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Sentenza

Sentenza del 23/01/2017 n. 13 - Comm. Trib. II grado di Trento

Iva - indebita detrazione - frode cd. "triangolare" - interposizione di un operatore soggettivamente inesistente - ripartizione dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente - onere a carico del contribuente se sussistono presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - presunzioni sussistenti - prova contraria di estraneità alla frode non assolta dal contribuente - Iva indetraibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda una frode IVA cosiddetta "triangolare", nella quale un operatore soggettivamente inesistente, qualificabile come "cartiera", era interposto tra il contribuente e il fornitore comunitario. L’Amministrazione ha sostenuto che il contribuente sapesse, o avrebbe dovuto sapere usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a un’operazione fraudolenta. A fondamento della contestazione sono stati valorizzati vari elementi presuntivi: la possibilità di acquistare direttamente dal fornitore comunitario, i dubbi manifestati da un dipendente sull’intermediario, l’esperienza del contribuente nel settore e il fatto che gli ordinativi non fossero inviati alla sede dell’operatore interposto.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta provata. Gli elementi presuntivi raccolti dall’Amministrazione sono stati considerati gravi, precisi e concordanti e quindi idonei a trasferire sul contribuente l’onere di dimostrare la propria estraneità alla frode. Tale prova contraria non è stata ritenuta fornita. Sono stati giudicati irrilevanti, da soli, gli argomenti relativi all’assenza di vantaggi fiscali, alla regolarità dei pagamenti, alla congruità del prezzo e all’inerenza dell’operazione. L’IVA è stata pertanto dichiarata indetraibile.

Norme richiamate

  • Principio di neutralità dell’IVA e giurisprudenza unionale sulla detrazione in presenza di frodi

    La detrazione può essere negata quando l’Amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione collegata a una frode IVA.

  • Regole sull’onere della prova in materia tributaria

    L’Amministrazione deve provare gli elementi oggettivi dai quali desumere la consapevolezza, effettiva o colposa, del contribuente. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente fornire la prova contraria della propria estraneità alla frode.

  • Presunzioni semplici gravi, precise e concordanti

    La consapevolezza della frode può essere desunta da una pluralità di circostanze concrete e convergenti, anche senza una prova diretta della partecipazione consapevole.

Massime di principio

  • In caso di frode IVA con società cartiera o interposizione fittizia, la detrazione non viene automaticamente negata: l’Amministrazione deve dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
  • La prova può essere fornita attraverso presunzioni, purché molteplici e convergenti: anomalie commerciali, modalità di trasmissione degli ordini, ruolo dell’intermediario, esperienza professionale del contribuente e possibilità di acquistare direttamente dal fornitore sono elementi rilevanti.
  • Quando le presunzioni dell’Amministrazione sono sufficientemente gravi, precise e concordanti, il contribuente deve documentare concretamente la propria estraneità e l’adozione di controlli diligenti sulla controparte.
  • La regolarità formale della fattura, dei pagamenti e del prezzo non è normalmente sufficiente a dimostrare la buona fede se sussistono circostanze anomale che avrebbero dovuto allertare un operatore diligente.
  • L’assenza di un vantaggio fiscale diretto o l’inerenza dell’acquisto all’attività d’impresa non escludono, da sole, la consapevolezza della frode e non garantiscono il diritto alla detrazione.

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