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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1848

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1848 della Commissione, del 26 novembre 2018, sul rimborso, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stanziamenti riportati dall'esercizio 2018

Normativa europea32018R1848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per ciascuno Stato membro, gli importi degli stanziamenti FEAGA riportati dall’esercizio 2018 che possono essere rimborsati ai beneficiari finali nell’esercizio 2019. Esso attua il meccanismo previsto dall’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, collegandolo al riporto degli stanziamenti non impegnati disciplinato dal regolamento finanziario UE/Euratom 2018/1046. Fissa inoltre una data-limite di ammissibilità delle spese nazionali, richiedendo che il rimborso ai beneficiari sia effettuato entro il 16 ottobre 2019. Il regolamento si applica dal 1° dicembre 2018 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Disciplina il rimborso agli Stati membri, per l’esercizio 2019, degli stanziamenti FEAGA riportati dall’esercizio 2018 ai beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento della disciplina finanziaria.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, indirettamente, ai beneficiari finali dei pagamenti diretti della PAC soggetti al tasso di adattamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, limitatamente agli stanziamenti non impegnati relativi ad azioni finanziate dal FEAGA e riportati dall’esercizio 2018 all’esercizio successivo. Il rimborso riguarda solo gli Stati membri nei quali la disciplina finanziaria è stata applicata nell’esercizio precedente; per l’esercizio 2018 la disciplina finanziaria non si applica in Croazia. Per la Romania, alla data del regolamento, non è reso disponibile alcun importo per il rimborso. Le spese nazionali sono ammissibili al finanziamento UE solo se gli importi sono stati versati ai beneficiari entro il 16 ottobre 2019.

Rimborso degli stanziamenti FEAGA riportati dall’esercizio 2018

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1848 della Commissione disciplina il rimborso agli Stati membri degli stanziamenti non impegnati del FEAGA riportati dall’esercizio 2018 all’esercizio successivo, da destinare ai beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento della disciplina finanziaria. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell’articolo 26, paragrafi 5, 6 e 7, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e tiene conto delle regole di riporto degli stanziamenti previste dal regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama che gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni finanziate dal FEAGA possono essere riportati all’esercizio successivo entro i limiti previsti dal regolamento finanziario, cioè nel limite del 2% degli stanziamenti iniziali votati e dell’importo dell’adattamento dei pagamenti diretti applicato nell’esercizio precedente. Il rimborso agli Stati membri riguarda i beneficiari finali ai quali, nell’esercizio di riferimento, è stato applicato il tasso di adattamento; ciò vale solo negli Stati membri nei quali la disciplina finanziaria è stata effettivamente applicata.

Determinazione degli importi rimborsabili

L’articolo 1 rinvia all’allegato, nel quale sono indicati gli importi disponibili per il rimborso per ciascuno Stato membro. Gli importi riportati sono destinati a finanziare il rimborso ai beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell’esercizio 2019. Il regolamento precisa che tali importi dipendono dalla decisione di riporto della Commissione adottata ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Tra i criteri indicati nei considerando, la Commissione segnala che, nel calcolo degli importi da rimborsare, occorre tenere conto anche delle somme della riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 che non sono state rese disponibili per misure di crisi entro la fine dell’esercizio. Viene inoltre evidenziato che la riserva di crisi non è stata utilizzata nell’esercizio finanziario 2018.

Limiti e casistiche particolari

I considerando chiariscono che il rimborso deve rimanere proporzionato rispetto all’importo dell’adattamento della disciplina finanziaria. Per questo motivo la Commissione determina gli importi disponibili per gli Stati membri. Per la Romania, tuttavia, vengono richiesti ulteriori chiarimenti in relazione alla soglia di 2 000 EUR applicabile alla disciplina finanziaria ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013; fino a tale chiarimento, nessun importo viene messo a disposizione.

È inoltre precisato che nell’esercizio 2018 la disciplina finanziaria non si applica in Croazia ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Ammissibilità delle spese nazionali e termine di pagamento

L’articolo 2 introduce una condizione temporale precisa: le spese sostenute dagli Stati membri per il rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento dell’Unione soltanto se gli importi sono stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2019. La norma è rilevante per la gestione finanziaria nazionale, perché collega la possibilità di ottenere il cofinanziamento/finanziamento UE al rispetto di una scadenza per il pagamento effettivo ai beneficiari.

Entrata in vigore, applicazione e effetto diretto

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° dicembre 2018. La Commissione motiva l’applicazione anticipata rispetto alla pubblicazione con l’esigenza di evitare agli Stati membri il versamento di un pagamento supplementare per il rimborso. Il testo precisa anche che gli importi stabiliti sono definitivi, pur restando fatte salve eventuali riduzioni ex articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, correzioni connesse alla decisione sui pagamenti mensili di ottobre 2018, deduzioni o pagamenti supplementari ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 3 e 4, dello stesso regolamento, e decisioni adottate nell’ambito della liquidazione dei conti.

Allegato: ripartizione per Stato membro

L’allegato contiene la ripartizione puntuale degli importi disponibili per il rimborso degli stanziamenti riportati, in euro, per ciascuno Stato membro. Tra gli importi più rilevanti figurano Francia, Germania, Spagna, Italia e Regno Unito; il regolamento rende quindi operativo il meccanismo in modo differenziato per ciascuna amministrazione nazionale interessata.

Disposizioni principali

Determinazione degli importi riportati e rimborsabili

L’articolo 1 rinvia all’allegato per l’elenco degli importi degli stanziamenti che saranno riportati dall’esercizio 2018, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, primo comma, lettera d), e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e resi disponibili agli Stati membri per il rimborso dei beneficiari finali soggetti al tasso di adattamento nell’esercizio 2019. Il medesimo articolo precisa che tali importi sono oggetto della decisione di riporto della Commissione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Ammissibilità delle spese degli Stati membri

L’articolo 2 prevede che le spese degli Stati membri relative al rimborso degli stanziamenti riportati sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se i relativi importi sono stati versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2019.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° dicembre 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Criteri di fondo del meccanismo di rimborso

I considerando chiariscono che il riporto degli stanziamenti non impegnati FEAGA è limitato al 2% degli stanziamenti iniziali votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e all’importo dell’adattamento dei pagamenti diretti applicato nell’esercizio precedente. Il rimborso riguarda soltanto i beneficiari finali nei paesi in cui è stata applicata la disciplina finanziaria; inoltre, nella determinazione degli importi da rimborsare occorre tenere conto della riserva per le crisi nel settore agricolo non utilizzata entro la fine dell’esercizio. Per la Romania, per ragioni di chiarimento sull’applicazione della soglia di 2 000 EUR della disciplina finanziaria, nessun importo è messo a disposizione in questa fase.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefinanziamento del bilancio uepagamenti direttigestione finanziariafondo europeo agricolo di garanzia

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