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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1086

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1086 della Commissione del 23 luglio 2020 che approva l’icaridina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione approva l’icaridina come principio attivo esistente per l’impiego nei biocidi del tipo di prodotto 19. L’approvazione è subordinata al rispetto di specifiche condizioni, riportate in allegato, tra cui particolari cautele nella valutazione del prodotto, attenzione ai residui negli alimenti e nei mangimi e tutela dei bambini sotto i due anni. L’atto si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e prevede un periodo di approvazione di dieci anni.

Approvazione dell’icaridina come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 (repellenti e attrattivi), con specifiche condizioni di impiego.

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 19 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, cioè ai prodotti biocidi destinati a repellenti e attrattivi che contengono icaridina come principio attivo. L’approvazione riguarda l’uso del principio attivo nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; sono previste condizioni specifiche per l’autorizzazione dei prodotti e per la valutazione di eventuali residui in alimenti o mangimi. Il regolamento non disciplina in generale altri tipi di prodotto biocida diversi dal tipo 19.

Approvazione dell’icaridina come principio attivo per biocidi di tipo 19

Il regolamento di esecuzione approva l’icaridina come principio attivo esistente ai fini del suo impiego nei biocidi del tipo di prodotto 19, cioè i repellenti e attrattivi. L’atto si colloca nell’ambito della disciplina sui biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 e tiene conto del completamento della valutazione prevista per i principi attivi esistenti, nonché del parere del comitato sui biocidi dell’ECHA.

Contesto normativo e procedurale

Il principio attivo era già incluso nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La Danimarca, quale Stato membro relatore, aveva trasmesso alla Commissione la relazione di valutazione il 14 gennaio 2011; successivamente, il 10 dicembre 2019, il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente. Il regolamento richiama inoltre l’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, evidenziando che per le sostanze con valutazione completata entro il 1o settembre 2013 continua a rilevare il quadro della direttiva 98/8/CE.

Approva­zione e durata

L’articolo 1 dispone l’approvazione dell’icaridina come principio attivo per i biocidi del tipo 19, ma solo alle condizioni e specifiche riportate nell’allegato. L’allegato fissa una durata dell’approvazione pari a dieci anni, con data di approvazione al 1o febbraio 2022 e scadenza al 31 gennaio 2032.

Dati identificativi e purezza

L’allegato riporta i riferimenti identificativi del principio attivo: denominazione comune "Icaridina", denominazione IUPAC "(RS)-sec-butyl (RS)-2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate", numero CE 423-210-8 e numero CAS 119515-38-7. È previsto un grado minimo di purezza del 97 % p/p; il testo precisa che il prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi

Le autorizzazioni dei biocidi che contengono icaridina devono rispettare tre condizioni principali:

  • nella valutazione del prodotto va prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti nella domanda di autorizzazione, se non già considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione;
  • per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi occorre verificare se sia necessario fissare nuovi LMR o modificare quelli esistenti, in conformità ai regolamenti (CE) n. 470/2009 e (CE) n. 396/2005, adottando misure adeguate di mitigazione del rischio per garantire il rispetto dei limiti applicabili;
  • alla luce dei rischi individuati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione ai bambini di età inferiore a due anni, con riferimento all’esposizione cutanea e secondaria.

Entrata in vigore ed efficacia nell’ordinamento UE

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’icaridina è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato. L’atto dà attuazione alla procedura prevista dall’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Base procedurale e contesto della valutazione

Il principio attivo era incluso nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La valutazione è stata svolta dalla Danimarca quale Stato membro relatore; il parere del comitato sui biocidi è stato adottato il 10 dicembre 2019. Il regolamento richiama anche l’articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e la direttiva 98/8/CE.

Durata dell’approvazione

Per l’icaridina è fissato un periodo di approvazione di dieci anni. Nell’allegato la data di approvazione è indicata al 1o febbraio 2022 e la scadenza al 31 gennaio 2032.

Specifiche del principio attivo

L’allegato indica la denominazione IUPAC (RS)-sec-butyl (RS)-2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylate, i numeri di identificazione CE 423-210-8 e CAS 119515-38-7, nonché un grado minimo di purezza del 97 % p/p.

Condizioni per le autorizzazioni dei biocidi

Le autorizzazioni dei biocidi contenenti icaridina sono soggette a condizioni specifiche: occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti non considerati nella valutazione del rischio a livello di Unione; per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi deve essere verificata la necessità di fissare o modificare i limiti massimi di residui (LMR) ai sensi dei regolamenti (CE) n. 470/2009 e (CE) n. 396/2005, adottando misure di mitigazione del rischio per evitare superamenti degli LMR applicabili; nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione ai bambini di età inferiore a due anni per esposizione cutanea e secondaria.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute pubblicasicurezza alimentare

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