Cassazione Penale, Sentenza n. 15729/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione deducendo la violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato (illecita detenzione di cocaina, art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 5) in data anteriore alla sentenza di appello. Sostiene che, considerata la recidiva qualificata, il termine massimo di prescrizione doveva essere individuato in dieci anni e che tale termine era già decorso prima della sentenza di secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione sulla prescrizione relativa al capo di detenzione di hashish non potesse essere sollevata in questa sede perché la condanna su quel capo era già passata in giudicato dopo la sentenza di primo grado (non impugnata in appello) e quindi non contestabile ora. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata sulla modalità di incidenza della recidiva sul calcolo della prescrizione, ma ha escluso che ciò valga a riaprire questioni su capi irrevocabili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
comma 5 (cocaina) e comma 4 (hashish)
Norma che punisce l'illecita detenzione di sostanze stupefacenti; la Corte d'appello ha dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo alla cocaina (comma 5) eliminando il relativo trattamento sanzionatorio, confermando la condanna per il capo relativo all'hashish (comma 4).
codice penale, art. 157
La recidiva reiterata, quale circostanza speciale ad effetto, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato.
codice penale, art. 161
In presenza di atti interruttivi la recidiva può incidere anche sul calcolo del termine massimo di prescrizione.
Protocollo n. 7 CEDU, art. 4
La Corte ha richiamato che l'applicazione della recidiva al calcolo della prescrizione non comporta di per sé violazione del principio ne bis in idem o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU (cfr. Zolotoukhine c. Russia).
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu)
Consolidato orientamento secondo cui la recidiva reiterata incide sui termini prescrizionali minimi e, in presenza di atti interruttivi, anche sui termini massimi, senza ledere il divieto di ne bis in idem.
Massime di principio
- Non è possibile sollevare in Cassazione questioni relative a reati o profili che siano già divenuti irrevocabili perché non impugnati nei precedenti gradi (questione di decorso in giudicato).
- Per preservare la possibilità di contestare la prescrizione o altre questioni relative a specifici capi d'imputazione è necessario impugnare tempestivamente quei capi nei gradi di merito; altrimenti restano definitivamente giudicati.
- La recidiva qualificata o reiterata può aumentare il termine prescrizionale minimo e, se vi sono atti interruttivi, anche quello massimo; tale effetto va calcolato secondo le regole del codice penale e della giurisprudenza consolidata.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione agli atti interruttivi: solo valutando correttamente gli atti interruttivi e l'effetto della recidiva si può determinare se la prescrizione sia intervenuta prima di una determinata pronuncia.
- In caso di inammissibilità del ricorso per vizi procedurali o per mancato rispetto dei presupposti (es.: questioni non impugnate nei gradi precedenti), il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni verso la Cassa delle Ammende.
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