Sentenza n. 1503/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento del decreto n. 178 del 27 febbraio 2024, notificato il 5 agosto 2024, con cui è stata disposta la cessazione dal servizio permanente per infermità del ricorrente, con decorrenza dal 18 gennaio 2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di cessazione dal servizio permanente per infermità, con decorrenza dalla data di superamento del periodo massimo di aspettativa
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stato dichiarato cessato dal servizio permanente per infermità, con decorrenza dal 18 gennaio 2022. Ha dedotto: a) la violazione dell’art. 929 del d.lgs. n. 66/2010, sostenendo che l’amministrazione avrebbe erroneamente computato i periodi di infermità e non avrebbe considerato una successiva idoneità al servizio del 31 agosto 2022; b) la violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990, per la conclusione del procedimento oltre due anni dopo la constatazione dell’infermità; c) la violazione dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, per non avere dato seguito alla richiesta di transito nei ruoli civili; d) l’eccesso di potere per illogicità, poiché il ricorrente avrebbe continuato a percepire lo stipendio fino ad agosto 2023, mentre la cessazione era stata fatta decorrere dal gennaio 2022.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al computo del periodo massimo di aspettativa, ha ritenuto che, ai fini del periodo massimo di comporto di 730 giorni nel quinquennio mobile, debba essere conteggiato tutto il periodo di aspettativa fruito nel quinquennio, anche se intervallato da una temporanea riacquisizione dell’idoneità. L’amministrazione ha documentato che il ricorrente aveva raggiunto 731 giorni di aspettativa già al 20 gennaio 2022, sicché la cessazione era legittimamente decorrente dalla data di superamento del limite massimo, come previsto dall’art. 929, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010. La temporanea idoneità successiva non riavvia il computo, anche per evitare un effetto elusivo della disciplina. È stato conseguentemente respinto anche il motivo di illogicità relativo alla percezione dello stipendio fino ad agosto 2023: il provvedimento non aveva efficacia retroattiva, ma decorreva dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa. Il motivo sul ritardo procedimentale è stato respinto perché la violazione del termine di conclusione non incide sulla validità del provvedimento tardivo, in applicazione del principio di inesauribilità del potere amministrativo; inoltre, il ritardo aveva consentito al ricorrente di continuare a percepire lo stipendio. Infine, è stata esclusa la prova di una tempestiva e rituale richiesta di transito nei ruoli civili: la comunicazione prodotta era una mail ordinaria priva di data certa, non univocamente riconducibile al ricorrente, indirizzata a una casella non PEC, non sottoscritta e comunque apparentemente inviata oltre il termine di 30 giorni. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 929 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
il militare “è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che, nel quinquennio, ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze spettantegli”; “il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre […] dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa”
La cessazione dal servizio permanente per infermità è legittima quando il militare, giudicato non idoneo al servizio incondizionato, abbia fruito nel quinquennio mobile del periodo massimo di aspettativa; il provvedimento decorre dalla data di scadenza di tale periodo.
art. 912 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
730 giorni nel quinquennio mobile
Nel computo del periodo massimo di comporto devono essere inclusi tutti i periodi di aspettativa fruiti nel quinquennio, indipendentemente da eventuali periodi intermedi di riacquisita idoneità.
art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il superamento del termine di conclusione del procedimento non incide sulla validità del provvedimento espresso tardivamente, in ragione del principio di inesauribilità del potere amministrativo.
art. 930 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Il transito nei ruoli civili presuppone una richiesta dell’interessato formulata secondo le modalità di legge e nel termine previsto.
art. 2, comma 2, D.I. 18 aprile 2002
La richiesta di transito nei ruoli civili deve essere presentata entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneità e con modalità idonee a comprovarne provenienza e volontà.
Massime di principio
- Ai fini del periodo massimo di aspettativa per infermità previsto per il personale militare, devono essere computati tutti i periodi di aspettativa fruiti nel quinquennio mobile, anche quando siano intervenuti periodi di temporanea riacquisizione dell’idoneità al servizio; quest’ultima non azzera né riavvia il computo.
- Quando il militare giudicato non idoneo al servizio incondizionato abbia già fruito del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio, la cessazione dal servizio permanente decorre dalla data di scadenza del periodo massimo, senza che ciò configuri un’illegittima retroattività del provvedimento.
- La violazione del termine di conclusione del procedimento amministrativo, salva diversa previsione normativa, non determina l’invalidità del provvedimento espresso tardivamente, poiché il decorso del termine non consuma il potere amministrativo.
- La richiesta di transito nei ruoli civili del personale militare deve essere provata come tempestiva e rituale; una comunicazione priva di data certa, non sottoscritta, proveniente da un indirizzo ordinario non univocamente riferibile all’interessato e comunque tardiva non è idonea a dimostrare l’esercizio della facoltà di transito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1151/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1155/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1156/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1157/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1158/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 25 mag 2026Sentenza n. 1159/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →