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Sentenza

Sentenza del 10/04/2015 n. 7229 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI - Disciplina introdotta dal d.l. n. 258 del 2006 - Applicabilità ai fini dell'ammissibilità delle istanze proposte prima della sua entrata in vigore - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell'IVA versata negli anni 2000-2003 per l'acquisto e la manutenzione di autoveicoli aziendali, IVA non detratta in applicazione dell'art. 19-bis.1, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633/1972. Tale limitazione era stata dichiarata incompatibile con la normativa comunitaria dalla Corte di giustizia nella causa C-228/05. L'Agenzia contestava il riconoscimento del rimborso, sostenendo, tra l'altro, che la società avrebbe dovuto rispettare le formalità introdotte dal d.l. n. 258/2006 e che le richieste relative agli anni 2000 e 2001 fossero decadute.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo dell'Agenzia, ritenendo che la pronuncia della Corte di giustizia avesse natura dichiarativa ed efficacia ex tunc: il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso decorreva quindi dal versamento dell'imposta, non dalla successiva pronuncia europea. Poiché l'istanza era stata presentata il 21 aprile 2005, i rimborsi relativi agli anni 2000 e 2001 erano ormai decaduti. Sono stati invece respinti il primo e il terzo motivo dell'Agenzia e dichiarato inammissibile il secondo: le formalità del d.l. n. 258/2006 non avevano carattere costitutivo e non potevano essere applicate per rendere improcedibili domande e giudizi già pendenti. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente agli anni 2000 e 2001, con rigetto della domanda per tali annualità; le spese sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai beni e servizi impiegati per operazioni soggette a imposta

    La norma costituisce il fondamento sostanziale del diritto alla detrazione e, in caso di illegittima limitazione nazionale, del corrispondente diritto al rimborso.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19-bis.1, comma 1, lett. c)

    norma successivamente dichiarata incompatibile con la VI direttiva 388/1977 CEE

    La limitazione nazionale alla detraibilità dell'IVA sugli autoveicoli è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione e non opponibile al contribuente.

  • d.l. 15 settembre 2006, n. 258, art. 1, convertito dalla legge 10 novembre 2006, n. 278

    Resta ferma ... la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore

    La disciplina ha regolato le modalità amministrative, anche forfettarie, per il recupero dell'IVA, ma le relative formalità non hanno natura costitutiva del diritto e non determinano la perdita delle domande già proposte.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    entro il termine di decadenza biennale dal pagamento o dal giorno, se posteriore, in cui si è verificato il presupposto per la restituzione

    Il termine biennale per le istanze di rimborso non disciplinate da una procedura speciale decorre dal pagamento dell'imposta, salvo che il presupposto della restituzione si verifichi successivamente.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere

    La Corte richiama il principio secondo cui un impedimento di fatto, quale l'esistenza di una norma interna incompatibile con il diritto UE, non sospende il decorso dei termini, poiché il diritto poteva essere fatto valere mediante ricorso.

  • direttiva 77/388/CEE, art. 17

    il diritto a deduzione nasce quando la imposta deducibile diviene esigibile

    Il diritto alla detrazione nasce direttamente dalla normativa europea quando l'imposta diventa esigibile e non può essere subordinato dagli Stati membri a condizioni ulteriori incompatibili con la direttiva.

  • art. 267 TFUE

    Le sentenze interpretative della Corte di giustizia rese in via pregiudiziale hanno efficacia dichiarativa ed effetto ex tunc, salvi il giudicato e le situazioni esaurite.

  • art. 2697 c.c.

    chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento

    Il contribuente che chiede il rimborso deve provare i fatti costitutivi, inclusi l'inerenza dei beni all'attività economica, l'effettivo sostenimento dell'imposta e l'importo richiesto.

Massime di principio

  • Quando una pronuncia della Corte di giustizia dichiara incompatibile con il diritto UE una norma fiscale nazionale, il diritto del contribuente deriva dalla normativa preesistente resa nuovamente applicabile, non dalla disciplina amministrativa successiva.
  • Le formalità introdotte successivamente per ottenere rimborsi, soprattutto se prevedono procedure forfettarie o telematiche, non possono normalmente trasformarsi in condizioni costitutive del diritto né rendere improcedibili domande o giudizi già pendenti, salvo un'esplicita previsione normativa.
  • L'efficacia ex tunc della pronuncia europea non comporta automaticamente la riapertura indefinita dei termini: il termine di decadenza o prescrizione decorre, di regola, dal pagamento o dal momento in cui il diritto era concretamente esercitabile.
  • La conoscenza successiva dell'illegittimità della norma nazionale non costituisce necessariamente un impedimento giuridico all'esercizio del diritto: il contribuente può contestare la norma davanti al giudice e chiedere il rinvio pregiudiziale o la disapplicazione.
  • Il contribuente deve comunque dimostrare i presupposti sostanziali del rimborso, come l'inerenza dei beni o servizi all'attività economica, la documentazione degli acquisti e l'esatto ammontare del credito.
  • In controversie analoghe occorre verificare separatamente la spettanza sostanziale del rimborso, il rispetto dei termini decadenziali e l'eventuale applicabilità di procedure amministrative sopravvenute.

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