Cassazione Civile, Sentenza n. 23916/2025 del 26/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva escluso, ai fini dell'esonero dal pagamento delle spese processuali ex art.152 disp. att. c.p.c., l'applicazione della maggiorazione della soglia reddituale (euro 1.032,91 per ogni componente del nucleo familiare) prevista dall'art.92 d.p.r. 115/2002. Il ricorrente sosteneva che, nel giudizio civile di riliquidazione pensionistica, la soglia elevata per componente familiare dovesse essere considerata e che, con tale maggiorazione, il suo reddito non superava il limite pro tempore vigente; deduceva altresì profili di illegittima disparità di trattamento rispetto al processo penale (richiamando artt. 3 e 24 Cost.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha cassato in parte la sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna alle spese per entrambi i gradi di giudizio e ha rinviato al giudice d'appello affinché riesamini la questione tenendo conto dell'innalzamento della soglia reddituale di euro 1.032,91 per ciascun convivente. In sostanza la Corte ha ritenuto fondata la censura circa l'erronea esclusione della maggiorazione nel calcolo della soglia ai fini dell'esonero dalle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali/assistenziali.
Norme richiamate
art. 152 disp. att. c.p.c.
Fissa il parametro reddituale per l'esonero dal pagamento delle spese in caso di soccombenza nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali; la Corte lo interpreta come collegato alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e come titolo per applicare, nel calcolo della soglia, le maggiorazioni pertinenti al contesto di tutela di diritti fondamentali.
art. 92 d.p.r. 115/2002
Prevede una maggiorazione fissa (euro 1.032,91) della soglia reddituale per ogni componente del nucleo familiare convivente; pur essendo tradizionalmente collegata al processo penale, la Corte ritiene che la finalità solidaristica e di tutela di interessi fondamentali giustifichi l'applicazione della maggiorazione anche nei giudizi civili per prestazioni previdenziali/assistenziali ai fini dell'esonero dalle spese.
art. 76, commi 1-3, D.P.R. 115/2002
Disciplina generale delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (valido per processi penali, civili, amministrativi, ecc.); è il riferimento cui l'art.152 disp. att. c.p.c. rimanda per definire il parametro economico della soglia.
Sentenza Corte Cost. n. 237/2015
In precedenza la Corte Costituzionale aveva ritenuto non sussistente una lesione del diritto di difesa nel limitare la maggiorazione al processo penale, giustificando la differenziazione per le particolari esigenze di tutela della libertà personale. La Cassazione, però, distingue la situazione dei giudizi per prestazioni previdenziali/assistenziali e ritiene che la ratio solidaristica possa giustificare l'adozione della maggiorazione anche in questi casi.
Art. 38 Cost.
Rimarca l'obbligo di solidarietà sociale e la tutela dei diritti sociali; la Corte lo invoca a fondamento della decisione che estende la considerazione della maggiorazione alle controversie che riguardano prestazioni previdenziali/assistenziali.
Massime di principio
- Nei giudizi civili volti al conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, il giudice deve considerare, nel calcolo della soglia reddituale ai fini dell'esonero dalle spese processuali ex art.152 disp. att. c.p.c., la maggiorazione fissa per componente del nucleo familiare prevista dall'art.92 d.p.r. 115/2002 quando la domanda ha ad oggetto diretto la prestazione.
- La finalità di tutela di interessi fondamentali (es. diritto alla prestazione sociale) può giustificare l'estensione di misure solidaristiche previste per altri rami del processo (es. penale) qualora il risultato sia garantire effettività della tutela e non eccedere il limite di ragionevolezza delle risorse pubbliche.
- La soglia reddituale va verificata con riferimento al reddito dell'anno precedente, come prescritto dall'art.152 disp. att. c.p.c.; il ricorrente resta comunque tenuto a documentare la propria situazione economica nei termini di legge.
- L'innalzamento della soglia va calcolato caso per caso in presenza di familiari conviventi e può modificare l'esito della valutazione sulla condanna alle spese: i giudici di merito devono motivare la valutazione tenendo conto di tale maggiorazione.
- La giurisprudenza di legittimità si orienta a presidiare l'accesso effettivo alla tutela giudiziaria in materia previdenziale/assistenziale, perciò i difensori dovrebbero sollevare e documentare tempestivamente la questione della maggiorazione nelle fasi decisionali e di impugnazione.
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