Sentenza del 23/01/2017 n. 135 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso accertamento Giochi-Lotterie - Legittimità - Importi relativi alla base imponibile. - Presupposto della legittimità passiva di applicazione del tributo - Presupposto territoriale di applicazione del tributo - Presupposto oggettivo di applicazione del tributo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'avviso di accertamento sotto diversi profili: asserita violazione del diritto di difesa, inesattezza degli importi posti a base imponibile, mancanza della soggettività passiva, assenza del presupposto territoriale e insussistenza del presupposto oggettivo dell'imposta. Sosteneva, in particolare, di limitarsi a mettere a disposizione dei clienti strumenti telematici per scommettere per conto di un operatore, anche estero, senza essere direttamente parte dell'attività imponibile.
La decisione
Le contestazioni sono state ritenute infondate. L'avviso non è stato considerato lesivo del diritto di difesa, poiché il contribuente aveva ricevuto copia del processo verbale di constatazione e aveva potuto presentare deduzioni. Le contestazioni sulla base imponibile non erano adeguatamente dimostrate, non essendo stato fornito il dettaglio delle scommesse necessario per verificare gli importi e l'aliquota applicabile. È stata riconosciuta la soggettività passiva del gestore, poiché egli svolgeva attività essenziali nella gestione della scommessa, tra cui acquisizione e trasmissione dei dati, emissione delle ricevute, raccolta delle somme e pagamento delle vincite, partecipando anche al rischio d'impresa. L'attività svolta per conto di terzi non escludeva l'obbligo tributario, configurandosi una responsabilità solidale anche quando l'operatore fosse estero. È stato inoltre ritenuto sussistente il presupposto territoriale, poiché la scommessa si perfezionava in Italia mediante il pagamento e l'emissione dello scontrino. La raccolta delle scommesse è stata infine considerata il presupposto oggettivo dell'imposta.
Norme richiamate
Legge n. 220/2010, art. 1, comma 66
Soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata da MEF-AAMS, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
La norma è stata interpretata nel senso che è soggetto passivo chiunque gestisca concretamente concorsi pronostici o scommesse, anche senza una concessione efficace e anche per conto di operatori terzi o esteri. Il gestore locale può quindi essere obbligato al pagamento dell'imposta, anche in solido.
Art. 1336 del codice civile
Quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, l'offerta al pubblico vale come proposta.
L'offerta della scommessa è stata considerata una proposta contrattuale rivolta al pubblico, mentre la giocata costituisce l'accettazione. Poiché pagamento ed emissione dello scontrino avvengono in Italia, il contratto si perfeziona territorialmente in Italia.
Sentenza Consiglio di Stato n. 4905/2002
È richiamata a sostegno della ricostruzione del luogo di perfezionamento del contratto di scommessa e della conseguente territorialità italiana dell'imposizione.
Sentenza Corte di cassazione n. 3501/2009
È richiamata, insieme alla pronuncia del Consiglio di Stato, per sostenere che la scommessa si perfeziona nel luogo in cui viene effettuata la giocata e concluso il contratto.
Massime di principio
- La conoscenza del processo verbale di constatazione e la possibilità concreta di presentare deduzioni possono escludere una contestazione fondata sulla violazione del diritto di difesa.
- Chi gestisce materialmente una raccolta di scommesse non è necessariamente un semplice fornitore di strumenti tecnici: la partecipazione alle fasi essenziali della transazione e la remunerazione collegata alle scommesse possono determinare la soggettività passiva d'imposta.
- L'interposizione di un operatore terzo o estero non esclude automaticamente l'obbligo tributario del gestore locale; occorre valutare le attività concretamente svolte e il ruolo assunto nell'operazione.
- Per contestare la base imponibile non è sufficiente una critica generica: il contribuente deve indicare analiticamente le scommesse, gli importi e gli elementi necessari a verificare l'aliquota applicata.
- Ai fini territoriali, quando la scommessa viene accettata, pagata e documentata in Italia, il contratto può considerarsi perfezionato in Italia, rendendo applicabile la disciplina tributaria nazionale.
- La raccolta e gestione delle scommesse costituiscono il presupposto oggettivo dell'imposta quando il soggetto svolge attività operative sostanziali nella conclusione e nell'esecuzione della giocata.
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