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Circolare

Circolare numero 57 del 10-03-2017

L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono chiarite modalità di riscossione, misura del contributo, costi del servizio, modalità di riversamento alla CSE, clausole di salvaguardia, protezione dei dati, durata e recesso. Sono inoltre fornite istruzioni operative e contabili, con il codice causale W447 e l’istituzione di specifici conti GPA per la rilevazione e la contabilizzazione delle somme riscosse e delle trattenute.

Convenzione INPS-CSE per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

Convenzione INPS-CSE per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale

La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Il documento definisce modalità operative, costi, riversamenti alla associazione, profili di responsabilità, durata della convenzione e istruzioni contabili e di flusso UNIEMENS.

Base convenzionale e ambito di applicazione

La convenzione è stata stipulata il 30 gennaio 2017 e si fonda sulla legge 4 giugno 1973, n. 311. Essa riguarda la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’associazione, con successivo riversamento alla CSE secondo le condizioni fissate nell’accordo.

Modalità di riscossione

La riscossione avviene da parte dell’INPS contestualmente ai contributi obbligatori dovuti all’Istituto dai datori di lavoro, con le medesime modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni. La circolare precisa che tale modalità congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta per l’INPS alcun obbligo di riscossione coattiva.

Determinazione del contributo e imputazione dei versamenti

Ai fini della convenzione, l’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dai datori di lavoro nel flusso UNIEMENS. Qualora il datore di lavoro non versi integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota versata per assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori. L’Istituto non effettua interventi diretti né controlli sui datori di lavoro relativamente a tali versamenti.

Costi del servizio

Il costo del servizio di riscossione è fissato, per la convenzione in esame, in euro 0,17 per ciascun UNIEMENS. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta all’associazione, che potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione stessa. Restano inoltre a carico dell’associazione tutte le spese e ogni altro onere, anche fiscale, connessi alla convenzione.

Versamento delle somme alla CSE

INPS versa alla sede nazionale della CSE le somme riscosse per contributi di assistenza contrattuale, al netto dei costi del servizio di riscossione, senza riconoscimento di interessi o altri titoli. Il versamento avviene entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Contestualmente, le strutture periferiche mettono a disposizione dell’associazione i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.

È previsto che, qualora l’importo dell’acconto periodico da corrispondere all’associazione sia inferiore a 50 euro, l’Istituto accantoni le somme fino al raggiungimento di un importo almeno pari a 50 euro. L’INPS è inoltre sollevato da responsabilità per eventuali ritardi nelle rimessioni dovuti a difficoltà operative collegate alle priorità istituzionali.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

La convenzione contiene una clausola di esonero da responsabilità particolarmente ampia. L’INPS è sollevato da ogni responsabilità nei confronti delle imprese aderenti, dei terzi e di chiunque altro per l’applicazione della convenzione, inclusi i casi di pignoramento presso terzi promosso dai creditori dell’associazione o di strutture a essa collegate sulle somme oggetto dell’accordo, anche se il pignoramento è in corso o già eseguito alla data di stipula.

L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, e quest’ultima lo manleva anche per eventuali richieste di restituzione delle somme versate dalle imprese. Inoltre, se l’INPS viene convenuto o chiamato in giudizio in controversie connesse a tali rapporti, l’associazione deve rimborsarne le spese, a semplice presentazione di nota specifica, nei limiti previsti dalla normativa vigente sui compensi professionali.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sulla legittimità dei poteri statutari, sulla perdita dei requisiti di legge per la stipula, oppure qualora sopravvengano disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario un nuovo testo convenzionale. È inoltre previsto il recesso unilaterale da parte dell’Istituto in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti nei confronti degli interessati e alle responsabilità verso terzi e verso il Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza senza ulteriori atti o comunicazioni.

Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con preavviso di almeno 60 giorni mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione a supporto.

Codice identificativo e sede dell’associazione

Alle imprese aderenti alla CSE è attribuito il codice di nuova istituzione W447. La sede della Confederazione è indicata in via Aniene n. 14, Roma.

Istruzioni operative e contabili

Per la gestione del flusso UNIEMENS, le imprese devono validare il codice causale W447, con significato di "Ass. Contr. Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE)". I contributi di assistenza contrattuale evidenziati con tale codice sono imputati al conto GPA25606 di nuova istituzione. Contestualmente, la procedura rileva il debito verso la CSE mediante la scrittura in partita doppia GPA35606 a GPA11606, per un importo pari a quello evidenziato in avere sul conto GPA25606.

I saldi dei conti GPA25606 e GPA35606 devono concordare costantemente; per garantire tale concordanza, e quella tra contabilità e ripartizioni delle denunce contributive, i conti devono essere movimentati con codice documento 95 esclusivamente tramite la procedura automatizzata di ripartizione.

Le sedi devono stampare la reportistica generata dalla procedura in triplice copia: una per le imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento; una per l’ufficio competente alla contabilità della sede; una per l’archivio dell’ufficio amministrativo.

Le somme riscosse vanno accreditate alla CSE al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo. I pagamenti sono imputati in dare al conto GPA11606, al quale sono anche addebitate le somme trattenute a titolo di rimborso spese, registrate in avere sul conto GPA24042, e l’eventuale imposta di bollo, registrata in avere sul conto GPA25228. L’eventuale saldo di GPA11606 risultante a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio tramite la procedura automatizzata.

Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento delle elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere alla CSE un rendiconto contenente: l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento, le somme corrisposte e le spese e l’imposta di bollo trattenute. L’allegato n. 2 riporta i conti GPA11606, GPA25606 e GPA35606 di nuova istituzione.

Punti principali

Convenzione e base normativa

Il 30 gennaio 2017 INPS e CSE hanno stipulato una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, richiamando anche la determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014. La circolare ne illustra i criteri applicativi essenziali.

Modalità di riscossione e natura del contributo

La riscossione avviene unitamente ai contributi obbligatori dovuti all’INPS, con le stesse modalità e periodicità previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e INPS non ha alcun obbligo di esazione coattiva.

Misura del contributo e imputazione dei versamenti

L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale esclusivamente l’importo indicato dal datore di lavoro in UNIEMENS. Se il datore non versa integralmente i contributi obbligatori entro i termini, la quota destinata all’assistenza contrattuale è imputata a scomputo del debito previdenziale e degli eventuali oneri accessori. L’Istituto non svolge interventi diretti o controlli sui versamenti relativi a questa convenzione.

Costi del servizio e oneri a carico dell’associazione

Per la convenzione è previsto un costo di euro 0,17 per ogni UNIEMENS. L’eventuale variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e, dopo la comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, compresi quelli fiscali, connessi alla convenzione.

Riversamento delle somme alla CSE

INPS versa alla CSE, sede nazionale, le somme riscosse al netto dei costi del servizio, senza interessi o altri titoli, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Le strutture periferiche mettono inoltre a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con periodo contributivo e importo. Se l’acconto periodico è inferiore a 50 euro, le somme sono accantonate fino al raggiungimento della soglia minima.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è esonerato da responsabilità verso imprese aderenti, terzi e chiunque altro per l’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, mentre quest’ultima lo manleva anche per eventuali restituzioni di somme e deve rimborsare le spese di lite se l’INPS è coinvolto in controversie connesse a tali rapporti. INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo o logo, perdita dei requisiti, o sopravvenienze normative; può inoltre recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti verso gli interessati e alla responsabilità nei confronti di terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza tramite raccomandata A/R o PEC; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 60 giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.

Codice associativo e sede CSE

Alle imprese aderenti alla CSE è attribuito il codice di nuova istituzione W447. La sede della Confederazione è indicata in via Aniene n. 14, Roma.

Istruzioni operative e contabili

Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il codice causale W447 con il significato di "Ass. Contr. Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE)". I contributi sono imputati al conto GPA25606; contestualmente la procedura rileva il debito verso CSE con la scrittura GPA35606 a GPA11606. I conti GPA25606 e GPA35606 devono concordare e possono essere movimentati, con codice documento 95, solo tramite procedura automatizzata di ripartizione.

Reportistica, riversamenti e rendiconto

Le sedi stampano la reportistica in triplice copia: una per le imprese, una per l’ufficio contabile e una agli atti amministrativi. Le somme riscosse sono accreditate alla CSE al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo; i relativi pagamenti sono imputati in DARE al conto GPA11606, con addebito delle somme trattenute per rimborso spese sul conto GPA24042 e per l’imposta di bollo sul conto GPA25228. L’eventuale saldo di GPA11606 a fine esercizio è ripreso nel nuovo esercizio dalla procedura automatizzata. Entro il 31 maggio dell’anno successivo, le strutture territoriali trasmettono alla CSE un rendiconto con contributi riscossi, somme corrisposte, spese e imposta di bollo trattenute.

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