Cassazione Civile, Ordinanza n. 12991/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto notarile con cui il contribuente, divenuto proprietario di un terreno per successione ereditaria, ha costituito e ceduto a titolo oneroso a una società il diritto di superficie sul fondo per consentire l’installazione e il mantenimento di un impianto fotovoltaico per venti anni, percependo un corrispettivo rateizzato. L’Agenzia delle Entrate ha qualificato le somme come redditi diversi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere ex art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. 917/1986, recuperando a tassazione IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi. Il contribuente ha impugnato l’avviso sostenendo che la costituzione/cessione del diritto di superficie su terreno agricolo non integra un’obbligazione di fare, non fare o permettere e che, essendo il bene pervenuto per successione, la plusvalenza non era imponibile. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva ribaltato l’esito, ritenendo applicabile la lett. l) per assenza di costo fiscalmente rilevante e perché il concedente aveva semplicemente permesso l’utilizzo del terreno. In cassazione il contribuente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. 917/1986, lamentando l’erronea tassazione del corrispettivo come reddito diverso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando il terreno è agricolo e pervenuto al contribuente per successione ereditaria, il corrispettivo derivante dalla costituzione/cessione onerosa del diritto di superficie non è tassabile né ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), né ai sensi della lett. l) del TUIR. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente e annullando l’avviso di accertamento. Ha inoltre condannato l’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità e compensato quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare la violazione di legge.
art. 41-bis d.P.R. 600/1973
È la base dell’avviso di accertamento notificato dall’Amministrazione finanziaria.
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986
La Corte esclude che il corrispettivo rientri in questa categoria di redditi diversi nel caso di terreno agricolo e diritto reale di godimento costituito su bene pervenuto per successione.
art. 67, comma 1, lett. l), d.P.R. 917/1986
La Corte afferma che non è configurabile un reddito tassabile da obblighi di fare, non fare o permettere quando il rapporto riguarda la cessione/costituzione di un diritto reale di superficie su terreno agricolo.
art. 9, comma 5, d.P.R. 917/1986
La disposizione di equiparazione dei trasferimenti di diritti reali di godimento alle cessioni a titolo oneroso non consente di ricondurre automaticamente la concessione del diritto di superficie agli obblighi di permettere di cui alla lett. l.
art. 953 c.c.
La previsione del diritto di superficie a termine conferma che la temporaneità non ne muta la natura reale.
Massime di principio
- La cessione o costituzione onerosa del diritto di superficie su un terreno agricolo, anche se a termine e finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, non integra di per sé un reddito diverso derivante da obblighi di fare, non fare o permettere.
- L’equiparazione fiscale dei diritti reali di godimento alla cessione del diritto di proprietà non autorizza a trattare come obbligazione personale di permettere ciò che, sul piano civilistico, è un diritto reale.
- Per i terreni agricoli pervenuti per successione ereditaria, il corrispettivo della costituzione del diritto di superficie non è imponibile come plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. b), TUIR secondo l’orientamento richiamato dalla Corte.
- La temporaneità del diritto di superficie non ne altera la natura di diritto reale e non basta, da sola, a trasformarne il corrispettivo in reddito tassabile come prestazione di permettere.
- Quando la questione è di puro diritto e i fatti rilevanti sono pacifici, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio.
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