Sentenza del 09/02/2017 n. 192 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
I.C.I.- aree fabbricabili - valutazione - riferibilità al solo piano regolatore - necessità - sussiste -considerazione di elementi limitativi della potenzialità edificatoria - necessità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio l'Agenzia delle Entrate ha comunicato di aver annullato in autotutela l'atto impositivo. Il contribuente ha accettato la richiesta di definizione della controversia. La Commissione ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio, disponendo la compensazione delle spese tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della base imponibile I.C.I. per un'area qualificata come edificabile. Ai fini della valutazione non è sufficiente fare riferimento al valore catastale: occorre considerare la destinazione urbanistica attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se non ancora approvato dalla Regione o non accompagnato dall'attuazione degli strumenti urbanistici. Tuttavia, nella determinazione del valore venale, devono essere considerate anche le limitazioni concrete alla potenzialità edificatoria dell'area, che possono incidere sul suo maggiore o minore valore.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La qualificazione di un'area come edificabile ai fini I.C.I. dipende dalla destinazione urbanistica risultante dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale o dall'effettiva attuazione degli strumenti urbanistici.
Art. 11-quaterdecies, comma 16, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
Ha fornito un'interpretazione autentica della nozione di area edificabile rilevante ai fini I.C.I., collegandola alla qualificazione urbanistica attribuita dal piano regolatore generale adottato.
Art. 36, comma 2, D.L. 4 giugno 2006, n. 223, convertito dalla L. 2 agosto 2006, n. 248
Ha confermato il criterio secondo cui la qualificazione urbanistica dell'area è sufficiente per la rilevanza ai fini dell'imposta, senza necessità di approvazione regionale o di attuazione degli strumenti urbanistici.
Art. 46, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente di dichiarare l'estinzione del processo tributario quando viene meno la materia del contendere, come nel caso di annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Massime di principio
- Ai fini I.C.I., un'area può essere considerata edificabile sulla base della destinazione prevista dal piano regolatore generale adottato dal Comune, anche se il piano non è ancora stato approvato dalla Regione o non è concretamente attuabile.
- La qualificazione urbanistica come area edificabile non determina automaticamente un valore imponibile pieno o astratto: la base imponibile deve riflettere il valore venale effettivo.
- Nel calcolo del valore devono essere considerate tutte le limitazioni che riducono la potenzialità edificatoria, quali vincoli urbanistici, necessità di strumenti attuativi, difficoltà di accesso, oneri di urbanizzazione o altre condizioni concrete.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impositivo fa venir meno la materia del contendere e comporta normalmente la dichiarazione di estinzione del giudizio; le spese possono essere compensate se ciò è concordato o disposto dal giudice.
- In una controversia analoga è opportuno distinguere due questioni: la qualificazione dell'area come edificabile, basata sul piano regolatore adottato, e la quantificazione del suo valore venale, che deve tenere conto delle effettive possibilità e limitazioni edificatorie.
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