Sentenza del 23/01/2017 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Avviso accertamento - Fatture inesistenti - Elementi di valutazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata ritenuta priva di adeguato supporto probatorio. In particolare, gli elementi indiziari non allegati all’atto impositivo e non adeguatamente esaminati non potevano essere considerati esistenti né idonei a giustificare l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. L’accertamento è quindi risultato non sufficientemente motivato e provato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la sufficienza degli elementi probatori utilizzati per ritenere inesistenti le operazioni fatturate. L’Amministrazione aveva valorizzato, tra gli altri elementi, i bonifici effettuati, ipotizzando un accordo simulatorio volto alla restituzione delle somme. Tuttavia, il solo pagamento mediante bonifico non dimostra necessariamente l’inesistenza della transazione. Occorreva valutare anche la documentazione relativa al materiale acquistato e successivamente rivenduto, i documenti di trasporto — la cui eventuale falsità avrebbe dovuto essere specificamente esaminata —, l’assenza di un procedimento penale nonostante la denuncia dell’ufficio e la mancata allegazione all’avviso delle risultanze delle indagini della Guardia di Finanza.
Massime di principio
- In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l’Amministrazione deve fornire elementi probatori concreti, gravi e coerenti; non è sufficiente un singolo indizio isolato, come l’esistenza di un bonifico.
- Il pagamento tracciabile costituisce un elemento da valutare, ma non prova da solo l’effettività dell’operazione né esclude un eventuale accordo simulatorio: devono essere esaminati anche consegna, disponibilità, movimentazione e successiva rivendita dei beni.
- Gli elementi posti a fondamento dell’avviso di accertamento devono essere indicati o allegati in modo tale da consentire al contribuente una difesa effettiva. Risultanze investigative non rese conoscibili non possono sostenere validamente l’inversione dell’onere della prova.
- La falsità di documenti di trasporto o di altra documentazione commerciale non può essere semplicemente affermata: deve essere oggetto di una specifica verifica e di una motivazione adeguata.
- L’assenza di un procedimento penale non è decisiva da sola, ma può costituire un elemento da considerare nel complessivo giudizio sulla solidità degli indizi raccolti dall’Amministrazione.
- L’onere di dimostrare l’inesistenza delle operazioni grava inizialmente sull’Amministrazione; solo dopo la produzione di elementi presuntivi sufficientemente qualificati il contribuente è tenuto a fornire una prova contraria puntuale.
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