Regolamento (UE) 2018/1847
Regolamento (UE) 2018/1847 della Commissione, del 26 novembre 2018, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le condizioni d’uso del conservante o-phenylphenol nell’allegato V del regolamento cosmetici, recependo i pareri del CSSC sulla sua sicurezza. Riduce il limite massimo per i prodotti da non sciacquare allo 0,15% e conferma lo 0,2% per i prodotti da sciacquare, imponendo inoltre l’avvertenza di evitare il contatto con gli occhi. Contestualmente, vieta l’uso come conservanti di sodium o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate e MEA o-phenylphenate nei prodotti cosmetici.
Modifica dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, con revisione delle condizioni d'uso del conservante o-phenylphenol e soppressione dell'autorizzazione per alcuni suoi sali.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici immessi sul mercato o messi a disposizione sul mercato dell'Unione europea che contengono bifenil-2-olo (o-phenylphenol) e, per il divieto, i suoi sali indicati nel testo (sodium 2-biphenylate, potassium 2-biphenylate, 2-aminoethan-1-ol; 2-phenylphenol). Rileva per fabbricanti, importatori e altri operatori del settore cosmetico tenuti a conformare formulazioni, etichettatura e commercializzazione alle nuove condizioni. Le nuove condizioni si applicano dal 17 giugno 2019 per l’immissione sul mercato e dal 17 settembre 2019 per la messa a disposizione sul mercato; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri.
Modifica delle condizioni d’uso dell’o-phenylphenol nei cosmetici
Il regolamento (UE) 2018/1847 della Commissione modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, aggiornando la disciplina del conservante o-phenylphenol alla luce dei pareri del CSSC. L’intervento nasce dalle valutazioni scientifiche sulla sicurezza della sostanza e dei suoi sali, con l’obiettivo di garantire un livello adeguato di tutela della salute dei consumatori.
Base scientifica dell’intervento
La Commissione richiama il parere del CSSC del 25 giugno 2015, rivisto il 15 dicembre 2015, secondo cui l’o-phenylphenol è sicuro fino allo 0,15% nei prodotti cosmetici da non sciacquare e fino allo 0,2% nei prodotti da sciacquare; il Comitato ha inoltre evidenziato un possibile rischio di danni alla vista. Successivamente, nell’addendum del 21-22 febbraio 2018, il CSSC ha precisato che tali conclusioni non possono essere automaticamente estese a sodium o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate e MEA o-phenylphenate, per i quali non può escludersi un rischio per la salute umana a causa di una maggiore penetrazione cutanea.
Nuove condizioni per il bifenil-2-olo (o-phenylphenol)
Il nuovo testo dell’allegato V consente l’uso del bifenil-2-olo come conservante con le seguenti condizioni:
- prodotti da sciacquare: concentrazione massima dello 0,2% (in fenolo);
- prodotti da non sciacquare: concentrazione massima dello 0,15% (in fenolo). È inoltre prescritto che vada evitato il contatto con gli occhi.
Divieto per alcuni sali dell’o-phenylphenol
Il regolamento esclude l’uso come conservanti di sodium 2-biphenylate, potassium 2-biphenylate e 2-aminoethan-1-ol; 2-phenylphenol nei prodotti cosmetici. La formulazione del testo allegato, come riportata nella Gazzetta ufficiale, comporta che tali sostanze non possano essere commercializzate come conservanti nei prodotti cosmetici non conformi alle nuove prescrizioni.
Termini di applicazione e disciplina transitoria
L’articolo 2 stabilisce due momenti distinti:
- dal 17 giugno 2019 non possono essere immessi sul mercato dell’Unione i prodotti cosmetici contenenti bifenil-2-olo o i sali indicati che non rispettino le condizioni del regolamento;
- dal 17 settembre 2019 gli stessi prodotti non possono più essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione. L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che l’articolo 1 si applichi dal 17 giugno 2019. La Commissione segnala espressamente la necessità di un periodo ragionevole per l’adeguamento delle formulazioni e per il ritiro dei prodotti non conformi.
Portata pratica per gli operatori del settore
Per gli operatori cosmetici, la misura impone una verifica delle formulazioni contenenti o-phenylphenol e dei relativi sali, con conseguente adeguamento dei dossier tecnici, delle concentrazioni impiegate e della conformità dei prodotti già immessi sul mercato. Dal punto di vista operativo, il regolamento rileva soprattutto per fabbricanti, importatori e distributori che devono assicurare, entro le scadenze previste, che sul mercato circolino solo prodotti conformi alla nuova disciplina europea.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato V del regolamento cosmetici
L’articolo 1 sostituisce il testo del numero d’ordine 7 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009. La modifica riguarda la sostanza bifenil-2-olo (biphenyl-2-ol, o-phenylphenol), identificata con CAS 90-43-7 e CE 201-993-5, e le relative condizioni di impiego come conservante.
Nuovi limiti di concentrazione e avvertenza
Per i prodotti da sciacquare è consentita una concentrazione massima dello 0,2% (in fenolo); per i prodotti da non sciacquare il limite è dello 0,15% (in fenolo). È inserita l’indicazione d’uso "Evitare il contatto con gli occhi".
Divieto per alcuni sali dell’o-phenylphenol
L’articolo 2, paragrafo 2, prevede che dal 17 giugno 2019 non possano essere immessi sul mercato dell’Unione prodotti cosmetici contenenti sodium 2-biphenylate, potassium 2-biphenylate o 2-aminoethan-1-ol; 2-phenylphenol come conservanti; la stessa limitazione vale per la messa a disposizione sul mercato dal 17 settembre 2019.
Termini di applicazione e fase transitoria
Dal 17 giugno 2019 è vietata l’immissione sul mercato dei prodotti non conformi; dal 17 settembre 2019 è vietata anche la loro messa a disposizione sul mercato. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, mentre l’articolo 1 si applica dal 17 giugno 2019, consentendo al settore un periodo transitorio per adeguare formulazioni e ritiro dei prodotti non conformi.
Base scientifica e motivazione della modifica
La modifica si fonda sui pareri del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC): il parere del 25 giugno 2015, con revisione del 15 dicembre 2015, ha ritenuto non sicuro lo 0,2% nei prodotti da non sciacquare ma sicuro lo 0,15%, e sicuro lo 0,2% nei prodotti da sciacquare; l’addendum del 21-22 febbraio 2018 ha escluso che tali conclusioni possano estendersi ai sali sodium o-phenylphenate, potassium o-phenylphenate e MEA o-phenylphenate, per i quali non può escludersi un rischio per la salute umana.
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