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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1911

Regolamento (UE) 2018/1911 del Consiglio, del 26 novembre 2018, che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento amplia il perimetro del regolamento (UE) 2015/1588, che consente alla Commissione di esentare talune categorie di aiuti di Stato dall'obbligo di notifica. In particolare, aggiunge due nuove categorie: i finanziamenti collegati a strumenti finanziari o garanzie di bilancio dell'UE a gestione centralizzata e i progetti sostenuti da programmi di cooperazione territoriale europea. La modifica si fonda sull'idea che, a determinate condizioni, tali aiuti producano effetti limitati sulla concorrenza e siano compatibili con il mercato interno.

Modifica il regolamento (UE) 2015/1588 estendendo le categorie di aiuti di Stato orizzontali esentabili dall'obbligo di notifica a nuovi finanziamenti collegati a strumenti finanziari/garanzie UE a gestione centralizzata e a progetti di cooperazione territoriale europea.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e, per effetto del richiamo al SEE, anche nel contesto rilevante per lo Spazio economico europeo. Riguarda le categorie di aiuti di Stato che la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato interno ed esentate dalla notifica preventiva ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE, limitatamente ai nuovi casi aggiunti al regolamento (UE) 2015/1588: finanziamenti erogati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio dell'UE a gestione centralizzata, quando l'aiuto è concesso come finanziamento aggiuntivo con risorse statali, e progetti sostenuti da programmi di cooperazione territoriale europea dell'UE. Non disciplina in generale tutti gli aiuti di Stato, ma solo l'estensione di una deroga già prevista per determinate categorie orizzontali.

Regolamento (UE) 2018/1911 del Consiglio

Il regolamento interviene sul quadro degli aiuti di Stato orizzontali disciplinato dal regolamento (UE) 2015/1588, ampliando le ipotesi nelle quali la Commissione può esentare talune categorie di aiuti dall'obbligo di notifica preventiva. La modifica si inserisce nella logica dell'articolo 109 TFUE e si fonda sulla valutazione secondo cui le nuove categorie introdotte presentano, a determinate condizioni, effetti limitati sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

Contesto e finalità

Il regolamento (UE) 2015/1588 autorizza la Commissione a dichiarare compatibili con il mercato interno, mediante regolamenti, determinate categorie di aiuti di Stato, dispensandole dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Il presente atto amplia tale meccanismo a due ambiti ritenuti meritevoli di trattamento semplificato: i finanziamenti collegati agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio dell'UE a gestione centralizzata, e i progetti di cooperazione territoriale europea.

Finanziamenti tramite strumenti finanziari o garanzie di bilancio UE a gestione centralizzata

Il regolamento aggiunge tra le categorie esentabili i finanziamenti erogati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio dell'UE a gestione centralizzata, oppure sostenuti da tali strumenti, quando l'aiuto è concesso sotto forma di finanziamento aggiuntivo fornito mediante risorse statali. La ratio indicata nei considerando è che tali misure, in quanto conformi alle condizioni applicabili agli strumenti o alle garanzie dell'Unione, non determinano in linea di massima distorsioni significative della concorrenza e consentono di definire condizioni di compatibilità precise.

Progetti sostenuti da programmi di cooperazione territoriale europea

Viene altresì introdotta la categoria dei progetti sostenuti da programmi di cooperazione territoriale europea dell'UE. Il legislatore richiama la rilevanza di tale cooperazione quale priorità della politica di coesione e osserva che gli aiuti a favore di questi progetti producono normalmente effetti limitati sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, rendendo possibile una disciplina di compatibilità chiara.

Ambito normativo della modifica

L'atto non disciplina ex novo il regime generale degli aiuti di Stato, ma si limita a modificare il regolamento (UE) 2015/1588, estendendone il campo di applicazione. Ne deriva che, per le nuove categorie introdotte, la Commissione può adottare regolamenti di esenzione dalla notifica alle condizioni che verranno stabilite nell'ambito del sistema degli aiuti di Stato orizzontali.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per operatori pubblici e privati, ciò rileva soprattutto ai fini della qualificazione dei contributi e delle misure di sostegno connesse a programmi e strumenti UE a gestione centralizzata, nonché ai fini della verifica dell'eventuale necessità di notifica alla Commissione.

Disposizioni principali

Estensione delle categorie di aiuti esentabili dalla notifica

All'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2015/1588 sono inseriti i punti xv) e xvi). Il nuovo punto xv) riguarda i finanziamenti erogati mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio dell'UE a gestione centralizzata, oppure da essi sostenuti, quando l'aiuto è concesso come finanziamento aggiuntivo mediante risorse statali. Il nuovo punto xvi) riguarda i progetti sostenuti da programmi di cooperazione territoriale europea dell'UE.

Finalità della modifica

La modifica mira ad abilitare la Commissione a dichiarare compatibili con il mercato interno, e quindi esentate dalla notifica ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE, due ulteriori categorie di aiuti che, secondo l'esperienza della Commissione, presentano impatti limitati sulla concorrenza e sugli scambi.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statomercato internocohesione economica e territorialepolitica di coesionecooperazione territoriale europea

Testo integrale

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