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Circolare

Circolare numero 56 del 08-03-2017

Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti sulla procedura di Iscrizione e Variazione Azienda in riferimento alla codifica delle attività non censite dall’Istat e in riferimento al concetto di unità produttiva. Inoltre vengono fornite precisazioni in merito alla classificazione delle attività di gelaterie e pasticcerie. Da ultimo, si allega il manuale di classificazione dei datori di lavoro aggiornato a gennaio 2017. Indice: Premessa 1. Modifica della codifica delle attività non censite dall’Istat 2. Gelaterie e pasticcerie 3. Aggiornamento manuale di classificazione dei datori di lavoro 4. Unità produttiva 4.1 Concetto di Unità produttiva. Precisazioni 4.2 Apertura e gestione delle Unità produttive. Istruzioni operative

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna la classificazione INPS dei datori di lavoro dopo l’allineamento ad ATECO 2007 e chiarisce il trattamento di alcune attività non censite dall’ISTAT, in particolare parlamentari, cantieri di lavoro e condomini/proprietari di fabbricato. Fornisce inoltre precisazioni sull’inquadramento di gelaterie e pasticcerie, distingue tra produzione e somministrazione al pubblico, e pubblica il manuale di classificazione aggiornato. Infine, introduce e disciplina operativamente il nuovo elemento "UnitàProduttiva" nei sistemi aziendali e UniEmens, ribadendo la distinzione con l’"UnitàOperativa" e le relative modalità di censimento, autocertificazione e controllo.

Aggiornamento classificazione datori di lavoro, codici ATECO e istruzioni sulle unità produttive

Aggiornamento della classificazione dei datori di lavoro e delle unità produttive

La circolare interviene su due piani principali: da un lato aggiorna la codifica delle attività e l’inquadramento di alcune fattispecie specifiche; dall’altro rivede e chiarisce la disciplina operativa delle unità produttive nei sistemi INPS e nel flusso UniEmens. L’obiettivo è allineare la classificazione interna dell’Istituto alla codifica ATECO 2007, recepire le evoluzioni procedurali intervenute dal 2014 e fornire istruzioni applicative univoche per aziende e intermediari.

Ridefinizione delle attività non censite dall’ISTAT

Il manuale di classificazione pubblicato nel 2014 conteneva una sezione dedicata ad attività non specificamente censite dall’ISTAT, codificate per esigenze interne con i codici ATECO2007 "fittizi" 99.99.97, 99.99.98 e 99.99.99. La circolare dispone il loro allineamento al sistema ISTAT con effetto retroattivo:

  • 99.99.97 confluisce nel codice ATECO 84.11.10, relativo alle attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali, e dell’amministrazione finanziaria;
  • 99.99.98 confluisce nel codice ATECO 85.59.20, relativo ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
  • 99.99.99 confluisce nel codice ATECO 97.00.00, relativo alle attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico.

Da pubblicazione della circolare, nelle domande di iscrizione dovranno essere utilizzate esclusivamente le nuove codifiche. Le vecchie codifiche non saranno più accettate. Le matricole già in archivio con i codici "fittizi" verranno aggiornate direttamente dalla Direzione Generale, senza alcun adempimento a carico delle aziende o delle strutture territoriali INPS. Resta invariato l’inquadramento contributivo con i c.s.c. 70701, 11601 c.a. 8C e 70601.

Inquadramento di gelaterie e pasticcerie

La circolare ribadisce la necessità di distinguere tra attività di produzione e attività di vendita/somministrazione al pubblico, richiamando anche le regole sui pubblici esercizi. Se l’attività riguarda la produzione industriale o artigianale, l’inquadramento è nel settore industria o artigianato con i seguenti riferimenti:

  • produzione di gelati: c.s.c. 10407/40407 e ATECO 10.52.00;
  • produzione di pasticceria: c.s.c. 10405/40405 e ATECO 10.71.20.

Se invece l’attività consiste nella gestione di gelaterie o pasticcerie intese come locali aperti al pubblico in cui il prodotto viene venduto e consumato, l’inquadramento è quello dei pubblici esercizi, con c.s.c. 70504 e ATECO 56.10.30, oppure 56.10.41 per le attività ambulanti.

Perché l’attività sia qualificabile come artigiana, devono ricorrere condizioni specifiche: la produzione deve essere svolta direttamente dal titolare; il prodotto artigianale deve essere venduto in via esclusiva o assolutamente prevalente; non devono essere offerte altre bevande; la vendita deve avvenire solo per asporto o per consumo sul posto, ma senza posti a sedere che implicano servizio al tavolo. In mancanza di tali condizioni, l’attività va ricondotta ai pubblici esercizi. L’inquadramento nell’industria resta invece possibile solo se la produzione avviene in un laboratorio o opificio che non abbia caratteristiche di locale aperto al pubblico.

Aggiornamento del manuale di classificazione

In considerazione delle innovazioni procedurali intervenute dal 2014, in particolare dell’estensione di UniEmens alle Gestioni previdenziali ex Enpals, delle modifiche di alcune codifiche di attività e degli approfondimenti su attività inquadrabili anche nel settore artigianato, viene pubblicato un manuale di classificazione aggiornato. Il manuale è allegato alla circolare e sarà disponibile anche sul sito internet dell’Istituto, nella sezione Informazioni – Aziende, consulenti e professionisti.

L’impostazione originaria del manuale viene mantenuta, con evidenza in appositi box dei criteri di inquadramento particolari, compresi quelli oggetto della circolare.

Unità produttiva: definizione, requisiti e autocertificazione

La circolare richiama anzitutto l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare i dati relativi alle unità produttive. Riprendendo le precisazioni già contenute nella circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, l’unità produttiva viene identificata con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, purché dotati di organizzazione autonoma.

L’organizzazione autonoma è desunta dalla presenza di elementi quali:

  • svolgimento, presso la sede o struttura distaccata, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa;
  • presenza di lavoratori in forza in via continuativa.

In sede di iscrizione in anagrafica aziende, le imprese devono autocertificare i requisiti dell’unità produttiva. La circolare precisa, rispetto alla disciplina precedente, che con l’autocertificazione dell’autonomia organizzativa l’azienda dichiara sotto la propria responsabilità che l’unità produttiva è uno stabilimento o una struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria o tecnico-funzionale e di un proprio riparto di risorse, tale da consentire in piena autonomia le scelte organizzative più adeguate alle caratteristiche funzionali e produttive.

Con l’autocertificazione dell’idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo, o una sua fase completa, l’azienda dichiara che il plesso organizzativo svolge, in tutto o in parte, l’attività produttiva dell’impresa e non si limita a funzioni meramente strumentali rispetto ai fini generali dell’impresa o a una fase completa dell’attività produttiva. Resta fermo che l’unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa.

Per i cantieri edilizi e affini, compresa l’impiantistica industriale, la circolare richiama quanto già affermato nella circolare n. 9/2017 e precisa che, oltre ai controlli automatizzati delle procedure informatiche, potranno essere svolte verifiche ulteriori a campione, di natura amministrativa e/o ispettiva, sulla effettiva sussistenza dei requisiti dell’unità produttiva.

Elemento UnitaProduttiva e distinzione con UnitaOperativa

Sul piano applicativo, la circolare integra e modifica le istruzioni operative precedenti per semplificare la gestione delle unità produttive da parte di aziende e intermediari previdenziali. Nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, all’interno dell’elemento DenunciaIndividuale, viene introdotto il nuovo elemento "UnitaProduttiva".

I datori di lavoro devono verificare ed eventualmente aggiornare il censimento delle unità produttive e dei lavoratori distribuiti presso tali unità, poiché il dato sarà soggetto a controllo da parte degli operatori delle strutture territoriali INPS. La circolare richiama inoltre la disciplina già fissata sulla obbligatorietà della valorizzazione dell’elemento per le aziende, rinviando alla circolare n. 9/2017.

Parallelamente, viene confermato che l’elemento "UnitaOperativa" mantiene la sua attuale funzione e non viene modificato. Esso continua a indicare il luogo in cui viene svolta stabilmente l’attività lavorativa di uno o più dipendenti, oppure una sezione produttiva omogenea.

Apertura e gestione delle unità produttive nella procedura informatica

La circolare fornisce infine istruzioni operative per l’utilizzo della procedura "Iscrizione e Variazione Azienda". Dopo aver selezionato la funzione "Comunicazione unità produttiva/Accentramento contributivo" e poi il pulsante "Comunicazione unità operativa-produttiva", l’utente accede alla pagina per inserire o modificare le unità operative-produttive.

Le istruzioni operative prevedono, in sintesi:

  • la selezione del tasto "inserisci" per creare una nuova unità;
  • la compilazione delle informazioni richieste;
  • la spunta dell’apposita casella se si tratta di unità operativa;
  • la spunta dell’apposita casella se si tratta di unità produttiva;
  • nel caso di unità produttiva, la visualizzazione di una dichiarazione da sottoscrivere per proseguire, obbligatoria anche in caso di modifica di un’unità già esistente;
  • la possibilità di rimuovere la spunta da "unità produttiva" se non si intende sottoscrivere la dichiarazione;
  • il salvataggio dei dati e il ritorno all’elenco delle unità;
  • la possibilità di visualizzare un’anteprima PDF prima della registrazione;
  • la registrazione della richiesta con il pulsante "Registra Richiesta" oppure il ritorno alla pagina precedente per modifiche;
  • la comparsa del numero di protocollo e della ricevuta PDF in caso di esito positivo;
  • la visualizzazione di un messaggio di errore in caso di anomalie.

La circolare richiama inoltre le disposizioni già impartite in merito al termine di presentazione della comunicazione di apertura della nuova unità produttiva, senza riprodurle nel dettaglio.

Punti principali

Ridefinizione dei codici ATECO per attività non censite dall’ISTAT

I codici "fittizi" 99.99.97, 99.99.98 e 99.99.99, usati internamente per attività non specificamente censite dall’ISTAT, vengono ricondotti retroattivamente rispettivamente ai codici ATECO 84.11.10, 85.59.20 e 97.00.00. Da pubblicazione della circolare, nelle nuove domande di iscrizione devono essere utilizzati solo i nuovi codici; i precedenti non saranno più accettati. Le matricole già presenti in archivio saranno aggiornate d’ufficio dalla Direzione Generale, senza adempimenti per aziende e strutture territoriali INPS. Rimane invariato l’inquadramento contributivo tramite c.s.c. 70701, 11601 c.a. 8C e 70601.

Inquadramento di gelaterie e pasticcerie

La circolare distingue tra attività di produzione e attività di somministrazione al pubblico. Se si tratta di produzione industriale o artigianale, l’inquadramento è nell’industria o nell’artigianato con c.s.c. 10407/40407 e ATECO 10.52.00 per i gelati, oppure c.s.c. 10405/40405 e ATECO 10.71.20 per la pasticceria. Se invece l’attività consiste nella vendita e consumo al pubblico, l’inquadramento è nei pubblici esercizi con c.s.c. 70504 e ATECO 56.10.30, ovvero 56.10.41 per le attività ambulanti. La qualifica artigiana richiede produzione diretta del titolare, vendita esclusiva o assolutamente prevalente del prodotto artigianale, assenza di altre bevande e consumo solo per asporto o sul posto senza posti a sedere e senza servizio al tavolo.

Aggiornamento del manuale di classificazione

Viene pubblicato un manuale di classificazione aggiornato, reso disponibile anche sul sito INPS, che recepisce le innovazioni procedurali intervenute dal 2014, l’estensione di UniEmens alle Gestioni ex Enpals e le modifiche alle codifiche di attività. Il manuale mantiene l’impostazione originaria e i box con i criteri di inquadramento particolari, inclusi quelli richiamati dalla circolare.

Concetto di unità produttiva

La circolare precisa che i datori di lavoro sono tenuti a comunicare i dati relativi alle unità produttive. L’unità produttiva coincide con sede legale, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati con organizzazione autonoma, intesa come autonomia finanziaria o tecnico-funzionale e capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa con maestranze impiegate in via continuativa. In sede di iscrizione in anagrafica aziende, le imprese devono autocertificare tali requisiti. Per i cantieri edilizi e affini sono previsti, oltre ai controlli automatizzati, ulteriori verifiche amministrative o ispettive a campione.

Nuovo elemento UnitaProduttiva e rapporti con UnitaOperativa

Nel sistema di anagrafica aziendale e nel flusso UniEmens, sezione PosContributiva, viene introdotto l’elemento "UnitaProduttiva" all’interno della DenunciaIndividuale. I datori di lavoro devono verificare e, se necessario, aggiornare il censimento delle unità produttive e dei lavoratori assegnati, che sarà controllato dalle strutture territoriali INPS. L’assetto relativo all’elemento "UnitaOperativa" resta invariato: esso continua a indicare il luogo di svolgimento stabile dell’attività lavorativa o una sezione produttiva omogenea. Si richiamano inoltre le istruzioni già fornite sulla tempistica di comunicazione dell’apertura della nuova unità produttiva.

Istruzioni operative per l’apertura e gestione delle unità produttive

La procedura Iscrizione e Variazione Azienda viene integrata per consentire l’inserimento e la modifica delle unità operative e produttive. Dopo aver selezionato la voce "Comunicazione unità produttiva/Accentramento contributivo" e poi "Comunicazione unità operativa-produttiva", l’utente può inserire o modificare i dati, selezionare se si tratta di unità operativa o produttiva, e, nel caso di unità produttiva, sottoscrivere la dichiarazione richiesta per proseguire. È possibile visualizzare un’anteprima PDF, registrare la richiesta e scaricare la ricevuta; in caso di errore compare un messaggio dedicato.

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