Circolare numero 58 del 10-03-2017
L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte all’Unione Artigiani Italiani (UAI) verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso UNIEMENS.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e Unione Artigiani Italiani (UAI) per la riscossione, tramite flusso UNIEMENS, dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Sono indicati modalità di riscossione e riversamento, misura dei costi di servizio, regole contabili, clausole di salvaguardia, protezione dei dati e durata della convenzione fino al 31 dicembre 2017. Vengono inoltre fornite istruzioni operative per l’utilizzo del codice causale "W448" e per la gestione dei relativi conti contabili e rendiconti periodici.
Convenzione INPS-UAI per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
Convenzione INPS-UAI per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale
La circolare illustra l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e Unione Artigiani Italiani (UAI) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese aderenti. Vengono disciplinati il meccanismo di riscossione tramite UNIEMENS, la gestione dei costi del servizio, i riversamenti all’associazione, le regole contabili e le principali clausole di tutela dell’Istituto.
Ambito normativo e oggetto dell’accordo
La convenzione è stata stipulata l’11 gennaio 2017 ed è richiamata come approvata con determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014. Essa opera ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311 e si collega alle modalità di riscossione previste dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.
L’oggetto è la riscossione, da parte dell’INPS, dei contributi di assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro e dovuti dalle imprese iscritte all’associazione.
Modalità di riscossione e natura volontaria del contributo
La riscossione dei contributi avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, con le medesime modalità e periodicità. Tuttavia, la circolare sottolinea che tale modalità di incasso non modifica la natura volontaria del contributo associativo.
Ne consegue che l’INPS non ha alcun obbligo di esazione coattiva del contributo di assistenza contrattuale.
Misura del contributo e imputazione delle somme
L’INPS considera versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale soltanto l’importo indicato dal datore di lavoro nel flusso UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata per assistenza contrattuale viene imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali e per gli eventuali oneri accessori.
L’Istituto precisa inoltre che non effettua interventi diretti o controlli nei confronti dei datori di lavoro con riferimento a tali versamenti.
Costi del servizio di riscossione
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione sono stati attualizzati per l’anno 2015 con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame è previsto un costo pari a € 0,17 per ogni UNIEMENS, con riferimento ai contributi per assistenza contrattuale.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta; dalla ricezione di tale comunicazione, l’associazione potrà recedere entro 60 giorni. Restano a carico dell’associazione anche tutte le spese e ogni altro onere, compresi quelli fiscali, inerenti la convenzione.
Versamento delle somme all’associazione
L’INPS corrisponde alla sede nazionale dell’associazione gli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’UNIEMENS, al netto dei costi del servizio di riscossione, senza riconoscere interessi o altri titoli accessori. Il versamento deve essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS.
Contestualmente, le strutture periferiche mettono a disposizione dell’associazione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento. Se l’importo dell’acconto periodico dovuto è inferiore a € 50,00, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento della soglia minima di € 50,00.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
La convenzione contiene una clausola di esonero molto ampia a favore dell’INPS. L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità nei confronti delle imprese aderenti, dei terzi e di chiunque altro per gli effetti derivanti dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’INPS è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo, compresi quelli già in corso o già eseguiti alla data di stipula.
L’Istituto resta estraneo ai rapporti tra gli associati e l’associazione, inclusi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese. L’associazione si impegna inoltre a rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’INPS qualora l’Istituto sia convenuto o chiamato in giudizio in controversie connesse a tali rapporti.
L’INPS si riserva inoltre la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute disposizioni normative/regolamentari. È altresì prevista la facoltà di recesso unilaterale in caso di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alla responsabilità verso gli interessati, i terzi e il Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure PEC. In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni.
Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitare con preavviso di almeno 60 giorni, sempre tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto.
Istruzioni operative sul flusso UNIEMENS
Per le imprese aderenti all’Unione Artigiani Italiani (UAI) è attribuito il codice di nuova istituzione "W448". Nel flusso UNIEMENS le imprese devono validare il nuovo codice causale "W448", avente significato "Ass. Contr. Unione Artigiani Italiani (UAI)", con il relativo elemento di causale previsto dalle istruzioni tecniche.
I contributi di assistenza contrattuale evidenziati con tale codice sono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA25607, di nuova istituzione. In parallelo, la procedura rileva il debito verso l’UAI tramite la scrittura in partita doppia GPA35607 a GPA11607, per un importo pari a quello iscritto in avere sul conto GPA25607. I saldi dei conti GPA25607 e GPA35607 devono pertanto concordare costantemente.
Per garantire la concordanza tra contabilità e ripartizione delle denunce UNIEMENS, i conti GPA25607 e GPA35607 devono essere movimentati, con codice documento "95", esclusivamente mediante la procedura automatizzata di ripartizione.
Gestione contabile, reportistica e rendiconto
Le sedi devono stampare la reportistica prodotta dalla procedura in triplice copia. Una copia è destinata alle imprese che hanno versato il contributo, con indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento; una copia va all’ufficio competente per la contabilità della sede; una copia resta agli atti dell’ufficio amministrativo.
Le somme riscosse devono essere accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo, se dovuta. I relativi pagamenti sono imputati in dare del conto GPA11607; su tale conto devono essere altresì addebitate le somme trattenute a titolo di rimborso spese, da registrare in avere sul conto GPA24042, e quelle trattenute per l’imposta di bollo, se dovuta, da registrare in avere sul conto GPA25228.
L’eventuale saldo del conto GPA11607 risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio mediante la specifica procedura automatizzata.
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le elaborazioni delle denunce riscosse, le strutture territoriali devono trasmettere all’UAI un rendiconto con:
- l’ammontare dei contributi riscossi relativi alle denunce elaborate nell’anno di riferimento;
- l’ammontare delle somme corrisposte;
- l’ammontare delle spese trattenute;
- l’ammontare dell’imposta di bollo trattenuta sui contributi riscossi.
Sede dell’associazione e conti di nuova istituzione
La circolare comunica infine che la sede dell’Unione Artigiani Italiani (UAI) è in via Marco Tullio Cicerone n. 188, Frosinone (FR). Nell’allegato n. 2 sono riportati i conti di nuova istituzione GPA11607, GPA25607 e GPA35607.
Punti principali
Oggetto e base normativa della convenzione
L’11 gennaio 2017 INPS e Unione Artigiani Italiani (UAI) hanno stipulato una convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, in attuazione della legge 4 giugno 1973, n. 311. La convenzione richiama inoltre il D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni per le modalità di riscossione unitamente ai contributi obbligatori.
Modalità di riscossione e natura del contributo
La riscossione avviene da parte dell’INPS con le stesse modalità e periodicità dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro. Il contributo resta di natura volontaria: il fatto che sia riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori non attribuisce all’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.
Determinazione dell’importo e trattamento dei mancati versamenti
È considerato versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale solo l’importo indicato dai datori di lavoro nell’UNIEMENS. Se il datore di lavoro non versa integralmente i contributi obbligatori entro le scadenze di legge, la quota versata per assistenza contrattuale è imputata a scomputo del debito per contributi previdenziali e relativi oneri accessori. L’INPS non svolge controlli o interventi diretti sui datori di lavoro per questi versamenti.
Costi del servizio e facoltà di recesso
Per la convenzione è previsto un costo di € 0,17 per ogni UNIEMENS, riferito ai contributi per assistenza contrattuale. La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione. Restano a carico dell’associazione anche ogni altro onere, compresi quelli fiscali, connessi alla convenzione.
Versamento delle somme all’associazione e soglia minima
L’INPS versa alla sede nazionale dell’associazione gli importi riscossi al netto dei costi del servizio, senza interessi o altre maggiorazioni, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS. Le strutture periferiche mettono a disposizione i dati delle imprese che hanno versato il contributo, con periodo contributivo e importo. Se l’acconto periodico è inferiore a € 50,00, l’Istituto accantona le somme fino al raggiungimento di tale soglia.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è esonerato da responsabilità verso imprese, terzi e chiunque altro per gli effetti della convenzione, compresi eventuali pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo. L’Istituto è estraneo ai rapporti tra associati e associazione, anche per eventuali restituzioni di somme versate. L’associazione deve rimborsare le spese sostenute dall’INPS in caso di contenzioso relativo a tali rapporti e l’Istituto può sospendere o recedere dalla convenzione in presenza di contestazioni, perdita dei requisiti o pregiudizi/irregolarità/conflitti di interesse.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2017. Il rinnovo deve essere richiesto con raccomandata A/R o PEC almeno 90 giorni prima della scadenza; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla data di scadenza. Resta comunque possibile il recesso di ciascuna parte con preavviso di almeno 60 giorni, sempre tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.
Istruzioni operative UNIEMENS e codici contabili
Per le imprese aderenti all’UAI è istituito il codice causale "W448", da utilizzare nel flusso UNIEMENS con significato "Ass. Contr. Unione Artigiani Italiani (UAI)". I contributi sono imputati al conto GPA25607; contestualmente la procedura rileva il debito verso l’associazione con scrittura GPA35607 a GPA11607. I conti GPA25607 e GPA35607 devono sempre concordare e sono movimentati con codice documento "95" solo tramite procedura automatizzata di ripartizione.
Reportistica, accrediti e rendiconto annuale
Le sedi stampano la reportistica in triplice copia: una per le imprese, una per l’ufficio contabile e una agli atti amministrativi. Le somme riscosse sono accreditate all’associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo; i pagamenti sono registrati sul conto GPA11607, con addebito delle somme trattenute sui conti GPA24042 (rimborso spese) e GPA25228 (imposta di bollo, se dovuta). Entro il 31 maggio dell’anno successivo, le strutture territoriali devono trasmettere all’UAI un rendiconto con contributi riscossi, somme corrisposte, spese trattenute e imposta di bollo trattenuta.
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