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Circolare

Circolare numero 256 del 3-11-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti del D.L. n. 384/1992 sull’IRPEF: elimina il fiscal drag, ridisegna gli scaglioni di reddito e dispone nuove aliquote con decorrenza dal 1 gennaio 1992, mentre le nuove detrazioni e i relativi limiti di reddito decorrono dal 1 gennaio 1993. Sono fornite istruzioni operative per l’applicazione ai redditi correnti, al T.F.R. e ai compensi arretrati, oltre alle tabelle con aliquote, correttivi e importi delle detrazioni per residenti in Italia.

Nuove aliquote IRPEF, detrazioni d’imposta e limiti di reddito dal 1992-1993

Nuove aliquote IRPEF e detrazioni: disciplina applicativa dal D.L. n. 384/1992

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione delle nuove aliquote IRPEF introdotte dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, che ha eliminato il meccanismo del fiscal drag e ripristinato scaglioni più ampi. Sono inoltre indicati i nuovi importi delle detrazioni d’imposta e i relativi limiti di reddito, con decorrenze differenziate tra 1992 e 1993.

Ambito della modifica normativa

Il provvedimento ridisegna la curva delle aliquote IRPEF e conferma, invece, l’adeguamento automatico degli elementi diversi dagli scaglioni, stabilendo i nuovi importi per l’anno 1993. In particolare:

  • le tabelle A e B, relative ai nuovi scaglioni di reddito e alle rispettive aliquote/correttivi, decorrono dal 1 gennaio 1992;
  • la tabella C, relativa alle detrazioni d’imposta, decorre dal 1 gennaio 1993.

La circolare precisa che le nuove tabelle sostituiscono quelle precedentemente diffuse con le circolari n. 267 del 25 novembre 1991 e n. 7 del 10 gennaio 1992.

Applicazione ai redditi correnti

Per gli emolumenti ordinari, la prima applicazione dei nuovi scaglioni deve avvenire sulle retribuzioni del mese di novembre 1992. Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1992 e tale data, gli scaglioni aggiornati devono essere recuperati in sede di conguaglio di fine anno 1992 oppure, se intervenuta prima, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Trattamento di fine rapporto

La circolare distingue diverse ipotesi in relazione alla cessazione del rapporto e alla liquidazione del T.F.R.:

  • per i rapporti cessati dal 19 settembre 1992 si applicano le nuove aliquote;
  • per le indennità di fine rapporto relative a rapporti cessati anteriormente al 19 settembre 1992 ma non ancora liquidate a tale data, si applicano le nuove aliquote con decorrenza 1 gennaio 1992; se è stato corrisposto un acconto tra il 1 gennaio e il 18 settembre 1992, il saldo deve essere ricalcolato sulla base dei nuovi scaglioni;
  • per le indennità relative a rapporti cessati prima del 19 settembre 1992 e già definitivamente liquidate entro tale data non è richiesto alcun adempimento, poiché il rapporto fiscale è considerato definito;
  • per i rapporti cessati entro il 31 dicembre 1991 continuano ad applicarsi le aliquote vigenti a tale data, anche se la liquidazione del T.F.R. o di un eventuale acconto avviene nel 1992, prima o dopo il 19 settembre, poiché rileva la data di cessazione del rapporto.

Compensi arretrati

Per gli arretrati di retribuzione corrisposti nel 1992, la circolare dispone l’applicazione dei nuovi scaglioni sia per quelli pagati prima sia per quelli pagati dopo il 19 settembre 1992. Gli arretrati già corrisposti entro il 19 settembre e tassati con i vecchi scaglioni devono essere ricalcolati, con recupero dell’imposta nei confronti dei percipienti che risultano ancora in servizio.

Detrazioni d’imposta e limiti di reddito dal 1 gennaio 1993

Dal 1 gennaio 1993 entrano in vigore i nuovi importi annui e mensili delle detrazioni indicati nella tabella C, riferiti ai residenti in Italia. La circolare evidenzia in particolare:

  • il limite di reddito per l’ulteriore detrazione per lavoro dipendente: lire 13.900.000;
  • il limite di reddito per le detrazioni per familiari a carico: lire 5.100.000.

Sono inoltre riportate le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, per redditi di lavoro dipendente fino a lire 13.900.000, per coniuge o primo figlio in mancanza del coniuge, per altre persone a carico e per figli a carico, con importi differenziati in misura semplice o doppia in base al numero dei figli.

Note interpretative sulle detrazioni per familiari a carico

La tabella C contiene anche precisazioni applicative rilevanti:

  • la detrazione di lire 757.500 annue per il primo figlio a carico in mancanza del coniuge ricorre in specifiche ipotesi, tra cui decesso dell’altro genitore, mancato riconoscimento dei figli naturali o presenza di figli adottivi/affidati/affiliati del solo contribuente, purché il contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato;
  • in tali casi la responsabilità di richiedere la detrazione nella misura doppia è in capo all’interessato;
  • quando si applica la detrazione per il "primo figlio" in mancanza del coniuge, le detrazioni per i figli a carico spettano in misura doppia e l’importo complessivo delle detrazioni in relazione al numero dei figli, compreso il primo, è ridotto di lire 175.000 annue (lire 14.583 mensili);
  • le detrazioni per le persone a carico spettano solo se tali soggetti non possiedono redditi propri superiori a lire 5.100.000 annui al lordo degli oneri deducibili.

Struttura delle nuove tabelle

Le tabelle allegate disciplinano in modo puntuale i nuovi scaglioni mensili e annui di reddito e i relativi correttivi da detrarre. La regola applicativa richiede di individuare lo scaglione in cui ricade il reddito, applicare la percentuale prevista e sottrarre il correttivo corrispondente, secondo gli importi indicati negli allegati alla circolare.

Punti principali

Decorrenza delle nuove aliquote e delle detrazioni

Il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 elimina l’adeguamento automatico degli scaglioni in funzione dell’inflazione e ridisegna la curva IRPEF. I nuovi scaglioni di reddito delle tabelle A e B si applicano dal 1 gennaio 1992, mentre la tabella C con le nuove detrazioni d’imposta e i nuovi limiti di reddito entra in vigore dal 1 gennaio 1993.

Applicazione ai redditi correnti

Per gli emolumenti correnti, la prima applicazione dei nuovi scaglioni avviene sulle retribuzioni del mese di novembre 1992. Per il periodo dal 1 gennaio 1992 fino a tale mese, le nuove aliquote devono essere recuperate in sede di conguaglio di fine anno 1992 o, se precedente, alla cessazione del rapporto di lavoro.

Trattamento di fine rapporto

Per il T.F.R. le regole cambiano in base alla data di cessazione e di liquidazione. Per i rapporti cessati dal 19 settembre 1992 si applicano le nuove aliquote; per quelli cessati prima del 19 settembre ma non ancora liquidati a tale data si applicano comunque le nuove aliquote con decorrenza 1 gennaio 1992, con ricalcolo del saldo se era stato versato un acconto. Nessun adempimento è richiesto per rapporti cessati e liquidati definitivamente prima del 19 settembre 1992. Per i rapporti cessati entro il 31 dicembre 1991 restano applicabili le vecchie aliquote, anche se il T.F.R. è stato liquidato nel 1992.

Compensi arretrati

Gli arretrati di retribuzione corrisposti nel 1992, sia prima sia dopo il 19 settembre, devono essere tassati con i nuovi scaglioni. Per gli arretrati già corrisposti entro il 19 settembre e tassati con i vecchi scaglioni, occorre procedere al ricalcolo dell’imposta e al recupero nei confronti dei percipienti ancora in servizio.

Nuove detrazioni e limiti di reddito dal 1993

La tabella C contiene gli importi annui e mensili delle detrazioni d’imposta applicabili dal 1 gennaio 1993. Il limite di reddito per la detrazione ulteriore per lavoro dipendente è fissato a lire 13.900.000, mentre il limite per le detrazioni per familiari a carico è fissato a lire 5.100.000.

Contenuto delle tabelle allegate

Le tabelle A e B riportano gli scaglioni mensili e annui con percentuali e correttivi da detrarre, da usare applicando al reddito la percentuale dello scaglione di appartenenza e sottraendo il correttivo. La tabella C riepiloga le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, per redditi fino a lire 13.900.000, per coniuge o primo figlio in assenza del coniuge, per altre persone a carico e per figli a carico, anche in misura semplice o doppia.

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