Regolamento (UE) 2018/1877
Regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce il previgente quadro finanziario dell’11° FES e ne allinea, per quanto possibile, le regole al regolamento finanziario generale dell’Unione. Disciplina in modo puntuale la formazione delle risorse, i contributi annuali degli Stati membri, le modalità di esecuzione della spesa e le regole di controllo, rendicontazione e discarico. Contiene inoltre una parte speciale dedicata al Fondo investimenti gestito dalla BEI e norme transitorie per le rimanenze dei precedenti FES. È un atto tecnico ma centrale per la gestione degli aiuti esterni ACP e PTOM nel periodo di riferimento.
Regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo (11° FES), con norme su risorse, esecuzione, contributi degli Stati membri, contabilità, controllo, audit, Fondo investimenti BEI e disposizioni transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica alla gestione finanziaria delle risorse dell’11° Fondo europeo di sviluppo, inclusi gli impegni, i pagamenti, la contabilità, il controllo interno, l’audit esterno e il discarico, nonché alle operazioni del Fondo investimenti gestito dalla BEI. Coinvolge la Commissione, gli Stati membri, la BEI, gli ordinatori e contabili, gli Stati ACP, i paesi e territori d’oltremare (PTOM) e, in vari casi, altri beneficiari o soggetti esecutori. Il regolamento opera nel quadro dell’accordo di partenariato ACP-UE, dell’accordo interno, della decisione 2013/755/UE e del regolamento (UE) 2015/322; si applica in coerenza con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, salvo le specificità dell’11° FES. Non si applica al Fondo investimenti dei precedenti FES.
Regolamento finanziario per l’11° Fondo europeo di sviluppo
Il regolamento disciplina la gestione finanziaria dell’11° FES, cioè il quadro di riferimento per entrate, spese, contributi degli Stati membri, contabilità, controlli e discarico. Il legislatore del Consiglio ha inteso allineare quanto più possibile la disciplina dell’11° FES al regolamento finanziario generale dell’Unione (regolamento (UE, Euratom) 2018/1046), mantenendo però le specificità proprie dell’azione esterna ACP/PTOM.
Quadro normativo e principi generali
L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: esecuzione finanziaria delle risorse dell’11° FES, presentazione dei conti e loro revisione. L’articolo 2 precisa che i rinvii al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 valgono solo per le disposizioni pertinenti all’11° FES; i rinvii interni del regolamento finanziario UE non producono applicazione automatica delle norme richiamate indirettamente. L’articolo 3 adatta la terminologia del regolamento generale, facendo coincidere, per esempio, "stanziamenti" e "risorse dell’11° FES", "bilancio" e "11° FES".
L’articolo 4 enuncia i principi finanziari applicabili: unità e verità del bilancio, unità di conto, universalità, specializzazione, sana gestione finanziaria e performance, trasparenza. L’esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre, ma l’11° FES, per la sua natura pluriennale, non è soggetto al principio di annualità.
Risorse del Fondo e principi di entrata
Le risorse dell’11° FES derivano dai massimali fissati dall’accordo interno, dai fondi previsti da tale accordo e dalle entrate con destinazione specifica. L’articolo 8 elenca in dettaglio tali entrate: contributi di Stati membri, paesi terzi, soggetti pubblici o privati e organizzazioni internazionali, liberalità, recuperi di somme indebitamente pagate, proventi di strumenti finanziari o garanzie di bilancio, rimborsi fiscali. Le entrate vincolate sono rese disponibili secondo regole specifiche; l’accettazione di liberalità richiede l’autorizzazione del Consiglio.
Il principio di specializzazione, disciplinato dall’articolo 9, è particolarmente importante: le risorse sono ripartite per scopi specifici, per singolo Stato ACP o PTOM e secondo gli strumenti di cooperazione previsti dagli atti di base. Per gli ACP valgono il protocollo finanziario dell’accordo di partenariato e l’accordo interno; per i PTOM contano la parte quarta e l’allegato II della decisione 2013/755/UE.
Esecuzione, responsabilità e agenti finanziari
La Commissione è responsabile dell’esecuzione delle entrate e delle spese dell’11° FES (articolo 14), nell’ambito delle competenze che le derivano dall’accordo ACP-UE e dalla decisione 2013/755/UE. Gli Stati membri devono cooperare affinché le risorse siano usate in modo economico, efficiente ed efficace. I metodi di esecuzione e le forme di gestione seguono il quadro del regolamento finanziario UE, con adattamenti per la natura dello strumento.
Gli articoli 16 e 18 disciplinano gli agenti finanziari. Il contabile dell’11° FES è quello della Commissione; deve predisporre il piano contabile delle operazioni. L’articolo 17 prevede un ruolo operativo rilevante dell’ordinatore competente della Commissione e dell’ordinatore nazionale, regionale, intra-ACP o territoriale; se quest’ultimo non opera o non può operare, la Commissione può sostituirlo temporaneamente in regime di gestione indiretta, con possibilità di compensazione finanziaria per l’onere amministrativo aggiuntivo.
Contributi degli Stati membri e gestione della tesoreria
Il meccanismo dei contributi è disciplinato dagli articoli 19-22. La Commissione propone il massimale e gli importi annuali e delle frazioni nei tempi prefissati; il Consiglio decide e gli Stati membri versano in tre rate. Le scadenze sono rigorose: prima proposta entro il 15 ottobre dell’anno n, prima frazione entro il 21 gennaio dell’anno n+1; seconda proposta entro il 15 giugno dell’anno n+1 con pagamento entro 21 giorni dalla decisione; terza proposta entro il 10 ottobre dell’anno n+1 con pagamento entro 21 giorni dalla decisione.
I contributi della componente gestita dalla Commissione sono accreditati su conti speciali nazionali intestati alla Commissione europea - Fondo europeo di sviluppo, senza spese o interessi; la disciplina affronta anche il caso degli interessi negativi. Per la parte destinata al Fondo investimenti, i contributi sono versati alla BEI. Se i contributi non vengono versati nei termini, maturano interessi di mora al tasso BCE maggiorato di 2 punti e aumentato dello 0,25% per ogni mese di ritardo. L’articolo 23 regola inoltre i recuperi e consente una decisione della Commissione costituente titolo esecutivo.
Spesa, impegni e pagamenti
Prima dell’impegno della spesa deve essere adottata una decisione di finanziamento della Commissione (articolo 24). Il regolamento allinea la disciplina degli impegni e dei pagamenti al regolamento finanziario generale, ma consente proroghe dei termini nei casi di gestione indiretta con Stati ACP o PTOM, quando ciò sia giustificato e accettato dall’ordinatore competente. Sono previsti il possibile disimpegno dei saldi non eseguiti allo spirare dei termini prorogati e la sospensione dei termini per determinate misure adottate ai sensi dell’accordo ACP-UE.
L’articolo 25 stabilisce che, in via generale, i pagamenti della Commissione seguono l’articolo 116 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046; in gestione indiretta le convenzioni di finanziamento devono assicurare la cooperazione tempestiva dell’amministrazione aggiudicatrice. I pagamenti di cui la Commissione è responsabile sono imputati alla dotazione corrispondente e, in mancanza, ai conti dell’accordo interno.
Conti, trasparenza e controllo
Gli articoli 38-44 forniscono un sistema di rendicontazione articolato. I conti annuali comprendono stati finanziari e relazione sull’esecuzione finanziaria; i conti provvisori sono trasmessi alla Corte dei conti entro il 31 marzo e i conti definitivi entro il 31 luglio all’istituzione e al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale è fissata al 15 novembre con la dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti.
La relazione sull’esecuzione finanziaria, preparata dall’ordinatore competente, deve offrire un quadro fedele delle entrate e delle spese e includere una tabella sull’evoluzione delle dotazioni e una tabella di impegni, fondi assegnati e pagamenti. La contabilità di bilancio deve consentire il tracciamento dettagliato dell’esecuzione, compresi crediti accertati e recuperi; i documenti contabili vanno conservati per cinque anni dalla decisione di discarico relativa all’esercizio di chiusura dell’impegno.
La Corte dei conti esercita il controllo esterno sulle operazioni gestite dalla Commissione, tenendo conto dei trattati, dell’accordo ACP-UE, della decisione 2013/755/UE, dell’accordo interno e degli atti applicativi. Il discarico riguarda i conti dell’11° FES, con esclusione della parte BEI prevista dall’articolo 51.
Fondo investimenti e ruolo della BEI
La parte seconda è dedicata al Fondo investimenti. La BEI ne gestisce le operazioni per conto dell’Unione, inclusi abbuoni di interesse e assistenza tecnica, senza che ciò generi obblighi o responsabilità per la Commissione. Ogni anno la BEI trasmette le sue previsioni di impegni e pagamenti e informa periodicamente la Commissione sull’attuazione dei progetti.
I contributi destinati al Fondo investimenti sono versati dagli Stati membri alla BEI su un conto speciale, senza costi per il beneficiario. La data di riferimento finale del protocollo finanziario è fissata al 31 dicembre 2030; i proventi maturati sui saldi creditori possono essere integrati nel Fondo investimenti e presi in considerazione nelle richieste di contributi. La BEI è remunerata per coprire integralmente i costi di gestione, secondo decisione del Consiglio e convenzione di gestione.
La BEI tiene la contabilità del Fondo investimenti secondo norme ispirate agli standard contabili internazionali e trasmette ogni anno al Consiglio e alla Commissione una relazione di esecuzione e gli stati finanziari. L’audit esterno e il discarico seguono le procedure applicate dalla BEI ai mandati di gestione affidati da terzi, con controllo della Corte dei conti disciplinato dall’accordo tripartito.
Disposizioni transitorie e finali
Le disposizioni transitorie disciplinano il trasferimento all’11° FES delle rimanenze dei precedenti FES e delle entrate da interessi, nonché l’impatto degli importi non impegnati o disimpegnati sui contributi degli Stati membri. Il regolamento si applica anche alle operazioni finanziate con i precedenti FES, ma non al loro Fondo investimenti.
Infine, il regolamento abroga il regolamento (UE) 2015/323 e entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e rapporto con il regolamento finanziario UE
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina l’esecuzione finanziaria delle risorse dell’11° FES e la presentazione e revisione dei conti. L’articolo 2 prevede un rinvio dinamico al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 solo per le disposizioni pertinenti all’11° FES, escludendo le norme procedurali non compatibili; i riferimenti interni del regolamento finanziario UE non rendono automaticamente applicabili le disposizioni richiamate indirettamente.
Definizioni e adattamenti terminologici
L’articolo 3 richiama, in via generale, le definizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e adatta alcuni termini: "stanziamenti" e "stanziamenti operativi" indicano le risorse dell’11° FES; "atto di base" può essere l’accordo interno, la decisione 2013/755/UE o il regolamento (UE) 2015/322; "bilancio" corrisponde all’11° FES; "paese terzo" include qualsiasi paese o territorio partner nell’ambito geografico del Fondo.
Principi finanziari di base
L’articolo 4 enuncia i principi di unità e verità del bilancio, unità di conto, universalità, specializzazione, sana gestione finanziaria e performance, trasparenza. È previsto un esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre, ma l’11° FES non è soggetto al principio di annualità per la sua natura pluriennale. Gli articoli 5-11 disciplinano, rispettivamente, unità e verità del bilancio, unità di conto, universalità, entrate con destinazione specifica, specializzazione, sana gestione finanziaria e trasparenza.
Entrate con destinazione specifica e divieto di prestiti
L’articolo 8 individua come entrate con destinazione specifica i contributi finanziari di Stati membri, paesi terzi, agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, e organizzazioni internazionali per progetti o programmi di aiuti esterni; liberalità, donazioni, legati, recuperi, rimborsi e proventi di strumenti finanziari o garanzie di bilancio, nonché successivi rimborsi fiscali. Le entrate vincolate sono rese automaticamente disponibili al momento della riscossione, con una disciplina specifica per i contributi espressi in euro. L’articolo 7, paragrafo 3, esclude che l’Unione possa accendere prestiti nell’ambito dell’11° FES.
Specializzazione delle risorse per ACP e PTOM
L’articolo 9 stabilisce che le risorse dell’11° FES sono stanziate per scopi specifici, per Stato ACP o PTOM e in base ai principali strumenti di cooperazione. Per gli Stati ACP, l’assegnazione segue il protocollo finanziario dell’allegato Ic dell’accordo di partenariato ACP-UE, l’accordo interno e il regolamento (UE) 2015/322, tenendo conto delle spese di supporto alla programmazione ed esecuzione. Per i PTOM, l’assegnazione si fonda sulla parte quarta e sull’allegato II della decisione 2013/755/UE, inclusi la riserva non assegnata e le risorse per studi e assistenza tecnica.
Esecuzione, responsabilità della Commissione e metodi di gestione
L’articolo 14 attribuisce alla Commissione la responsabilità di esecuzione delle entrate e spese dell’11° FES entro i limiti delle risorse e nel rispetto dell’accordo di partenariato ACP-UE, della decisione 2013/755/UE, della parte prima e terza del regolamento. Gli Stati membri cooperano per assicurare la sana gestione finanziaria. L’articolo 15 rinvia alle regole sul metodi di esecuzione del regolamento finanziario UE.
Agenti finanziari, ordinatore e contabile
Gli articoli 16 e 18 disciplinano ordinatore e contabile, allineandoli al regime del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il contabile dell’11° FES è il contabile della Commissione e adotta il piano contabile previa consultazione dell’ordinatore competente. L’articolo 17 prevede che la relazione annuale di attività riporti, per dotazione e area geografica, gli importi di impegni, fondi assegnati e pagamenti; se l’ordinatore nazionale, regionale, intra-ACP o territoriale non svolge i propri compiti, può essere temporaneamente sostituito dall’ordinatore della Commissione, che può ottenere una compensazione finanziaria a carico delle risorse assegnate.
Contributi annuali degli Stati membri
L’articolo 19 disciplina la fissazione del massimale del contributo annuo per l’anno n+2, dell’importo annuo per l’anno n+1 e il versamento in tre frazioni. La Commissione presenta la prima proposta entro il 15 ottobre dell’anno n; il Consiglio decide entro il 15 novembre; la prima frazione è versata entro il 21 gennaio dell’anno n+1. Una seconda proposta è presentata entro il 15 giugno dell’anno n+1, con decisione del Consiglio entro 21 giorni e pagamento della seconda frazione entro 21 giorni dalla decisione; una terza proposta è presentata entro il 10 ottobre dell’anno n+1, con medesima scansione. Le frazioni sono proporzionali ai contributi degli Stati membri e la somma delle frazioni non può superare l’importo annuo né il massimale stabilito.
Versamento, interessi e recuperi sui contributi
L’articolo 20 dispone che i contributi sono espressi e versati in euro; la parte gestita dalla Commissione è accreditata su conti speciali nazionali senza spese o interessi, con regole specifiche sugli interessi negativi. La parte destinata al Fondo investimenti è versata alla BEI. L’articolo 21 prevede interessi di mora sui contributi non versati entro i termini, applicando il tasso BCE sulle principali operazioni di rifinanziamento aumentato di 2 punti e ulteriormente dello 0,25% per ogni mese di ritardo. L’articolo 23 disciplina altre operazioni di entrata e il recupero mediante decisione della Commissione costituente titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 299 TFUE.
Impegni, pagamenti e termini di esecuzione
L’articolo 24 richiede che l’impegno della spesa sia preceduto da una decisione di finanziamento della Commissione. Gli impegni giuridici che attuano l’azione possono essere conclusi oltre il termine ordinario di tre anni dalla convenzione di finanziamento con gli Stati ACP e PTOM; in gestione indiretta con tali soggetti l’ordinatore competente può prorogare, se giustificato, anche il termine di due anni e quello di tre anni previsti dal regolamento finanziario UE. Alla scadenza dei termini prorogati i saldi non eseguiti sono disimpegnati, salvo sospensione per misure adottate ai sensi degli articoli 96 e 97 dell’accordo di partenariato ACP-UE. L’articolo 25 disciplina i termini di pagamento e l’imputazione dei pagamenti sui fondi della relativa dotazione o, in mancanza, sui conti dell’accordo interno.
Conti, rendicontazione e audit della Commissione
Gli articoli 38-44 regolano i conti annuali, la relazione sull’esecuzione finanziaria, il monitoraggio, la contabilità di bilancio, l’audit esterno e il discarico. I conti includono stati finanziari e relazione sull’esecuzione; i conti provvisori sono trasmessi alla Corte dei conti entro il 31 marzo, le osservazioni arrivano entro il 15 giugno, i conti definitivi sono approvati e trasmessi entro il 31 luglio e pubblicati entro il 15 novembre con la dichiarazione di affidabilità. Il discarico riguarda le operazioni gestite dalla Commissione e viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
Fondo investimenti e ruolo della BEI
Gli articoli 45-52 disciplinano il Fondo investimenti. La BEI lo gestisce per conto dell’Unione, compresi abbuoni di interesse e assistenza tecnica; le altre operazioni finanziate con risorse proprie della BEI possono essere gestite connessamente. I contributi destinati al Fondo investimenti sono versati alla BEI su conto speciale, con data finale del protocollo finanziario fissata al 31 dicembre 2030. La BEI è remunerata per coprire integralmente i costi di gestione; la Commissione e la BEI concludono una convenzione di gestione, e la BEI informa periodicamente la Commissione su operazioni, contributi, impegni, contratti e pagamenti. La BEI tiene la contabilità del Fondo investimenti e trasmette annualmente stati finanziari e relazione di gestione; la revisione della Corte dei conti avviene secondo l’accordo tripartito.
Disposizioni transitorie sui precedenti FES
Gli articoli 53-57 regolano il trasferimento delle rimanenze e delle entrate dei precedenti FES all’11° FES, inclusi gli interessi sulle risorse e le somme non impegnate o disimpegnate che riducono i contributi degli Stati membri salvo decisione contraria unanime del Consiglio. Il regolamento si applica anche a operazioni finanziate con i precedenti FES, nei limiti degli impegni giuridici esistenti, ma non al Fondo investimenti dei precedenti FES. La procedura di contribuzione si applica per la prima volta ai contributi dell’anno n+2 se l’accordo interno entra in vigore tra il 1° ottobre dell’anno n e il 30 settembre dell’anno n+1.
Abrogazione ed entrata in vigore
L’articolo 58 abroga il regolamento (UE) 2015/323 e dispone che i riferimenti ad esso si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza allegata. L’articolo 59 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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