Sentenza del 23/01/2017 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva respinto il ricorso contro l'ingiunzione di pagamento n. 921SM9980001/2005. Ha sostenuto, da un lato, che la sentenza fosse carente di motivazione sulla capacità di intendere e di volere del Sig. xxxxx nel periodo ottobre 2003-gennaio 2004 e, dall'altro, che dovesse applicarsi l'art. 2 della legge n. 689/1981, secondo cui non è sanzionabile chi, al momento della violazione, era incapace di intendere e di volere, salvo che l'incapacità fosse colposa o preordinata. La società ha inoltre prodotto documentazione medica a sostegno dell'incapacità.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto l'appello infondato. Ha stabilito che la sentenza di primo grado era sufficientemente motivata, poiché consentiva di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Quanto all'incapacità di intendere e di volere, ha affermato che essa, incidendo sull'intera sfera giuridica della persona, deve essere accertata dal giudice ordinario mediante adeguati accertamenti e non può essere riconosciuta dal giudice tributario sulla base della sola certificazione medica. In ogni caso, la certificazione prodotta era stata rilasciata oltre due anni dopo il periodo interessato e non provava adeguatamente l'incapacità nel momento della violazione. L'appello è stato quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata e dell'atto contestato; le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 2 della legge n. 689/1981
Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
La norma esclude la responsabilità amministrativa della persona incapace di intendere e di volere al momento della violazione, ma l'incapacità deve essere provata con riferimento preciso al momento del fatto e non può essere desunta automaticamente da una certificazione medica tardiva.
Art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992
L'obbligo di motivazione della sentenza tributaria è soddisfatto quando dalla decisione sia possibile comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice. Non sussiste un vizio di motivazione solo perché la decisione non corrisponde alle aspettative della parte.
Art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992
La controversia è stata trattata e decisa in camera di consiglio, non essendo stata richiesta dalle parti la pubblica discussione.
Massime di principio
- Per ottenere l'esclusione da una sanzione amministrativa per incapacità di intendere e di volere è necessario dimostrare, con elementi specifici e attendibili, che l'incapacità sussistesse proprio al momento della violazione.
- Una certificazione medica rilasciata molto tempo dopo i fatti, se non supportata da ulteriori elementi clinici e probatori riferiti al periodo contestato, può essere considerata insufficiente.
- Il giudice tributario può valutare gli elementi rilevanti ai fini della sanzione, ma non necessariamente può sostituirsi al giudice ordinario nell'accertamento generale dello stato di incapacità della persona.
- Una sentenza non è carente di motivazione se consente di comprendere le ragioni essenziali della decisione, anche quando non esamina ogni argomento nel modo auspicato dalla parte.
- In casi analoghi, è opportuno produrre documentazione sanitaria contemporanea ai fatti, testimonianze, cartelle cliniche e altri elementi che colleghino concretamente lo stato psichico alla data della violazione.
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