.

Trasmissione delle domande all’INPS

Il comma 1-ter dell’art. 1 stabilisce che le imprese debbano trasmettere le domande dei lavoratori alle competenti Sedi dell’Istituto entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione. La circolare, applicando tale regola al nuovo termine del 31 dicembre 1992, individua il 10 gennaio 1993 come termine ultimo per l’inoltro all’INPS delle domande da parte delle imprese.

Criteri di selezione in caso di eccedenza delle richieste

Il comma 1-bis introduce criteri ulteriori per la selezione dei lavoratori da ammettere al trattamento anticipato quando il numero delle domande superi quello delle eccedenze accertate dal CIPE. Le imprese, in tale ipotesi, devono operare la selezione attenendosi sia ai criteri già previsti dalla delibera CIPE del 12 giugno 1992 sia ai nuovi criteri espressamente introdotti dalla legge di conversione.

Domande già respinte e sostituzione con nuove richieste

La circolare chiarisce infine che le domande di pensionamento già presentate ai sensi del decreto-legge n. 364/1992 e respinte per carenza dei requisiti soggettivi possono essere sostituite dalle imprese con le richieste formulate nuovamente dai lavoratori interessati. Anche in questo caso devono essere rispettati il limite numerico assegnato a ciascuna impresa dalla delibera CIPE e i criteri di selezione del comma 1-bis.

Continuità con la circolare n. 198 del 30 luglio 1992

Per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, restano valide le istruzioni già impartite dall’INPS con la circolare n. 198 del 30 luglio 1992. La circolare oggetto di esame ha dunque funzione integrativa e di aggiornamento rispetto al precedente quadro applicativo.

Punti principali

Proroga dei termini al 31 dicembre 1992

La legge di conversione proroga al 31 dicembre 1992 il termine entro cui devono essere perfezionati i requisiti per il pensionamento anticipato e presentata la domanda alle imprese. La circolare precisa che tale data costituisce il termine ultimo sia per il maturare dei requisiti soggettivi sia per la presentazione della domanda da parte dei lavoratori.

Soggetti aventi titolo al trattamento anticipato

Hanno diritto al trattamento anticipato di anzianità e di vecchiaia i lavoratori dipendenti delle imprese individuate dalla delibera CIPE richiamata, nei limiti numerici da essa previsti, purché entro il 31 dicembre 1992 risultino in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dall’art. 27 della legge n. 223/1991 e presentino la domanda all’impresa di appartenenza. È richiamata anche la possibilità del pensionamento anticipato di vecchiaia per i lavoratori di imprese che abbiano previsto tale istituto in accordi aziendali o di comparto stipulati prima del 31 luglio 1991.

Termini per la trasmissione delle domande all’INPS

Le imprese devono trasmettere le domande dei lavoratori alle Sedi competenti dell’INPS entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione. La circolare conclude che il 10 gennaio 1993 è il termine ultimo per l’inoltro delle domande all’INPS da parte delle imprese.

Criteri di selezione in caso di domande eccedenti

Se il numero delle domande di prepensionamento supera le eccedenze accertate dal CIPE, le imprese devono selezionare le domande da trasmettere all’INPS applicando i nuovi criteri previsti dal comma 1-bis, oltre a quelli già stabiliti dalla delibera CIPE del 12 giugno 1992.

Domande già presentate e respinte

Le domande di pensionamento già presentate ai sensi del decreto-legge n. 364/1992 e respinte per mancanza dei requisiti soggettivi possono essere sostituite dalle imprese con nuove richieste dei lavoratori interessati, nel rispetto del limite numerico assegnato a ciascuna impresa dalla delibera CIPE e dei criteri di selezione del comma 1-bis.

Conferma delle istruzioni precedenti

Resta ferma la validità delle istruzioni contenute nella circolare INPS n. 198 del 30 luglio 1992, per quanto compatibili con le nuove disposizioni.

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