Regolamento (UE) 2020/1087
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1087 della Commissione del 23 luglio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da parte di persone fisiche specificamente autorizzate, l’esecuzione di analisi, prove o diagnosi e il periodo di applicazione delle misure temporanee (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466, adottato per far fronte alle disfunzioni dei sistemi di controllo causate dalla pandemia da COVID-19. La Commissione proroga fino al 1o ottobre 2020 il periodo di applicazione di alcune misure temporanee, ritenendo che talune difficoltà operative persistano oltre il 1o agosto 2020. Al tempo stesso sopprime le disposizioni relative ad altre misure eccezionali che, secondo le informazioni ricevute dagli Stati membri, non saranno più necessarie dopo il 1o agosto 2020.
Modifica temporanea del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per prorogarne l’applicazione al 1o ottobre 2020 e sopprimere alcune misure eccezionali non più necessarie.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, indirettamente, alle autorità competenti incaricate dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali nel quadro del regolamento (UE) 2017/625, con riferimento alle misure temporanee rese necessarie dalla crisi COVID-19. Incide in particolare sull’esecuzione dei controlli ufficiali, sull’uso di persone fisiche specificamente autorizzate, sull’esecuzione di analisi, prove o diagnosi e sulla durata delle misure temporanee previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/466. È direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in applicazione dal 2 agosto 2020.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1087 della Commissione
Il regolamento interviene in modo circoscritto sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/466, adottato in risposta alle difficoltà operative generate dalla crisi COVID-19 nel sistema dei controlli ufficiali. La Commissione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri, ritiene che alcune criticità persistano oltre il 1o agosto 2020, mentre altre misure eccezionali non siano più giustificate.
Contesto e finalità
Il regolamento (UE) 2017/625 attribuisce alla Commissione il potere di adottare misure temporanee per fronteggiare gravi disfunzioni dei sistemi di controllo nazionali, al fine di contenere i rischi sanitari per persone, animali, piante e benessere animale. Nel contesto della pandemia da COVID-19, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 aveva già introdotto misure temporanee per consentire agli Stati membri di gestire le difficoltà nell’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.
Ambito delle modifiche
Il presente regolamento modifica il regime temporaneo in due direzioni opposte:
- proroga fino al 1o ottobre 2020 l’applicazione del regolamento (UE) 2020/466, per le misure ancora necessarie a fronte di disfunzioni persistenti;
- sopprime alcune disposizioni relative a misure eccezionali che non dovrebbero prolungarsi oltre il 1o agosto 2020.
Le difficoltà che la Commissione considera ancora rilevanti riguardano soprattutto i controlli ufficiali connessi ai certificati e attestati ufficiali per gli spostamenti di animali e merci nell’Unione e all’interno dell’Unione, nonché le difficoltà di organizzare incontri fisici con operatori e personale nel contesto dei controlli.
Modifiche puntuali al regolamento (UE) 2020/466
L’articolo 1 interviene come segue:
- soppressione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/466;
- soppressione dell’articolo 5, lettera a);
- sostituzione dell’articolo 6, secondo comma, con una clausola che stabilisce: «Esso si applica fino al 1o ottobre 2020.».
La tecnica normativa utilizzata mostra che il regolamento non disciplina ex novo i controlli ufficiali, ma aggiorna il perimetro temporale e sostanziale delle misure già esistenti.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 2 agosto 2020. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori e per le autorità competenti, l’effetto principale è la prosecuzione, fino al 1o ottobre 2020, del quadro temporaneo utile a garantire la continuità dei controlli ufficiali durante l’emergenza sanitaria. Parallelamente, vengono meno le basi normative per quelle misure eccezionali ritenute non più necessarie in relazione alla disponibilità di personale e alla capacità dei laboratori ufficiali.
Disposizioni principali
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2020/466
L’articolo 1 dispone tre interventi puntuali: soppressione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/466; soppressione della lettera a) dell’articolo 5; sostituzione dell’articolo 6, secondo comma, con una nuova formulazione che fissa la durata di applicazione del regolamento al 1o ottobre 2020.
Razionalizzazione delle misure temporanee COVID-19
Dai considerando emerge che la proroga riguarda le misure ancora necessarie per affrontare gravi disfunzioni dei sistemi di controllo, difficoltà legate ai certificati e attestati ufficiali per gli spostamenti di animali e merci nell’Unione e difficoltà nell’organizzazione di riunioni fisiche con gli operatori. Le misure connesse alla disponibilità di personale e alla capacità dei laboratori ufficiali vengono invece eliminate perché non si prevede che persistano oltre il 1o agosto 2020.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 141, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, che consente di adottare misure temporanee per contenere rischi sanitari per l’uomo, gli animali, le piante e il benessere degli animali in presenza di gravi disfunzioni dei sistemi di controllo di uno Stato membro.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 2 agosto 2020. Il testo è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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