Regolamento (UE) 2020/1085
Regolamento (UE) 2020/1085 della Commissione del 23 luglio 2020 che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorpirifos e clorpirifos metile in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina UE sui limiti massimi di residui per due sostanze attive, clorpirifos e clorpirifos metile, alla luce del mancato rinnovo della loro approvazione e della revoca delle relative autorizzazioni fitosanitarie. Vengono soppressi gli LMR previsti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e, parallelamente, vengono inseriti nell’allegato V i limiti di determinazione pari a 0,01 mg/kg per tutti i prodotti. L’applicazione decorre dal 6 agosto 2020, dopo un breve periodo transitorio volto a consentire l’adeguamento degli operatori e delle autorità nazionali.
Modifica degli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 per sopprimere i livelli massimi di residui di clorpirifos e clorpirifos metile e fissare il limite di determinazione a 0,01 mg/kg.
Ambito di applicazione
Si applica ai residui di clorpirifos e clorpirifos metile nei o su prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Coinvolge gli Stati membri, i paesi terzi e gli operatori del settore alimentare, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri dell’Unione. Restano fuori dall’ambito eventuali profili non attinenti ai residui nei prodotti disciplinati dal regolamento n. 396/2005.
Modifica dei limiti massimi di residui per clorpirifos e clorpirifos metile
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La modifica è adottata in seguito al mancato rinnovo dell’approvazione di clorpirifos e clorpirifos metile e alla conseguente revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che le contengono.
Contesto normativo e motivazioni
La Commissione richiama, in particolare, l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. I considerando evidenziano che gli LMR esistenti per le due sostanze erano già stati fissati nell’allegato II, ma che la soppressione è ora necessaria per effetto della mancata conferma dell’approvazione delle sostanze attive e della revoca delle autorizzazioni.
La base scientifica della scelta è rafforzata dalle dichiarazioni EFSA richiamate nel regolamento: l’Autorità ha confermato la neurotossicità nello sviluppo nei bambini per entrambe le sostanze e non ha escluso un potenziale genotossico derivante dall’esposizione alimentare ai residui.
Ambito di modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005
L’atto modifica due allegati del regolamento quadro:
- nell’allegato II sono soppressi i livelli massimi di residui relativi a clorpirifos e clorpirifos metile;
- nell’allegato V sono inseriti i limiti di determinazione, pari a 0,01 mg/kg per tutti i prodotti.
La Commissione indica che tali valori sono stati definiti anche alla luce della consultazione dei laboratori di riferimento dell’Unione europea, che hanno ritenuto tecnicamente possibile applicare tale soglia uniforme a tutte le matrici interessate.
Consultazione dei partner commerciali e profili WTO
Prima dell’adozione, i partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio. Il regolamento dà atto che le osservazioni formulate sono state prese in considerazione, elemento rilevante per gli operatori coinvolti in importazione ed esportazione di prodotti alimentari e mangimi.
Decorrenza, efficacia e applicazione pratica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal 6 agosto 2020. Il differimento dell’applicazione è giustificato dalla necessità di concedere un periodo ragionevole a Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare per adeguarsi alle nuove prescrizioni.
L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Soppressione degli LMR di clorpirifos e clorpirifos metile
Poiché l’approvazione delle sostanze attive non è stata rinnovata e tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze sono state revocate, gli LMR fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 sono soppressi, in applicazione dell’articolo 17 in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.
Fissazione dei limiti di determinazione nell’allegato V
Sulla base della consultazione dei laboratori di riferimento dell’Unione europea, la Commissione inserisce nell’allegato V i valori di base per clorpirifos e clorpirifos metile. Il limite di determinazione è fissato a 0,01 mg/kg per tutti i prodotti, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Motivazione sanitaria e scientifica
L’EFSA, nelle proprie dichiarazioni sulla valutazione per la salute umana, ha confermato la neurotossicità nello sviluppo nei bambini per entrambe le sostanze e non ha potuto escludere un potenziale genotossico derivante dall’esposizione ai residui negli alimenti.
Consultazione commerciale internazionale
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio; le osservazioni ricevute sono state considerate nel processo di adozione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 6 agosto 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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