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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1878

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1878 della Commissione, del 26 novembre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Scrumbie de Dunăre afumată» (IGP)

Normativa europea32018R1878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione «Scrumbie de Dunăre afumată» come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro dell’Unione. La decisione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Romania e l’assenza di notifiche di opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto individua anche la classe merceologica del prodotto e stabilisce l’entrata in vigore e l’applicabilità diretta negli Stati membri.

Iscrizione della denominazione «Scrumbie de Dunăre afumată» nel registro delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica protetta «Scrumbie de Dunăre afumată» e, conseguentemente, al prodotto alimentare che essa identifica: un prodotto della classe 1.7, ossia pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati, ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione della denominazione «Scrumbie de Dunăre afumată» (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1878 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. In assenza di opposizioni dopo la pubblicazione della domanda presentata dalla Romania, la Commissione dispone l’iscrizione della denominazione nel registro europeo delle indicazioni geografiche protette.

Ambito della registrazione

La denominazione registrata è «Scrumbie de Dunăre afumată» e qualifica un prodotto della classe 1.7, relativa a pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati, secondo la classificazione richiamata dall’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento non contiene ulteriori specificazioni tecniche sul disciplinare, limitandosi all’atto formale di registrazione.

Presupposti e iter procedurale

La Commissione richiama due passaggi essenziali della procedura: la pubblicazione della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e l’assenza di una dichiarazione di opposizione notificata entro i termini dell’articolo 51 dello stesso regolamento. Tali circostanze giustificano l’adozione del regolamento di esecuzione e la registrazione della denominazione.

Effetti giuridici e decorrenza

L’atto stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, producendo così effetti uniformi nell’intero territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

La denominazione «Scrumbie de Dunăre afumată» è registrata come IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto appartenente alla classe 1.7: pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati, secondo l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La domanda di registrazione presentata dalla Romania era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la registrazione è stata disposta.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichediritto agroalimentareregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Testo integrale

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