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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24203/2025 del 29/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso la sentenza n. 926/2023 della Corte d'Appello di Bologna che aveva respinto il gravame contro il lodo arbitrale del 27/01/2017. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della delibera di esclusione da socio e della conseguente risoluzione del rapporto di lavoro disposte dalla cooperativa. Il procedimento di cassazione è stato poi interessato da una transazione tra le parti e il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo per rinuncia del ricorso da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 390 c.p.c.. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese di legittimità (art. 391, comma 4 c.p.c.). La Corte ha inoltre escluso l'obbligo per la ricorrente del versamento di un ulteriore contributo unificato, richiamando il principio secondo cui il DPR n.115/2002, art.13, comma 1-quater si applica solo agli esiti di rigetto o inammissibilità e non all'estinzione

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Prevede l'estinzione del processo per rinuncia dell'odierno ricorrente; il giudice dichiara estinto il processo quando il ricorrente rinuncia al gravame

  • art. 391, comma 4 c.p.c.

    Consente al giudice, in caso di estinzione per rinuncia, di non disporre nulla in ordine alle spese del giudizio di legittimità; qui la Corte ha lasciato le spese indeterminate

  • DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Regola l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo; la Corte interpreta la norma nel senso che essa opera solo in caso di esito di rigetto o inammissibilità del ricorso e non nell'ipotesi di estinzione per rinuncia

  • Giurisprudenza di riferimento

    Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/2015

    Precedenti della Corte di Cassazione che confermano l'interpretazione secondo cui il contributo unificato aggiuntivo non si applica all'estinzione del processo per rinuncia

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in cassazione determina, se accettata o efficace, l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c.; non si pronunciagovvero sulla questione di merito
  • In caso di estinzione per rinuncia il giudice può non decidere sulle spese di legittimità (art. 391, comma 4 c.p.c.), pertanto le spese possono restare indeterminate salvo diverse pattuizioni tra le parti
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto dal DPR 115/2002, art. 13, comma 1-quater si applica soltanto quando il ricorso è rigettato o è dichiarato inammissibile; non si applica all'estinzione per rinuncia
  • La transazione tra le parti è efficace per estinguere il processo e rende opportuna la formale dichiarazione di rinuncia in udienza o con deposito processuale per consentire la dichiarazione di estinzione
  • L'estinzione per rinuncia non costituisce una decisione favorevole sul merito per la resistente; chi valuta rischi e benefici dovrà considerare che la controversia si chiude senza pronuncia di merito e senza precedenti vincolanti

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