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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1080

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 della Commissione del 22 luglio 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32020R1080

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, dopo un riesame in previsione della scadenza, la persistenza del dumping sulle importazioni di vetro solare dalla Cina e il rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione in caso di cessazione delle misure. La Commissione constata l’omessa collaborazione dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC e costruisce il valore normale sulla base dei costi di un paese rappresentativo, la Turchia, applicando l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Vengono mantenuti dazi antidumping definitivi con aliquote differenziate per singole società e con un’aliquota generale del 67,1 % per tutte le altre società.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea di vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, trasmittanza solare superiore all’88 %, resistenza al calore fino a 250 °C, resistenza agli shock termici di Δ 150 K e resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2, attualmente classificato al codice NC ex 7007 19 80 e ai codici TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 e 7007198085. Riguarda il prodotto originario della RPC, importato in UE; prevede aliquote individuali per specifici produttori esportatori cinesi e un dazio residuale per "tutte le altre società". Non si applica ai prodotti non originari della RPC o a società non espressamente menzionate, salvo l’aliquota generale; l’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida secondo l’allegato I.

Dazio antidumping definitivo sul vetro solare originario della RPC

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già in vigore sul vetro solare cinese e decide di mantenerle. La Commissione fonda la propria decisione sull’esistenza di dumping nel periodo di riesame, sull’elevata capacità produttiva cinese e sulla probabilità che, senza misure, le esportazioni oggetto di dumping si riorientino verso il mercato dell’Unione causando una nuova ripetizione del pregiudizio.

Contesto procedurale e misure pregresse

Nel maggio 2014 la Commissione aveva già istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di vetro solare dalla RPC con il regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014; nel 2015 tali misure erano state modificate a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento, con aliquote individuali comprese tra il 17,5 % e il 75,4 % e un dazio nazionale del 67,1 % per le altre società. Parallelamente, nel maggio 2014 erano stati istituiti anche dazi compensativi.

Ambito del prodotto e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è il vetro solare, cioè vetro piatto soda-calcico temprato con contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, specifiche prestazioni di trasmittanza, resistenza termica e meccanica, utilizzato soprattutto per moduli fotovoltaici e fototermici e per serre. La Commissione ribadisce che il vetro solare prodotto e venduto dall’industria dell’Unione, quello venduto sul mercato interno cinese e quello importato dalla RPC sono prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili

Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all’inchiesta e il governo della RPC non ha risposto al questionario. La Commissione ha quindi fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, utilizzando la domanda di riesame, la banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, Eurostat e ulteriori fonti pubbliche. Anche per la parte relativa al valore normale, la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, in ragione degli elementi di prova sulle distorsioni significative nell’economia cinese.

Valore normale costruito con paese rappresentativo

Poiché in Cina i prezzi e i costi interni non sono ritenuti affidabili, il valore normale è stato costruito sulla base di costi e prezzi esenti da distorsioni riferiti alla Turchia, scelta come paese rappresentativo. La selezione si fonda sul livello di sviluppo economico simile a quello della RPC, sulla presenza di produzione del prodotto oggetto del riesame e sulla disponibilità di dati pubblici pertinenti. La Commissione ha usato dati relativi a materie prime, manodopera, energia, spese generali di produzione, SGAV e profitti, facendo riferimento in particolare alla società turca Sisecam/Trakya per i dati finanziari e di mercato.

Conclusione sul dumping nel PIR

Il margine di dumping è stato calcolato confrontando il valore normale costruito con il prezzo all’esportazione franco fabbrica; il margine constatato è risultato pari al 33 % del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. La Commissione conclude che il dumping è proseguito nel periodo dell’inchiesta di riesame.

Rischio di persistenza/reiterazione del dumping e del pregiudizio

La Commissione ritiene che, in caso di scadenza delle misure, l’ampia capacità produttiva cinese e la domanda limitata nell’Unione possano determinare un aumento delle esportazioni oggetto di dumping verso il mercato UE. Quanto al pregiudizio, pur riconoscendo che l’industria dell’Unione si è in larga parte ripresa dal pregiudizio passato, la situazione resta fragile: il consumo UE è diminuito del 35 % nel periodo in esame, la quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta al 9 % nel PIR e la Commissione ritiene probabile una nuova reiterazione del pregiudizio in caso di cessazione dei dazi.

Interesse dell’Unione

Nell’analisi ex articolo 21 del regolamento di base, la Commissione bilancia gli interessi dell’industria dell’Unione, degli utilizzatori, degli operatori indipendenti e dell’ambiente. Conclude che il mantenimento delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione e che l’impatto sui costi degli utilizzatori, pur aumentato rispetto all’inchiesta iniziale, resta limitato e non sproporzionato; inoltre esistono capacità inutilizzate nell’Unione e fonti alternative di approvvigionamento da paesi non soggetti a misure. La Commissione respinge anche le obiezioni ambientali, ritenendo che le misure sostengano una filiera europea del vetro solare redditizia, innovativa e coerente con gli obiettivi del Green Deal.

Dispositivo e allegato antifrode

L’articolo 1 stabilisce le aliquote specifiche per i produttori esportatori elencati e la misura residuale del 67,1 % per tutte le altre società. L’applicazione delle aliquote individuali richiede una fattura commerciale valida con indicazioni obbligatorie dettagliate nell’allegato I, per ridurre i rischi di elusione e consentire il corretto trattamento doganale. L’articolo 2 consente l’inclusione di nuovi esportatori al ricorrere delle condizioni previste, mentre l’articolo 3 fissa l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Disposizioni principali

Mantenimento del dazio antidumping definitivo

È istituito/mantenuto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della RPC, in esito al riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto interessato e classificazione doganale

Il prodotto interessato è il vetro solare con specifiche caratteristiche tecniche puntualmente descritte nel regolamento, classificato al codice NC ex 7007 19 80 e ai codici TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 e 7007198085.

Aliquote individuali e dazio per tutte le altre società

Sono previste aliquote individuali per società elencate nell’articolo 1, paragrafo 2, con valori compresi tra il 17,5 % e il 75,4 %; per tutte le altre società si applica l’aliquota del 67,1 %.

Fattura commerciale valida per l’aliquota individuale

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida conforme all’allegato I; in mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota per tutte le altre società.

Nuovi esportatori

La Commissione può modificare l’elenco dei produttori esportatori aggiungendo un nuovo soggetto e applicando il dazio riservato ai produttori collaboranti non inclusi nel campione, a condizione che il nuovo esportatore provi di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta iniziale o antiassorbimento, di non essere collegato ai soggetti già sottoposti alle misure e di aver effettivamente esportato o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingdifesa commercialepolitica commercialeimportazionicommercio internazionale

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