Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1081

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 della Commissione del 22 luglio 2020 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32020R1081

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento, adottato dalla Commissione il 22 luglio 2020, conferma e reitera le misure compensative definitive sul vetro solare cinese dopo un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037. La Commissione conclude che le sovvenzioni continuano a persistere nella RPC, che il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione è concreto e che l’interesse dell’Unione non osta al mantenimento delle misure. Sono quindi mantenuti dazi individuali differenziati per alcuni esportatori cinesi e un dazio residuale del 17,1 % per tutte le altre società.

Istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, trasmittanza solare superiore all’88 %, resistenza al calore fino a 250 °C, resistenza agli shock termici di Δ 150 K e resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2, classificato al codice NC ex 7007 19 80 e ai corrispondenti codici TARIC indicati, originario della Repubblica popolare cinese. Le aliquote differiscono a seconda del produttore esportatore indicato nel regolamento; per tutte le altre società cinesi si applica l’aliquota residuale. È prevista una condizione documentale: le aliquote individuali valgono solo con presentazione di una fattura commerciale valida conforme all’allegato II. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081: dazi compensativi definitivi sul vetro solare cinese

Il regolamento attua l’esito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi terzi. La Commissione conclude che le sovvenzioni connesse alla produzione ed esportazione di vetro solare dalla Repubblica popolare cinese sono persistite nel periodo esaminato e che, in caso di cessazione delle misure, vi sarebbe un forte rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

Contesto procedurale e base giuridica

Le misure compensative definitive erano già state istituite nel 2014 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014. A seguito dell’avviso di imminente scadenza, EU ProSun Glass ha presentato domanda di riesame rappresentando oltre il 25 % della produzione unionale. La Commissione ha aperto il procedimento il 14 maggio 2019 e ha svolto l’inchiesta sul periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, esaminando le tendenze dal 2015 alla fine del PIR.

Poiché il governo della RPC e i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato in modo sostanziale, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base. Sono state utilizzate anche risultanze di inchieste recenti su altri settori cinesi considerati incoraggiati, oltre alla relazione della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della RPC.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del regolamento è il cosiddetto vetro solare: vetro piatto soda-calcico temprato con contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, trasmittanza solare superiore all’88 %, resistenza al calore fino a 250 °C, resistenza agli shock termici di Δ 150 K e resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2. Il prodotto è classificato con codice NC ex 7007 19 80 e con specifici codici TARIC indicati nel dispositivo.

La Commissione conferma che il vetro solare prodotto nell’Unione, quello venduto sul mercato interno cinese e quello importato dalla RPC hanno caratteristiche fisiche e chimiche essenziali e utilizzi finali analoghi; perciò sono considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

Persistenza delle sovvenzioni nella RPC

La parte centrale della motivazione riguarda la persistenza di vari regimi sovvenzionatori. La Commissione ritiene che il governo cinese continui a considerare il vetro solare un settore incoraggiato in forza del tredicesimo piano quinquennale, della politica 531 del 2018, della strategia Made in China 2025, della decisione n. 40 del Consiglio di Stato, della decisione n. 9 e della successiva decisione n. 29, nonché del piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine.

Sulla base di tali elementi, la Commissione conferma la permanenza di sovvenzioni compensabili, senza ritenere necessario quantificare nuovamente con precisione l’importo delle sovvenzioni, essendo già sufficiente l’accertamento della loro persistenza ai fini dell’articolo 18 del regolamento di base.

Regimi specifici analizzati

Il regolamento esamina in particolare sei categorie di sostegno:

  • Prestiti agevolati e tassi d’interesse inferiori al mercato: la Commissione ribadisce che le banche commerciali di Stato e le banche private operano sotto l’indirizzo del governo cinese, che li incanala verso i settori incoraggiati. Il regime conferisce un contributo finanziario, è specifico e produce un vantaggio pari al differenziale rispetto alle condizioni di mercato.
  • Sussidi e sovvenzioni ad hoc: vengono confermati trasferimenti diretti di fondi, una tantum o mirati, concessi da autorità a diversi livelli territoriali, con specificità per impresa, progetto o settore.
  • Politiche fiscali preferenziali per imprese di alta o nuova tecnologia: l’aliquota IRES ridotta al 15 % per imprese riconosciute come high-tech costituisce una rinuncia a entrate pubbliche, specifica e selettiva.
  • Crediti d’imposta per spese di ricerca e sviluppo: il beneficio fiscale sulle spese di R&S è qualificato come sovvenzione, perché riduce il carico tributario per imprese operanti in settori prioritari ad alta tecnologia.
  • Esenzione fiscale sui dividendi tra imprese residenti qualificate: l’esenzione per dividendi distribuiti tra imprese residenti è considerata sovvenzione specifica, in quanto riservata a soggetti residenti e a investimenti in imprese residenti, nell’ambito dei regimi fiscali preferenziali.
  • Concessione di diritti d’uso di terreni: la Commissione conferma che la disponibilità di terreni a prezzi fissati dalle autorità o a condizioni agevolate integra una fornitura di beni, con vantaggio e specificità derivanti dalla politica fondiaria e dalla decisione n. 40.

In tutti questi casi la mancata collaborazione delle controparti cinesi ha rafforzato il ricorso ai dati disponibili e ha impedito di confutare le allegazioni del richiedente.

Rischio di persistenza delle sovvenzioni e incremento delle esportazioni

La Commissione conclude che, in caso di scadenza delle misure, vi sarebbe un forte rischio di aumento delle esportazioni sovvenzionate dalla RPC verso l’Unione. Tale valutazione si fonda su tre elementi principali: l’ampia capacità produttiva cinese, la domanda interna cinese indebolita dalla politica 531 e l’attrattiva del mercato dell’Unione, ancora importante nonostante le misure vigenti.

Le importazioni cinesi erano diminuite dopo il 2015, ma durante il PIR la loro quota di mercato era comunque salita al 9 %. I prezzi cinesi risultavano inoltre inferiori a quelli delle importazioni da altri paesi terzi e ai prezzi dell’industria dell’Unione, rendendo plausibile un ulteriore reindirizzamento verso il mercato unionale in caso di cessazione delle misure.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Sul versante del pregiudizio, la Commissione riconosce che l’industria dell’Unione si è ampiamente ripresa dal pregiudizio notevole originario, ma resta fragile. Il consumo unionale è diminuito del 35 % nel periodo considerato, la produzione e l’occupazione dell’industria dell’Unione sono calate, mentre la quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta rilevante e i prezzi cinesi hanno continuato a esercitare pressione concorrenziale.

La Commissione ritiene quindi probabile che, se le misure cessassero, importazioni cinesi sovvenzionate e a basso prezzo tornerebbero a sottrarre mercato ai produttori dell’Unione, con effetti negativi su redditività, produzione e occupazione fino a un possibile ritorno a condizioni di pregiudizio notevole.

Interesse dell’Unione

Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento di base, la Commissione analizza l’interesse dell’Unione considerando industria, utilizzatori, operatori indipendenti e profili ambientali. Per l’industria dell’Unione, il mantenimento delle misure è favorevole perché evita un deterioramento della redditività e del volume delle vendite.

Gli utilizzatori, in particolare i produttori di moduli fotovoltaici e fototermici, hanno contestato le misure sostenendo che incrementino i costi e incidano sugli investimenti. La Commissione riconosce un impatto economico, ma lo valuta limitato: il vetro solare resta una quota contenuta dei costi complessivi del modulo, l’approvvigionamento può avvenire anche da produttori dell’Unione o da paesi terzi non soggetti a misure, e la capacità disponibile nell’Unione è sufficiente a coprire l’attuale domanda e la crescita prevista.

Anche sotto il profilo ambientale la Commissione conclude che il mantenimento delle misure non è incompatibile con il Green Deal europeo o con gli obiettivi di neutralità climatica, poiché tutela la redditività di un’industria che investe in innovazione e ricerca nel settore delle energie rinnovabili.

Dispositivo: dazi e condizioni applicative

L’articolo 1 istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni del prodotto interessato originario della RPC. Sono previste aliquote individuali per più società: 3,2 % per Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd; 17,1 % per Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd; 12,8 % per Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd, Flat Solar Glass Group Co., Ltd e Shanghai Flat Glass Co., Ltd; 16,7 % per Henan Yuhua New Material Co., Ltd; 12,4 % per le altre società collaboranti elencate nell’allegato I; e 17,1 % per tutte le altre società.

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida conforme all’allegato II. Tale fattura deve contenere il nome e la funzione del responsabile, una dichiarazione standard che identifichi il produttore, il quantitativo esportato e la completezza/esattezza delle informazioni, nonché data e firma. In mancanza di fattura conforme si applica l’aliquota residuale per tutte le altre società.

Il regolamento richiama inoltre la possibilità di controlli doganali supplementari, la disciplina antielusiva in caso di incremento significativo delle esportazioni di una società a dazio individuale e la possibilità di aggiornare l’attribuzione dell’aliquota in caso di mero cambiamento di nome dell’entità, previa domanda alla Commissione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza

La Commissione ha aperto il riesame il 14 maggio 2019 a seguito della domanda presentata da EU ProSun Glass, rappresentativa di oltre il 25 % della produzione unionale. Il periodo dell’inchiesta di riesame va dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, mentre l’analisi delle tendenze copre il periodo dal 1° gennaio 2015 alla fine del PIR. In ragione della mancata collaborazione di governo cinese e produttori esportatori, la Commissione ha fatto ampio ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto interessato è il vetro solare originario della RPC, descritto in modo tecnico mediante caratteristiche fisiche e prestazionali e classificato nei codici NC/TARIC indicati. La Commissione conferma che il vetro solare prodotto e venduto nell’Unione, quello venduto sul mercato interno cinese e quello importato dalla RPC sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

Persistenza delle sovvenzioni

La Commissione ritiene provata la persistenza di diverse forme di sovvenzione compensabile: prestiti agevolati e tassi di interesse inferiori, sussidi e sovvenzioni ad hoc, politiche fiscali preferenziali per imprese di alta o nuova tecnologia, crediti d’imposta per spese di R&S, esenzione fiscale sui dividendi tra imprese residenti qualificate e concessione agevolata di diritti d’uso di terreni. Per ciascun regime la Commissione conferma specificità, vantaggio e continuità nel PIR, valorizzando il ruolo dei piani industriali cinesi, dell’articolo 34 della legge bancaria e delle norme fiscali EIT.

Effetti della mancata collaborazione e uso dei dati disponibili

Poiché nessun produttore esportatore cinese ha collaborato in modo effettivo e il governo della RPC non ha fornito risposte ai questionari né alle richieste di informazioni, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili e ha ritenuto che la situazione risultante potesse essere meno favorevole per le parti non collaborative. Ciò ha inciso sulla valutazione della persistenza delle sovvenzioni, del livello delle importazioni sovvenzionate e del rischio futuro di reindirizzamento verso l’Unione.

Rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

La Commissione constata che, sebbene l’industria dell’Unione si sia ampiamente ripresa dal pregiudizio notevole originario, la situazione resta fragile. Il mercato cinese dispone di un’elevata capacità produttiva e capacità inutilizzata, mentre il mercato dell’Unione è attrattivo per prezzi e dimensioni; in caso di scadenza delle misure, è probabile un aumento delle esportazioni cinesi sovvenzionate verso l’Unione e una reiterazione del pregiudizio notevole.

Interesse dell’Unione

La Commissione esamina l’interesse dell’industria dell’Unione, degli utilizzatori, degli operatori indipendenti e gli aspetti ambientali ai sensi dell’articolo 31 del regolamento di base. Conclude che il mantenimento delle misure tutela l’industria unionale senza imporre agli utilizzatori un aggravio sproporzionato: l’impatto sui costi sarebbe limitato, esistono capacità inutilizzate nell’Unione e fonti alternative di approvvigionamento, e i progetti di investimento degli utilizzatori non risultano compromessi in modo decisivo.

Dazi compensativi definitivi e aliquote

L’articolo 1 istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni del prodotto interessato. Sono previste aliquote individuali per Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (3,2 %, codice B943), Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd (17,1 %, B944), Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd / Flat Solar Glass Group Co., Ltd / Shanghai Flat Glass Co., Ltd (12,8 %, B945), Henan Yuhua New Material Co., Ltd (16,7 %, B946), altre società collaboranti elencate nell’allegato I (12,4 %) e tutte le altre società (17,1 %, B999).

Condizione della fattura commerciale e controlli doganali

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida conforme all’allegato II, contenente dati sull’emittente, una dichiarazione standard sul produttore, il quantitativo esportato e la firma e data del responsabile. In assenza della fattura, si applica l’aliquota residuale. Le autorità doganali possono comunque effettuare controlli supplementari e richiedere documentazione ulteriore.

Entrata in vigore e regime applicabile

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Si prevede inoltre che si applichino le norme vigenti in materia di dazi doganali, salvo disposizioni contrarie.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialedazi compensativipolitica commercialeantidumping e antisovvenzioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.