Regolamento (UE) 2020/1569
Regolamento delegato (UE) 2020/1569 della Commissione del 23 luglio 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione dei paesi di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna la classificazione statistica dei paesi di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione. Per garantire la continuità e la comparabilità delle statistiche turistiche, il Regno Unito viene inserito come categoria distinta nell’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2011. La modifica si applica dall’anno di riferimento 2020 e non altera l’impianto concettuale della rilevazione.
Modifica la classificazione dei paesi di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici, inserendo il Regno Unito come categoria distinta nelle statistiche europee sul turismo.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri tenuti a trasmettere a Eurostat i dati sulla capacità ricettiva e sull’indice di occupazione degli esercizi ricettivi turistici ai sensi del regolamento (UE) n. 692/2011. Incide sulla classificazione dei paesi e delle aree geografiche di residenza degli ospiti riportata nell’allegato I, sezione 3, lettera E, del regolamento citato. La modifica rileva per l’anno di riferimento 2020 e per i successivi; riguarda in particolare il Regno Unito, che dopo il recesso dall’Unione è trattato come paese terzo distinto. Non comporta modifiche del quadro concettuale né dell’onere di rilevazione, ma solo uno spostamento di categoria.
Modifica della classificazione dei paesi di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici
Il regolamento delegato (UE) 2020/1569 interviene sul regolamento (UE) n. 692/2011, relativo alle statistiche europee sul turismo, per adeguare la classificazione dei paesi e delle aree geografiche di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici al recesso del Regno Unito dall’Unione. Il considerando centrale è che, dopo il 1° febbraio 2020, il Regno Unito non può più essere trattato come Stato membro, ma deve essere mantenuta la continuità della rilevazione statistica in quanto mercato turistico rilevante per l’Unione.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) n. 692/2011 impone agli Stati membri di trasmettere a Eurostat dati sulla capacità ricettiva e sull’indice di occupazione degli esercizi ricettivi turistici secondo la classificazione contenuta nell’allegato I. Tale allegato comprende le categorie di residenza degli ospiti, tra cui i paesi europei. Prima della modifica, il Regno Unito era implicitamente ricompreso nella categoria "Unione europea (l’Unione); da rilevare separatamente: ogni Stato membro". Dopo il recesso, questa impostazione non è più coerente con lo status del Regno Unito, ormai paese terzo.
Modifica della classificazione statistica
L’articolo 1 modifica l’allegato I, sezione 3, lettera E, del regolamento (UE) n. 692/2011 in due passaggi:
- il terzo trattino viene riscritto per definire gli "altri paesi europei" come paesi diversi dai paesi UE o EFTA, con esclusione espressa di Regno Unito, Russia, Turchia e Ucraina;
- prima della voce "Russia" viene inserita una voce autonoma per il "Regno Unito".
La conseguenza pratica è che il Regno Unito viene rilevato come categoria distinta tra i paesi e le aree geografiche di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici.
Effetti per gli Stati membri e per la trasmissione dei dati
Il testo chiarisce che, dopo il recesso, non sussiste più l’obbligo di presentare separatamente i dati relativi al Regno Unito come se fosse uno Stato membro. Tuttavia, la modifica serve a preservare la continuità statistica, dato il rilievo del mercato britannico per il turismo nell’Unione. La Commissione sottolinea inoltre che la variazione non incide sull’onere di rilevazione e non altera il quadro concettuale della disciplina statistica.
Decorrenza e applicazione
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La nuova classificazione si applica a decorrere dall’anno di riferimento 2020. Il regolamento precisa anche che la classificazione modificata deve valere per l’intero anno di riferimento, evitando cambi di categoria nel corso del medesimo anno.
Rilievo operativo
Per i professionisti che assistono operatori turistici o soggetti coinvolti nella raccolta e comunicazione di dati statistici, la modifica comporta essenzialmente un aggiornamento classificatorio: il Regno Unito va trattato come voce autonoma e non più come parte della categoria UE. Non emergono nuovi obblighi sostanziali, sanzioni o procedure ulteriori rispetto a quanto già previsto dal regolamento (UE) n. 692/2011.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2011
Nella sezione 3, lettera E, "Paesi e aree geografiche", viene modificata la classificazione dei paesi di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici. Il terzo trattino è sostituito per escludere il Regno Unito dall’elenco degli "altri paesi europei"; inoltre, prima di "Russia" è inserito un trattino autonomo per "Regno Unito".
Effetti del recesso del Regno Unito
Poiché il Regno Unito ha receduto dall’Unione il 1° febbraio 2020 ed è divenuto paese terzo, non rientra più nella categoria dell’Unione europea da rilevare separatamente come Stato membro. Di conseguenza, non sussiste più l’obbligo per gli Stati membri di presentare i dati relativi al Regno Unito come Stato membro separato, ma resta l’esigenza di garantirne la rilevazione come mercato distinto.
Decorrenza e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dall’anno di riferimento 2020. La classificazione modificata va applicata per l’intero anno di riferimento, evitando cambiamenti nel corso dello stesso anno.
Impatto sulla rilevazione statistica
L’aggiornamento è espressamente qualificato come limitato allo spostamento del Regno Unito da una categoria a un’altra; non incide sull’onere di rilevazione né modifica il quadro concettuale sottostante applicabile alle statistiche europee sul turismo.
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